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Le prestazioni ai ciechi civili
Pensione ai ciechi assoluti
La pensione è concessa a coloro che siano riconosciuti ciechi civili assoluti: per cecità assoluta si intende la totale mancanza della vista o la mera percezione dell’ombra o della luce (l. 382/1970, art. 11). Spetta:
- ai ciechi assoluti a decorrere dal 18° anno di età.
- La prestazione è concessa allorquando il reddito individuale annuo non raggiunge limiti previsti per legge.
- spetta anche se l'invalido è ricoverato in istituto pubblico che provvede al suo sostentamento;
- Cittadinanza italiana e residenza nel territorio nazionale (msg.20966/2013)
- Cittadini stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del Comune di residenza (Dlgs n. 30/2007);
- Per i cittadini extracomunitari: titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno). Ulteriore novità riguardo i cittadini stranieri è l'emanazione del d.lgs. 8 gennaio 2007 n. 3, che recepisce una Direttiva Comunitaria del 2003 (Direttiva/2003/109CE), in favore di cittadini di Paesi terzi "soggiornanti di lungo periodo" (msg. 7742/07). Il Decreto, modificando l'art. 9 del Testo Unico sull'immigrazione, ha introdotto - in sostituzione della Carta di soggiorno - il permesso di soggiorno CE per i cittadini soggiornanti di lungo periodo; il titolo di soggiorno di lungo periodo viene concesso a chi possiede da almeno cinque anni un regolare permesso di soggiorno rilasciato in un paese UE, purché in possesso dei seguenti requisiti:
- un periodo minimo di cinque anni (prima erano sei) di permanenza legale ed ininterrotta sul territorio;
- un reddito non inferiore all'assegno sociale annuo (requisito rimasto invariato).
Ai minori titolari di indennità di accompagnamento per ciechi assoluti, al compimento del 18° anno di età, spetta la pensione di ciechi assoluti (msg.7382/2014)
La pensione spetta anche dopo il sessantacinquesimo anno di età. Al contrario degli invalidi civili, hanno diritto alla erogazione della pensione i ciechi civili che presentano domanda anche dopo il compimento del 65° anno di età.
Con la legge 29/2/80 n. 33 art. 14 septies la pensione era stata estesa anche ai minori di anni 18. Con la legge 21/11/88 n. 508 art. 5 detta prestazione è stata sostituita dall’indennità di accompagnamento.
Per tale prestazione non si procede alla trasformazione in assegno sociale al compimento del 65° anno di età.
La pensione viene corrisposta per 13 mensilità e la misura varia a seconda che l’invalido sia ricoverato o meno in un istituto assistenziale.