Eureka Previdenza

Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito

Le tipologie di fondi di solidarietà

(circ.99/2014)

L'istituzione dei Fondi è obbligatoria per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti.

I Fondi di solidarietà non hanno personalità giuridica e costituiscono gestioni dell’INPS.

Le prestazioni e i relativi obblighi contributivi non si applicano al personale dirigente se non espressamente previsto.

Gli accordi ed i contratti collettivi possono prevedere che nel Fondo di solidarietà di cui al comma 4, confluisca anche l'eventuale Fondo interprofessionale, istituito dalle medesime parti firmatarie, ai sensi dell'articolo 118 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, e successive modificazioni. In tal caso affluisce al Fondo anche il gettito del contributo integrativo stabilito dall’articolo 25, quarto comma, della legge n. 845 del 21 dicembre 1978, e successive modificazioni.

Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito

Le tipologie di fondi di solidarietà

(circ.99/2014)

L'istituzione dei Fondi è obbligatoria per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti.

I Fondi di solidarietà non hanno personalità giuridica e costituiscono gestioni dell’INPS.

Le prestazioni e i relativi obblighi contributivi non si applicano al personale dirigente se non espressamente previsto.

Gli accordi ed i contratti collettivi possono prevedere che nel Fondo di solidarietà di cui al comma 4, confluisca anche l'eventuale Fondo interprofessionale, istituito dalle medesime parti firmatarie, ai sensi dell'articolo 118 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, e successive modificazioni. In tal caso affluisce al Fondo anche il gettito del contributo integrativo stabilito dall’articolo 25, quarto comma, della legge n. 845 del 21 dicembre 1978, e successive modificazioni.

Adeguamento dei fondi esistenti

Adeguamento dei fondi esistenti ex art. 3 comma 42

Con decreti non regolamentari del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali, di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, che recepiscono gli accordi e contratti collettivi stipulati tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale,  le discipline  dei Fondi  di solidarietà istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 devono essere adeguate alle norme della legge n. 92/2012.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la disciplina del Fondo di cui all’articolo 1-ter del decreto legge n. 249 del 5 ottobre 2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 291 del 3 dicembre 2004, deve essere adeguata alle norme previste dalla legge n. 92/2012, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale nel settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.

Con le medesime modalità è adeguata alle norme previste dalla legge n. 92/2012 la disciplina del Fondo di cui all'articolo 59, comma 6, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adeguerà la disciplina sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale nel settore del trasporto ferroviario.

Come previsto dalla norma, l’entrata in vigore dei decreti di adeguamento determina l’abrogazione del decreto recante il regolamento del relativo Fondo preesistente.

A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono abrogate le seguenti disposizioni:

  1. articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;
  2. regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 477 del 27 novembre 1997 (c.d. regolamento quadro);
  3. articolo 59, comma 6, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 (settore Ferrovie dello Stato);

Il DL n. 145 del 23 dicembre 2013, convertito dalla legge n. 9 del 21 febbraio 2014, all’articolo 13, comma 22, ha abrogato il comma 47, lettera c), articolo 3, della Legge n. 92/2012, lasciando in vigore, pertanto, l’articolo 1-ter del decreto legge n. 249 del 5 ottobre 2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 291 del 3 dicembre 2004, concernente il Fondo speciale del Trasporto Aereo.

I Fondi facoltativi

I Fondi facoltativi ex art. 3 comma 12

La legge n. 92/2012 prevede che, facoltativamente, possano essere costituiti i Fondi di solidarietà di cui al comma 4, con le medesime modalità richiamate per l’istituzione obbligatoria, in favore di settori e classi di ampiezza già coperti dalla normativa in materia di integrazioni salariali. Tali Fondi hanno la finalità di assicurare le medesime prestazioni che possono perseguire i Fondi di solidarietà ex comma 4:

  1. assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale, previsti dalla normativa vigente;
  2. prevedere assegni straordinari per il sostegno del reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, ai lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
  3. contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’Unione europea.

I Fondi alternativi

I Fondi alternativi ex art. 3 comma 14

La legge n. 92/2012 prevede che, in alternativa al modello dei Fondi di solidarietà ex articolo 3 comma 4, citati sopra, e con riferimento ai settori di cui al comma 4, nei quali siano operanti, alla data di entrata in vigore della legge, consolidati sistemi di bilateralità, come nel settore dell’artigianato, le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono adeguare le fonti normative ed istitutive dei rispettivi Fondi bilaterali ovvero dei Fondi interprofessionali, di cui all’articolo 118 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, alle finalità perseguite dai commi da 4 a 13 dell’articolo 3 della legge n. 92/2012.

I fondi alternativi devono prevedere misure intese ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, correlate alle caratteristiche delle attività produttive interessate (art. 3, comma 14).

