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Assistenza ai diversabili
Congedo straordinario
Compatibilità del congedo con altri permessi
(circ. 64/2001 punto 7) (msg.3114/2018)
La legge finanziaria prevede esplicitamente che "durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono usufruire dei benefici di cui all’art.33 della legge 104/92".
- non è possibile fruire del congedo straordinario e dei permessi art. 33 legge 104/92, per lo stesso disabile nelle stesse giornate,i due benefici possono essere percepiti nello stesso mese ma in giornate diverse circ.n. 53/2008;
- quando nello stesso mese si stà fruendo dei permessi retribuiti L. 104/92
- il verificarsi per lo stesso soggetto di altri eventi che potrebbero giustificare l'astensione dal lavoro durante la fruizione del congedo, non determina interruzione del congedo stesso (circ. 64/2001 punto 7);
- gli eventi di malattia certificata e maternità consentono l’interruzione del congedo straordinario solo se non sono trascorsi più di 60 giorni dall’inizio della sospensione dal lavoro (circ. 64/2001 punto 7);
- il congedo parentale (astensione facoltativa) e il congedo per la malattia del medesimo figlio handicappato nello stesso periodo, da parte dell’altro genitore, è cumulabile con il congedo straordinario msg. n. 22912 del 20.09.2007;
- i giorni di permesso ex legge 104/92 e i congedi per la malattia del medesimo figlio non possono essere fruiti contemporaneamente all’astensione facoltativa da parte dello stesso genitore nella stessa giornata;
- è possibile godere contemporaneamente da parte di un genitore dell’astensione facoltativa e da parte dell’altro dei permessi ex legge 104/92.