Home Prestazioni a sostegno del reddito Cessazione del rapporto di lavoro Disoccupazione speciale edilizia Decorrenza
-
Beneficiari
-
Cessazione
-
Compatibilità e cumulabilità con il lavoro autonomo
-
Contribuzione figurativa
-
Decorrenza
-
Disoccupazione speciale per l’edilizia
-
Equiparazione del contratto di solidarietà difensivo ex lege n. 863 del 1984 alla Cassa Integrazione straordinaria
-
La domanda
-
La durata
-
La settimana natalizia
-
Misura
-
Modalità di pagamento
-
Requisiti
-
Scelta del trattamento
-
Trasformazione della domanda di ASpI o Mobilità in domanda di DS speciale edilizia
- Dettagli
- Visite: 5625
Disoccupazione speciale per l’edilizia
La decorrenza
La decorrenza del trattamento speciale è collegata alla data di iscrizione al collocamento (L.427/1975) così come segue:
- Dal primo giorno di disoccupazione nel caso in cui la propria disponibilità a svolgere attività lavorativa sia resa entro i sette giorni successivi a quello di licenziamento;
- dal giorno in cui i lavoratori hanno reso la propria disponibilità a svolgere attività lavorativa negli altri casi.
A seguito dell'abolizione dell'iscrizione dei lavoratori al collocamento, e delle nuove disposizioni per l'accertamento dello stato di disoccupazione (D.L. n° 181 del 21/04/2000) modificato dal (D.L. n° 160 del 19/12/2002), è stato disposto che il trattamento speciale compete dal giorno in cui i lavoratori hanno reso, presso il centro per l'impiego, la disponibilità a svolgere attività lavorativa. (Msg. n° 160 del 24/02/2003)