Eureka Previdenza

Le prestazioni ai ciechi civili

Pensione ai ciechi assoluti

La pensione è concessa a coloro che siano riconosciuti ciechi civili assoluti: per cecità assoluta si intende la totale mancanza della vista o la mera percezione dell’ombra o della luce (l. 382/1970, art. 11). Spetta:

  • ai ciechi assoluti a decorrere dal 18° anno di età.
  • La prestazione è concessa allorquando il reddito individuale annuo non raggiunge limiti previsti per legge.
  • spetta anche se l'invalido è ricoverato in istituto pubblico che provvede al suo sostentamento;
  • Cittadinanza italiana e residenza nel territorio nazionale (msg.20966/2013)
  • Cittadini stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del Comune di residenza (Dlgs n. 30/2007);
  • Per i cittadini extracomunitari: titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno). Ulteriore novità riguardo i cittadini stranieri è l'emanazione del d.lgs. 8 gennaio 2007 n. 3, che recepisce una Direttiva Comunitaria del 2003 (Direttiva/2003/109CE), in favore di cittadini di Paesi terzi "soggiornanti di lungo periodo" (msg. 7742/07). Il Decreto, modificando l'art. 9 del Testo Unico sull'immigrazione, ha introdotto - in sostituzione della Carta di soggiorno - il permesso di soggiorno CE per i cittadini soggiornanti di lungo periodo; il titolo di soggiorno di lungo periodo viene concesso a chi possiede da almeno cinque anni un regolare permesso di soggiorno rilasciato in un paese UE, purché in possesso dei seguenti requisiti:
    • un periodo minimo di cinque anni (prima erano sei) di permanenza legale ed ininterrotta sul territorio;
    • un reddito non inferiore all'assegno sociale annuo (requisito rimasto invariato).

Ai minori titolari di indennità di accompagnamento per ciechi assoluti, al compimento del 18° anno di età, spetta la pensione di ciechi assoluti (msg.7382/2014)

La pensione spetta anche dopo il sessantacinquesimo anno di età. Al contrario degli invalidi civili, hanno diritto alla erogazione della pensione i ciechi civili che presentano domanda anche dopo il compimento del 65° anno di età.

Con la legge 29/2/80 n. 33 art. 14 septies la pensione era stata estesa anche ai minori di anni 18. Con la legge 21/11/88 n. 508 art. 5 detta prestazione è stata sostituita dall’indennità di accompagnamento.

Per tale prestazione non si procede alla trasformazione in assegno sociale al compimento del 65° anno di età.

La pensione viene corrisposta per 13 mensilità e la misura varia a seconda che l’invalido sia ricoverato o meno in un istituto assistenziale.

Le prestazioni ai ciechi civili

Pensione ai ciechi assoluti

La pensione è concessa a coloro che siano riconosciuti ciechi civili assoluti: per cecità assoluta si intende la totale mancanza della vista o la mera percezione dell’ombra o della luce (l. 382/1970, art. 11). Spetta:

  • ai ciechi assoluti a decorrere dal 18° anno di età.
  • La prestazione è concessa allorquando il reddito individuale annuo non raggiunge limiti previsti per legge.
  • spetta anche se l'invalido è ricoverato in istituto pubblico che provvede al suo sostentamento;
  • Cittadinanza italiana e residenza nel territorio nazionale (msg.20966/2013)
  • Cittadini stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del Comune di residenza (Dlgs n. 30/2007);
  • Per i cittadini extracomunitari: titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno). Ulteriore novità riguardo i cittadini stranieri è l'emanazione del d.lgs. 8 gennaio 2007 n. 3, che recepisce una Direttiva Comunitaria del 2003 (Direttiva/2003/109CE), in favore di cittadini di Paesi terzi "soggiornanti di lungo periodo" (msg. 7742/07). Il Decreto, modificando l'art. 9 del Testo Unico sull'immigrazione, ha introdotto - in sostituzione della Carta di soggiorno - il permesso di soggiorno CE per i cittadini soggiornanti di lungo periodo; il titolo di soggiorno di lungo periodo viene concesso a chi possiede da almeno cinque anni un regolare permesso di soggiorno rilasciato in un paese UE, purché in possesso dei seguenti requisiti:
    • un periodo minimo di cinque anni (prima erano sei) di permanenza legale ed ininterrotta sul territorio;
    • un reddito non inferiore all'assegno sociale annuo (requisito rimasto invariato).

Ai minori titolari di indennità di accompagnamento per ciechi assoluti, al compimento del 18° anno di età, spetta la pensione di ciechi assoluti (msg.7382/2014)

La pensione spetta anche dopo il sessantacinquesimo anno di età. Al contrario degli invalidi civili, hanno diritto alla erogazione della pensione i ciechi civili che presentano domanda anche dopo il compimento del 65° anno di età.

Con la legge 29/2/80 n. 33 art. 14 septies la pensione era stata estesa anche ai minori di anni 18. Con la legge 21/11/88 n. 508 art. 5 detta prestazione è stata sostituita dall’indennità di accompagnamento.

Per tale prestazione non si procede alla trasformazione in assegno sociale al compimento del 65° anno di età.

La pensione viene corrisposta per 13 mensilità e la misura varia a seconda che l’invalido sia ricoverato o meno in un istituto assistenziale.

Incompatibilità

Incompatibilità

La legge 29/12/90 n. 407 art. 3 aveva dichiarato l’incompatibilità della pensione con qualsiasi altro trattamento pensionistico diretto concesso a titolo di invalidità (Inps, causa di guerra, di servizio e di lavoro). Detta incompatibilità è stata abrogata dalla legge 30/12/91 n. 412 art. 12, che ha fatto salvi i diritti acquisiti per le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell' Interno fino al 1° gennaio 1992.

La pensione di inabilità di cieco civile è incompatibile con la pensione sociale o l’assegno sociale.

In caso di concessione di pensione di invalidità civile in qualità di cieco a titolare di assegno o pensione sociale, si dovrà procedere alla revoca di quest’ultima prestazione e al recupero di quanto già corrisposto sugli arretrati spettanti per la pensione di cieco civile.

Nei casi in cui la prestazione concessa ai ciechi civili sia di importo inferiore alla pensione sociale o all’assegno sociale, tali ultime prestazioni sono dovute per quota differenziale (msg. 326 dell'11.12.2001).

Minori: esclusione dal diritto

Minori: esclusione dal diritto

La legge 21/11/88 n. 508 art. 5 stabilisce che ai ciechi assoluti di età inferiore ai 18 anni sia corrisposta, invece della pensione, solo l’indennità di accompagnamento.

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