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Crediti di lavoro diversi dal TFR
Oneri accessori (interessi e rivalutazione monetaria)
(circ.74/2008)
Il comma 5 dell’art. 2 del d.lgs.80/92 ha stabilito che “gli interessi e la svalutazione monetaria sono dovuti dalla data della domanda”. Pertanto, a differenza di quanto avviene per il TFR, gli oneri accessori devono essere corrisposti dalla data di presentazione della domanda amministrativa, completa di tutta la documentazione, sino alla data di effettivo soddisfo.