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Congedo obbligatorio e facoltativo per il padre
Congedo facoltativo
(circ.40/2013) (msg.828/2017) (msg.894/2018)
Il congedo facoltativo per i padri non è prorogato per l’anno 2017 e pertanto non potrà essere fruito né indennizzato da parte dell’Istituto.
L’articolo 1, comma 354, della legge 232/2016 ha, inoltre, ripristinato, per il 2018, la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.