Eureka Previdenza

Decreto Legge 384 del 19 settembre 1992

Misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico
impiego, nonche' disposizioni fiscali.
Vigente al: 11-1-2014
CAPO I
PREVIDENZA E ASSISTENZA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di fronteggiare con
interventi adeguati la grave situazione economica e finanziaria,
adottando misure per il contenimento delle spese nei settori della
previdenza, della sanita' e del pubblico impiego, nonche'
incrementando le entrate di natura fiscale e tributaria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 settembre 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della
sanita', del tesoro e per la funzione pubblica, del bilancio e della
programmazione economica e delle finanze;
E M A N A
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Pensioni di anzianita'
1. In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino
al 31 dicembre 1993 e' sospesa l'applicazione di ogni disposizione di
legge, di regolamento e di accordi collettivi che preveda il diritto,
con decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici
di anzianita' a carico del regime generale obbligatorio, ivi comprese
le gestioni dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive,
integrative ed esclusive del regime stesso, ivi compreso lo speciale
regime di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, e al decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 357 , nonche' delle forme
integrative a carico degli enti del settore pubblico allargato,
anticipati rispetto all'eta' pensionabile o all'eta' prevista per la
cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti. ((11))
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:
a) ai trattamenti pensionistici di cui all'articolo 37 della legge
5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni , al decreto-legge
14 agosto 1992, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
ottobre 1992, n. 406 , alle altre ipotesi di prepensionamenti
specificamente previsti da norme derogatorie dei singoli ordinamenti
connessi ad esuberi strutturali di manodopera, nonche' ai lavoratori
privi della vista;
b) ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali siano approvati
dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica
industriale (CIPI) i programmi di cui all'articolo 1, comma 2, della
legge 23 luglio 1991, n. 223 , nonche' ai lavoratori ai quali si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 7, della
medesima legge n. 223 del 1991 ;
c) ai lavoratori per i quali sia intervenuta l'estinzione del
rapporto di lavoro anche se ammessi alla prosecuzione volontaria,
ovvero sia iniziato il decorso del periodo di preavviso connesso alla
risoluzione del rapporto, anteriormente alla data di entrata in
vigore del presente decreto;
d) ai lavoratori che abbiano presentato domanda di pensione di
anzianita' agli istituti previdenziali anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente decreto e abbiano maturato i requisiti
previsti entro il 30 settembre 1992, ancorche' la pensione spetti con
decorrenza dal 1 ottobre 1992;
e) ai dipendenti che abbiano presentato domanda di dimissioni da un
pubblico impiego, accolta dai competenti organi anteriormente alla
data di entrata in vigore del presente decreto;
f) ai lavoratori che possano far valere un'anzianita' contributiva
non inferiore a 40 anni;
g) al personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione
aerea per i casi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b), c), d)
ed e), della legge 31 ottobre 1988, n. 480, come integrato
dall'articolo 7 della medesima legge, nonche' al personale di cui
alla legge 27 marzo 1992, n. 257 ;
h) ai trattamenti pensionistici spettanti ai lavoratori italiani
che svolgono la loro attivita' in altri Stati.
2-bis. Con effetto dal 1 gennaio 1994 la decorrenza delle pensioni
di anzianita' per le quali e' richiesta una anzianita' contributiva
non inferiore a 35 anni e' stabilita in data non anteriore al 1
maggio di ciascun anno per i soggetti di eta' pari o superiore a 57
anni, se uomini, e a 52 anni, se donne, e in data non anteriore al 1
novembre di ciascun anno negli altri casi. (7)
2-ter. Fino all'allineamento al regime generale, per i soggetti
iscritti a forme di previdenza che prevedano requisiti di anzianita'
contributiva inferiore a 35 anni la decorrenza del pensionamento
anticipato, rispetto ai limiti di eta' vigenti nei singoli
ordinamenti per il collocamento a riposo ovvero per il pensionamento
di vecchiaia, e' fissata al 1 settembre di ciascun anno. (7)
2-quater. Resta stabilito in 35 anni il requisito di contribuzione
per il pensionamento di anzianita' previsto dalle norme
dell'assicurazione generale obbligatoria.
