-
Assegno per il nucleo familiare ed indennità per il richiamo alle armi
-
Beneficiari
-
Durata dell'indennità
-
La domanda
-
Lavoratore con più rapporti di lavoro
-
Misura e calcolo dell'indennità
-
Pagamento dell'indennità da parte del datore di lavoro
-
Pagamento dell'indennità da parte dell'INPS
-
Prescrizione
-
Requisiti per il diritto
-
Richiamo alle armi
-
Sospensione dell'indennità
- Dettagli
- Visite: 3458
Richiamo alle armi
Beneficiari
L’indennità di richiamo alle armi spetta a tutti i dipendenti di imprese private , richiamati alle armi , che abbiano la qualifica di:
- impiegato, dirigente, viaggiatori e piazzisti; (Legge 10 giugno 1940 n. 653)
- operaio (sentenza della Corte Costituzionale n. 136 del 4.5.84)
e con i seguenti contratti:
- a tempo indeterminato;
- a tempo determinato;
- in periodo di prova;
- contratto stagionale;
- in preavviso di licenziamento.
Spetta anche nei casi in cui gli stessi siano:
- trattenuti sotto le armi dopo il compimento del normale periodo di leva;
- riformati, chiamati per la prima volta alle armi;
- dispensati dal servizio militare perché residenti all'estero che, rientrati in Patria dopo il compimento del 32° anno, vengono chiamati per la prima volta alle armi.
Il R.D.L. n. 484 del 1936 ha compreso tra i richiamati alle armi anche gli appartenenti alla Croce Rossa (es. crocerossine - in quanto corpo militarizzato).