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ASpI e Mini ASpI
Revoca giudiziale delle prestazioni
(circ.142/2012)
Si coglie l’occasione di rammentare che ai sensi dell’art 2, commi dal 58 al 62, della legge di riforma con la sentenza di condanna per i reati di associazione terroristica, attentato per finalità terroristiche o di eversione, sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, associazione di stampo mafioso, scambio elettorale, strage e delitti commessi per agevolare le associazione di stampo mafioso, il giudice dispone la sanzione accessoria della revoca di alcune prestazioni tra cui l’indennità di disoccupazione.
Questi provvedimenti sono comunicati dall’Autorità Giudiziaria entro 15 giorni dall’adozione dei medesimi agli enti previdenziali al fine della loro immediata esecuzione.
Le prestazioni di ASpI e mini-ASpI soggiacciono a tali disposizione e pertanto le sedi territoriali daranno attuazione a tali provvedimenti.
Si fa comunque riserva di fornire, qualora necessario, con specifico messaggio, ulteriori istruzioni.