2-quinquies. Per l'anno 1994, per i soggetti in possesso al 31
dicembre 1992 dei requisiti richiesti dai rispettivi ordinamenti per
il pensionamento di anzianita', l'accesso alla pensione stessa e'
consentito a decorrere dal 1 gennaio 1994. ((11))

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AGGIORNAMENTO(7)
La L. 24 dicembre 1993, n. 537 ha disposto (con l'art. 11, comma 8)
che "I termini del 1 maggio e del 1 novembre, di cui all'articolo 1,
comma 2-bis, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sono
rispettivamente fissati al 1 luglio ed al 1 gennaio dell'anno
successivo, fatta esclusione per i lavoratori che hanno maturato i
requisiti per il diritto alla pensione di anzianita' nel corso del
1993 e ne ottengono il trattamento con decorrenza entro il 1994, per
i quali continuano ad operare i termini previsti dal predetto
articolo 1, comma 2-bis."
Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 17) che "Per il 1994 il
termine del 1 settembre, di cui all'articolo 1, comma 2-ter, del
decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni
, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e' fissato a tutti gli effetti
al 24 dicembre."
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AGGIORNAMENTO (11)
La Corte costituzionale, con sentenza 12-23 dicembre 1994, n. 439
(in G.U. 1a s.s. 28/12/1994, n. 53) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2-quinquies, del decreto-legge
19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza,
di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali),
convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438,
nella parte in cui differisce, fino al 1 gennaio 1994, la
corresponsione della pensione per il personale della scuola collocato
a riposo, per dimissioni, dal 1 settembre 1993".
Art. 2.
Perequazione pensioni
1. In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico e
fino al 31 dicembre 1993 e' sospesa , (( , ad eccezione di quanto
previsto al comma 1-bis, )), l'applicazione di ogni disposizione ((
di legge, di regolamento, o di accordi collettivi )) che preveda
aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni
previdenziali ed assistenziali, pubbliche e private, ivi compresi i
trattamenti integrativi a carico degli enti del settore pubblico
allargato (( e lo speciale regime di cui alla legge 30 luglio 1990,
n. 218 , e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357 )) ,
nonche' aumenti a titolo di rivalutazione delle rendite a carico
dell'INAIL.
(( 1-bis. Per l'anno 1993, la misura degli aumenti di perequazione
automatica delle pensioni al costo della vita di cui all'articolo 21,
secondo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e successive
modificazioni , nonche' dei trattamenti pensionistici indennitari, e'
fissata in 1,8 e 1,7 punti percentuali a decorrere, rispettivamente,
dal 1 giugno e dal 1 dicembre )).
Art. 3.
Pensionamenti in regime internazionale
1. Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n.
153, gia' sostituito dall'articolo 7, comma 1, della legge 29
dicembre 1990, n. 407, e' sostituito dal seguente:
"I trattamenti minimi di cui al primo comma sono dovuti anche ai
titolari di pensione il cui diritto sia acquisito in virtu' del
cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o
convenzioni internazionali in materia di assicurazione sociale, a
condizione che l'assicurato possa far valere nella competente
gestione pensionistica una anzianita' contributiva in costanza di
rapporto di lavoro svolto in Italia non inferiore a cinque anni.".
Art. 3-bis.
(Adeguamento contributivo).
1. A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e' rapportato alla totalita' dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono.
2. I versamenti da effettuare alla gestione di appartenenza in applicazione delle disposizioni di cui alla legge 2 agosto 1990, n. 233, sono computati a titolo di acconto delle somme dovute sulla base dei redditi denunciati nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno al quale i contributi si riferiscono.
3. A decorrere dal 1994 i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, di cui al presente articolo, devono indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno al quale il contributo previdenziale si riferisce i dati relativi alla base imponibile, al contributo dovuto e ai versamenti effettuati, in acconto e a saldo.
