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Decorrenza della pensione di inabilità di cui al comma 250-bis della legge n. 232/2016
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Destinatari della norma
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Domanda di accesso al beneficio (pensione di inabilità) e decorrenza
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Domanda per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio
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Erogabilità ed incompatibilità
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Incompatibilità dell’assegno mensile di assistenza
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Incumulabilità con altri benefici pensionistici
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Incumulabilità con la rendita diretta erogata dall’INAIL
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Misura
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Modalità di trasmissione delle domande
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Monitoraggio
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Pensione di inabilità per soggetti affetti da malattie, di origine professionale, derivanti da esposizioni all’amianto
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Requisiti amministrativi
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Requisiti sanitari
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Reversibilità della pensione di inabilità
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Termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate
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Pensione di inabilità per soggetti affetti da malattie, di origine professionale, derivanti da esposizioni all’amianto
Requisiti sanitari
(circ.7/2018) (circ.34/2020)
La novità introdotta dal comma 250-bis è rappresentata dalla rilevanza assunta da tutte le patologie asbesto–correlate ai fini della sussistenza del requisito sanitario utile per la pensione di inabilità in argomento.
Pertanto, la pensione di inabilità viene riconosciuta per tutte le patologie asbesto–correlate, a condizione che siano riconosciute di origine professionale con apposita certificazione rilasciata dall’INAIL ed allegata alla domanda di certificazione del diritto al beneficio.
La Struttura territoriale INPS effettua le opportune verifiche presso la sede INAIL territorialmente competente.
Qualora la certificazione non sia allegata alla predetta domanda, la Struttura territoriale INPS deve richiedere, a mezzo PEC, alla sede INAIL territorialmente competente l’attestazione del requisito sanitario.