Home Pensioni Prestazioni legate al reddito Invalidità civile Prestazioni agli invalidi civili La pensione di inabilità
-
Aggiornamento procedure internet di "acquisizione certificato medico" per i medici certificatori
-
Codice fascia 30 - 31 - 32 -39 - 43
-
Codice fascia 33
-
Codice fascia 34 - 35 - 36 - 40 - 96
-
Codice fascia 38 - 41 - 42 - 44 - 45
-
Codice fascia 46
-
Codice fascia 47 - 49 - 50 - 97
-
Codice fascia 70 - 71
-
Codici fascia - Limiti di reddito - Importo
-
L'assegno mensile di assistenza
-
L'indennità di accompagnamento
-
L'indennità mensile di frequenza
-
La pensione di inabilità
-
Prestazioni agli invalidi civili
-
Requisiti anagrafici per il diritto all’assegno sociale e per la qualifica di “ultrasessantacinquenne”
-
Talassemia major e drepanocitosi
-
Valutazione degli arretrati – criterio competenza
-
Valutazione del requisito reddituale
- Dettagli
- Visite: 14791
L'invalidità civile
La pensione di inabilità
Requisiti:
- spetta agli invalidi, totalmente e permanentemente inabili ai quali è stata riconosciuta una percentuale di invalidità del 100 per cento;
- età compresa fra i 18 e i 65 anni (65 anni e 3 mesi dall'1.01.2013 vedi circ.35/2012);
- non possiedano redditi propri superiori ai limiti previsti per legge
- Cittadinanza italiana e residenza nel territorio nazionale (msg.20966/2013)
- Cittadini stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del Comune di residenza (Dlgs n. 30/2007);
- Cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato (msg.13983/2013).
La legge n. 407/90 aveva dichiarato l’incompatibilità della pensione con qualsiasi altro trattamento pensionistico diretto concesso a titolo di invalidità (INPS, causa di guerra, di lavoro e di servizio). Detta incompatibilità è stata rimossa con la legge n. 412/91 (articolo 12).
Al compimento del 65° anno di età (65 anni e 3 mesi dall'1.01.2013 vedi circ.35/2012 e msg.16587/2012) l’assegno mensile viene trasformato in assegno sociale a carico dell’INPS.
La pensione viene corrisposta in 13 mensilità
Ai minori titolari di indennità di accompagnamento, al compimento del 18° anno, spetta la pensione di inabilità (msg.7382/2014)
La pensione di inabilità è compatibile con l'indennità di accompagnamento e con tutte le pensioni percepite a titolo di invalidità.