3-bis. Le somme eventualmente dovute a saldo sono versate in una unica soluzione ((entro i venti giorni successivi al)) termine per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi di cui al comma 3.
3-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalita' di esposizione dei dati di cui al comma 3 nelle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 1994.
Art. 3-ter.
(( (Aliquota contributiva aggiuntiva). ))
(( 1. A decorrere dal 1 gennaio 1993, e' stabilita in favore di
tutti i regimi pensionistici dei dipendenti pubblici e privati che
prevedano aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al
10 per cento una aliquota aggiuntiva nella misura di un punto
percentuale sulle quote di retribuzione eccedente il limite della
prima fascia di retribuzione pensionabile determinata ai fini
dell'applicazione dell'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo
1988, n. 67 . Tale incremento si applica comunque a carico dei
lavoratori autonomi, in favore delle rispettive gestioni, sulle quote
di reddito d'impresa eccedenti il limite innanzi indicato. ))
Art. 4.
Norme procedurali
1. I commi secondo e terzo dell'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono sostituiti
dai seguenti:
"Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici
l'azione giudiziaria puo' essere proposta, a pena di decadenza, entro
il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione
del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla
data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della
predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini
prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo,
computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di
prestazione.
Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui
all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria
puo' essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un
anno dalle date di cui al precedente comma".
2. Sono abrogati l'articolo 57 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
e l'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n.
1368, e successive modificazioni. ((9a))
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai
procedimenti instaurati anteriormente alla data di entrata in vigore
del presente decreto ancora in corso alla medesima data.

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AGGIORNAMENTO (9a)
La Corte costituzionale, con sentenza 25 marzo-13 aprile 1994, n.
134 (in G.U. 1a s.s. 20/4/1994, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 4 del presente articolo.
Art. 5.
Disposizione finanziaria
1. In conseguenza delle disposizioni contenute negli articoli da 1
a 4 e nel limite di non meno il 50 per cento dei relativi effetti
finanziari complessivi, con la legge finanziaria per l'anno 1993 sono
rideterminati gli importi dei trasferimenti destinati alle gestioni
previdenziali interessate.
Art. 5-bis.
(( (Disposizioni varie). ))
(( 1. Lo stanziamento destinato all'aiuto pubblico in favore dei
Paesi in via di sviluppo di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e
successive modificazioni, per la parte iscritta al capitolo 9005
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, e' stabilito in
lire 1.425.769 milioni per l'anno 1993 ed in lire 1.539.355 milioni
per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
2. Gli oneri relativi all'ammortamento dei mutui contratti e delle
obbligazioni emesse dall'Ente nazionale per l'energia elettrica
(ENEL) ai sensi dell'articolo 11, comma 22, dalla legge 28 febbraio
1986, n. 41 , e dell'articolo 3, comma 7, della legge 22 dicembre
1986, n. 910 , sono assunti a carico del bilancio dello Stato nei
limiti di lire 1.046.000 milioni per l'anno 1993, di lire 378.000
milioni per l'anno 1994 e di lire 175.000 milioni per l'anno 1995. ))
CAPO II
S A N I T A'

Art. 6.
(Revisione delle prestazioni sanitarie).
1. Entro il 30 novembre 1992 il Governo, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, definisce i livelli uniformi di
assistenza sanitaria da garantire a tutti i cittadini a decorrere dal
1 gennaio 1993. Ove tale intesa non intervenga, il Governo provvede
direttamente entro il 15 dicembre 1992.
(( 2. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 1993, N. 537 )).
(( 3. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 1993, N. 537 )).
(( 4. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 1993, N. 537 )).
(( 5. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 1993, N. 537 )).
(( 6. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 1993, N. 537 )).
7. La quota fissa sulle singole prescrizioni farmaceutiche e'
determinata in lire 4.000 e in lire 2.000 per le confezioni a base di
antibiotici e per i prodotti in fleboclisi e in confezione monodose;
la quota fissa per ciascuna ricetta relativa a prestazioni sanitarie,
esclusi i ricoveri, diverse da quelle farmaceutiche e' determinata in
lire 4.000.
