Per quanto riguarda le condizioni reddituali che il richiedente l'indennità in parola deve far valere alla data del decesso del dante causa, vedi l'articolo 3, comma 6, della legge n. 335/1995.
Per espressa previsione normativa alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.
Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno ed il reddito della casa di abitazione.
Non concorre infine a formare il reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge di riforma, a carico di gestioni ed enti pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione stessa e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale (circolare n. 303 del 14 dicembre 1995).
La condizione reddituale deve essere verificata alla data del decesso del lavoratore, considerando il reddito maturato fino alla fine del mese del decesso dal richiedente la prestazione rapportato a mese (reddito diviso per il numero dei mesi da gennaio al mese del decesso compreso). Detto reddito deve esser posto a confronto con il limite reddituale mensile (limite annuo diviso12).