A seguito della predetta confluenza del  Fondo interprofessionale nel Fondo bilaterale restano in vigore gli obblighi contributivi sanciti dall’articolo 118 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, e le risorse sono vincolate alle finalità formative.

Gli accordi ed i contratti collettivi definiscono:

  1. un’aliquota di finanziamento ordinario non inferiore allo 0,20 per cento;
  2. le tipologie di prestazioni in funzione delle disponibilità del Fondo di solidarietà bilaterale;
  3. l’adeguamento dell’aliquota in funzione dell’andamento della gestione, ovvero la rideterminazione delle prestazioni in relazione alle erogazioni, tenendo presente in via previsionale, l’andamento del relativo settore;
  4. la possibilità di far confluire al Fondo quota parte del contributo stabilito per l’eventuale Fondo interprofessionale, istituito dalle medesime parti firmatarie, ai sensi dell'articolo 118 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000;
  5. criteri e requisiti per la gestione dei Fondi.

In considerazione delle suddette finalità dei Fondi alternativi, con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze, sentite le parti sociali istitutive dei rispettivi Fondi bilaterali, vengono dettati i criteri per determinare i requisiti di professionalità ed onorabilità dei soggetti preposti alla loro gestione, per la contabilità e con la finalità di rafforzare la funzione di controllo sulla gestione.

Il Fondo residuale

Il Fondo residuale ex art. 3 comma 19 (vedi assegno residuale)

Al fine di assicurare adeguate forme di sostegno ai lavoratori interessati, è previsto altresì che dalla data del 1° gennaio 2014 si provveda all’attivazione di un Fondo di solidarietà residuale, disciplinato al comma 19. In particolare, la norma ha stabilito l’obbligo per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali superiori ai 15 dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, di istituire un Fondo di solidarietà residuale nel caso in cui, per i settori e soggetti richiamati, non siano stati stipulati accordi o contratti collettivi volti all’attivazione di Fondi di solidarietà di settore.

Il Fondo residuale garantisce la prestazione di un assegno ordinario di importo almeno pari all'integrazione salariale, per una durata non inferiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, in relazione alle causali di riduzione o sospensione  dell'attività lavorativa previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria.

Con l’articolo 1, comma 185, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità) è stato, inoltre, previsto che qualora vengano sottoscritti nuovi accordi al fine di costituire Fondi di solidarietà di cui al comma 4, riguardanti settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già coperti dal Fondo residuale, tali datori di lavoro non sono più soggetti alla disciplina del Fondo residuale, dalla data di decorrenza del nuovo Fondo di appartenenza.

Rimane ferma, altresì, la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate dal Fondo residuale ed i contributi eventualmente già versati o dovuti in  base al decreto istitutivo del Fondo residuale, restano acquisiti al medesimo Fondo. A tal fine, il Comitato amministratore del Fondo residuale può proporre, sulla base delle stime effettuate dalla tecnostruttura dell'INPS, che i datori di lavoro del relativo settore restino obbligati alla corresponsione della contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni già deliberate.

E’ stata, infine, prevista la sospensione dell'obbligo di contribuzione al Fondo di solidarietà residuale di cui al comma 19, qualora alla data del 1º gennaio 2014 risultino in corso procedure finalizzate alla costituzione ed all’adeguamento di Fondi di solidarietà bilaterali di cui al comma 4.

La sospensione è disposta con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ed opera fino al completamento delle medesime procedure e, comunque, non oltre la data del 31 marzo 2014.

In caso di mancata costituzione del Fondo di solidarietà entro il 31 marzo 2014, l'obbligo contributivo a favore del Fondo residuale è comunque ripristinato anche in relazione alle mensilità di sospensione.

Si evidenzia, inoltre, che non sono riconosciute le prestazioni previste dal Fondo residuale con riferimento al periodo di sospensione dell’obbligo contributivo.

Ambito di applicazione dei fondi di solidarietà

Ambito di applicazione dei fondi di solidarietà ex articolo 3

Sulla base degli accordi collettivi o dei contratti collettivi, i decreti interministeriali determinano l’ambito di applicazione dei Fondi con riferimento al settore di attività, alla natura giuridica dei datori di lavoro ed alla classe di ampiezza dei datori di lavoro.

Il superamento dell'eventuale soglia dimensionale fissata per la partecipazione al Fondo si verifica mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente.

Nella determinazione del numero dei dipendenti occupati devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.), con esclusione degli apprendisti, gli assunti con contratto di inserimento e di reinserimento lavorativo. Il lavoratore assente ancorché non retribuito (es. per servizio militare, gravidanza e puerperio) è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto altro lavoratore; ovviamente in tal caso sarà computato il sostituto.

Nel determinare la media occupazionale, devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta di attività e di sospensioni stagionali; per le aziende di nuova costituzione il requisito, analogamente ai casi di trasferimento di azienda, si determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre.

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