8. Il compenso orario spettante ai medici specialisti ambulatoriali
convenzionati ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833 , e' corrisposto in misura proporzionale alle prestazioni
effettivamente rese in rapporto a quelle da rendere in base alla
normativa vigente.
9. L'osservatorio sui prezzi e sulle tecnologie sanitarie istituito
ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 8 dicembre
1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 38, e successive modificazioni, tiene aggiornati i prezzi di
listino applicati per i beni e i servizi inclusi nell'osservatorio
stesso. Tali prezzi costituiscono i prezzi di riferimento per gli
acquisti da parte delle strutture del Servizio sanitario nazionale.
10. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, qualora i
redditi risultassero, anche per effetto dell'applicazione degli
indici di capacita' contributiva di cui all'articolo 2, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni , di importo superiore a quelli
previsti dai commi 2 e 3, il soggetto decade dal diritto alle
prestazioni contemplate dal comma 5 del presente articolo con oneri a
carico del Servizio sanitario nazionale e si procede al recupero
delle somme corrispettive delle prestazioni indebitamente usufruite,
nonche' della quota fissa individuale di cui al comma 2 del presente
articolo.
11. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario
nazionale per i lavoratori dipendenti di tutti i settori, pubblici e
privati, previsto dall'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio
1986, n. 41, e successive modificazioni, e' fissato nella misura del
10,60 per cento della retribuzione imponibile, di cui il 9,60 per
cento a carico dei datori di lavoro e l'1 per cento a carico dei
lavoratori. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario
nazionale di cui ai commi 8, 9 e 11 dell'articolo 31 della citata
legge n. 41 del 1986, e successive modificazioni, e' determinato
nella misura del 5,4 per cento. La misura del contributo previsto
dall'articolo 31, comma 14, della citata legge n. 41 del 1986, e
successive modificazioni , e' elevata al 4,60 per cento. L'aliquota
dello 0,40 per cento a carico del lavoratore, prevista dall'articolo
31, comma 15, della citata legge n. 41 del 1986, e successive
modificazioni , e' elevata allo 0,80 per cento. Sui trattamenti
pensionistici di importo annuo lordo superiore a 18 milioni di lire
continua ad applicarsi il contributo per le prestazioni del Servizio
sanitario nazionale nelle misure vigenti al 31 dicembre 1992.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione di
quelle di cui ai commi 1 e 5, hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio
1993.
CAPO III
PUBBLICO IMPIEGO

Art. 7
Misure in materia di pubblico impiego

1. Resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina
emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29
marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni e integrazioni . I
nuovi accordi avranno effetto dal 1 gennaio 1994. Per l'anno 1993 al
personale destinatario dei predetti accordi e' corrisposta una somma
forfettaria di L. 20.000 mensili per tredici mensilita'. Al personale
disciplinato delle leggi 1 aprile 1981, n. 121, 8 agosto 1990, n.
231, 11 luglio 1988, n. 266, 30 maggio 1988, n. 186, 4 giugno 1985,
n. 281, 15 dicembre 1990, n. 395, 10 ottobre 1990, n. 287 , ed al
personale comunque dipendente da enti pubblici non economici, nonche'
a quello degli enti, delle aziende o societa' produttrici di servizi
di pubblica utilita', si applicano le disposizioni di cui al presente
comma, fatta salva la diversa decorrenza del periodo contrattuale.
(4) (8) (16) ((17))
2. Per l'anno 1993 non si applicano gli incrementi retributivi per
il personale dirigente dello Stato e per le categorie di personale ad
esso comunque collegate, previsti dall'articolo 2, comma 5, della
legge 6 marzo 1992, n. 216 , nonche' quelli previsti per il personale
di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
dal medesimo articolo 8.
