Eureka Previdenza

Contributo in favore dei genitori disoccupati o monoreddito con figli a carico con disabilità

Misura del beneficio e modalità di erogazione

(circ.39/2022)

In caso di accoglimento della domanda, il contributo in argomento sarà liquidato, con cadenza mensile, per un importo pari a 150 euro al mese e sarà riconosciuto dal mese di gennaio per l’intera annualità.

Nel caso in cui il genitore abbia due o più figli a carico con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, l’importo riconosciuto sarà pari, rispettivamente, a:

  • 300 euro mensili, nel caso di due figli;
  • 500 euro mensili, nel caso in cui i figli siano più di due.

Contributo in favore dei genitori disoccupati o monoreddito con figli a carico con disabilità

Misura del beneficio e modalità di erogazione

(circ.39/2022)

In caso di accoglimento della domanda, il contributo in argomento sarà liquidato, con cadenza mensile, per un importo pari a 150 euro al mese e sarà riconosciuto dal mese di gennaio per l’intera annualità.

Nel caso in cui il genitore abbia due o più figli a carico con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, l’importo riconosciuto sarà pari, rispettivamente, a:

  • 300 euro mensili, nel caso di due figli;
  • 500 euro mensili, nel caso in cui i figli siano più di due.

Modalità di pagamento

L’INPS provvederà al pagamento del contributo nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, così come previsto dal comma 365 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2021 e confermato dall’articolo 4, comma 4, del citato decreto interministeriale.

In caso di risorse insufficienti, sarà data priorità alle domande presentate dai richiedenti con ISEE più basso. A parità di reddito ISEE sarà data priorità ai richiedenti appartenenti a nuclei con figli minori non autosufficienti. A seguire sarà data priorità ai richiedenti appartenenti a nuclei con figli con disabilità di grado grave e, infine, a seguire, ai richiedenti con figli con disabilità di grado medio (art. 4, comma 4, del decreto interministeriale). Tali criteri costituiscono titolo di preferenza nell’assegnazione del beneficio.

Il pagamento mensile del beneficio è effettuato dall’INPS, secondo le modalità indicate dal richiedente nella domanda: bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN. Il mezzo di pagamento prescelto deve essere intestato al richiedente. Per tutti i pagamenti diversi dal bonifico domiciliato presso un ufficio postale è richiesto il codice IBAN (cfr. il messaggio n. 471/2022).

Prima di ogni pagamento l’INPS provvederà alla verifica della correttezza dell’IBAN fornito e alla verifica della corrispondenza fra il beneficiario del pagamento e il titolare del conto corrente/libretto o carta prepagata. In caso di esito negativo della verifica, verrà tempestivamente inviata una notifica tramite SMS o e-mail al beneficiario che dovrà provvedere alla comunicazione delle nuove e corrette modalità di pagamento attraverso una funzione informatica disponibile sul portale dell’Istituto e di cui verranno fornite le specifiche tecniche mediante apposito messaggio.

Il genitore potrà comunicare eventuali variazioni al codice IBAN indicato nel modulo di richiesta iniziale, attraverso gli stessi canali descritti al precedente paragrafo 4 per la presentazione della domanda.

Il pagamento del beneficio decorre entro novanta giorni dal termine ultimo fissato per la presentazione delle domande, la cui istruttoria viene completata a livello centrale e che rientrano tra quelle ricomprese nei limiti di spesa previsti. Nel primo pagamento, disposto con riferimento all’anno di presentazione della domanda, saranno erogate anche le mensilità maturate fino a quel momento.

Solo ed esclusivamente per le domande presentate nell’anno 2022, il genitore richiedente può dichiarare espressamente di volere presentare domanda anche per l’anno 2021, attestando, per quest’ultimo, il possesso di tutti i requisiti previsti dall’articolo 4, comma 2, del decreto interministeriale sopra citato. L’istruttoria delle domande di competenza dell’anno 2021 verrà completata comunque entro l’anno 2022; entro il medesimo anno si provvederà al pagamento di tutte le mensilità maturate.

Per gli anni 2021 e 2022 sarà possibile presentare la domanda, secondo le modalità specificate al precedente paragrafo 4, a partire dal 1° febbraio 2022 fino al 31 marzo 2022. Se espressamente richiesto dal genitore, le domande presentate avranno valenza per entrambi gli anni di competenza 2021 e 2022 e la verifica del diritto alla prestazione per gli anni 2021 e 2022 sarà effettuata sulla base dei requisiti posseduti al momento della domanda.

Trascorso il termine assegnato per la presentazione delle domande, tutte quelle pervenute entro il termine del 31 marzo 2022 verranno istruite e saranno valutate, distintamente, per ciascun anno di riferimento 2021 e 2022, nei limiti di spesa previsti, secondo i criteri di priorità indicati nel citato decreto interministeriale.

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