Il Fondo residuale ex art. 3 comma 19 (vedi assegno residuale)
Al fine di assicurare adeguate forme di sostegno ai lavoratori interessati, è previsto altresì che dalla data del 1° gennaio 2014 si provveda all’attivazione di un Fondo di solidarietà residuale, disciplinato al comma 19. In particolare, la norma ha stabilito l’obbligo per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali superiori ai 15 dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, di istituire un Fondo di solidarietà residuale nel caso in cui, per i settori e soggetti richiamati, non siano stati stipulati accordi o contratti collettivi volti all’attivazione di Fondi di solidarietà di settore.
Il Fondo residuale garantisce la prestazione di un assegno ordinario di importo almeno pari all'integrazione salariale, per una durata non inferiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria.
Con l’articolo 1, comma 185, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità) è stato, inoltre, previsto che qualora vengano sottoscritti nuovi accordi al fine di costituire Fondi di solidarietà di cui al comma 4, riguardanti settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già coperti dal Fondo residuale, tali datori di lavoro non sono più soggetti alla disciplina del Fondo residuale, dalla data di decorrenza del nuovo Fondo di appartenenza.
Rimane ferma, altresì, la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate dal Fondo residuale ed i contributi eventualmente già versati o dovuti in base al decreto istitutivo del Fondo residuale, restano acquisiti al medesimo Fondo. A tal fine, il Comitato amministratore del Fondo residuale può proporre, sulla base delle stime effettuate dalla tecnostruttura dell'INPS, che i datori di lavoro del relativo settore restino obbligati alla corresponsione della contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni già deliberate.
E’ stata, infine, prevista la sospensione dell'obbligo di contribuzione al Fondo di solidarietà residuale di cui al comma 19, qualora alla data del 1º gennaio 2014 risultino in corso procedure finalizzate alla costituzione ed all’adeguamento di Fondi di solidarietà bilaterali di cui al comma 4.
La sospensione è disposta con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ed opera fino al completamento delle medesime procedure e, comunque, non oltre la data del 31 marzo 2014.
In caso di mancata costituzione del Fondo di solidarietà entro il 31 marzo 2014, l'obbligo contributivo a favore del Fondo residuale è comunque ripristinato anche in relazione alle mensilità di sospensione.
Si evidenzia, inoltre, che non sono riconosciute le prestazioni previste dal Fondo residuale con riferimento al periodo di sospensione dell’obbligo contributivo.