3. Per l'anno 1993 non trovano applicazione le norme che comunque
comportano incrementi retributivi in conseguenza sia di automatismi
stipendiali, sia dell'attribuzione di trattamenti economici, per
progressione automatica di carriera, corrispondenti a quelli di
funzione superiori, ove queste non siano effettivamente esercitate.
4. Per l'anno 1993 le somme relative ai fondi di incentivazione ed
ai fondi per il miglioramento dell'efficienza dei servizi comunque
denominati, previsti dai singoli accordi di comparto, non possono
essere attribuite in misura superiore ai correlativi stanziamenti di
bilancio per l'anno finanziario 1991.
5. Tutte le indennita', compensi, gratifiche ed emolumenti di
qualsiasi genere, comprensivi, per disposizioni di legge o atto
amministrativo previsto dalla legge o per disposizione contrattuale,
di una quota di indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27
maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni , o dell'indennita'
di contingenza prevista per il settore privato o che siano, comunque,
rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita, sono
corrisposti per l'anno 1993 nella stessa misura dell'anno 1992.
6. Le indennita' di missione e di trasferimento, le indennita'
sostitutive dell'indennita' di missione e quelle aventi natura di
rimborso spese, potranno subire variazioni nei limiti del tasso
programmato di inflazione e con le modalita' previste dalle
disposizioni in vigore.
7. L'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 , va
interpretato nel senso che dalla data di entrata in vigore del
predetto decreto-legge non possono essere piu' adottati provvedimenti
di allineamento stipendiale, ancorche' aventi effetti anteriori
all'11 luglio 1992.
8. Le amministrazioni pubbliche che abbiano provveduto alla
ridefinizione delle piante organiche possono indire concorsi di
reclutamento, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 28 della legge 23 luglio 1991, n. 223 . In ogni caso per
l'anno 1993, i trasferimenti e le assunzioni di personale nelle
amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle consentite da
specifiche norme legislative, avvengono secondo le disposizioni di
cui all'articolo 5, commi 1, 3 e 4, della legge 30 dicembre 1991, n.
412. Tale disciplina si applica anche agli enti di cui al comma 2
dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 . I riferimenti
temporali gia' prorogati dall'articolo 5, comma 2, della legge 30
dicembre 1991, n. 412 , sono ulteriormente prorogati di un anno.
PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 14 NOVEMBRE 1992, N. 438.
9. Il primario ospedaliero al quale sono affidate le funzioni di
soprintendente o di direttore sanitario ospedaliero non puo' svolgere
attivita' di diagnosi o cura e cessa dalla responsabilita' della
divisione o servizio di cui e' titolare per l'intero periodo di
svolgimento delle funzioni. La nomina a coordinatore sanitario deve
essere basata sul possesso di competenze specifiche oggettivamente
attestabili nei settori igienico-sanitari. (6) (8)((17))

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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 ha disposto (con l'art. 74, comma
1) che sono abrogati "i riferimenti alle leggi 4 giugno 1985, n. 281,
e 10 ottobre 1990, n. 287, contenuti nell'articolo 7, comma 1, del
decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438".
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D. Lgs. 18 novembre 1993, n. 470, nell'introdurre il comma 6-bis
all'art. 73 al D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 ha conseguentemente
disposto (con l'art. 21, comma 1) che "Le disposizioni di cui
all'art. 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, vanno
interpretate nel senso che le medesime non si riferiscono al
personale di cui al decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio
1945, n. 331".
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546 nel modificare l'art. 73,
comma 6-bis ha conseguentemente disposto (con l'art. 37, comma 1) che
"le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, vanno
interpretate nel senso che le medesime, salvo quelle di cui al comma
7, non si riferiscono al personale di cui al decreto legislativo
luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331".
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AGGIORNAMENTO (14)
La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 1, comma 33)
che "Le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 5 e 6, del
decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, prorogate per il
triennio 1994-1996 dall'articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, vanno interpretate nel senso che tra le indennita',
compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, da
corrispondere nella misura prevista per il 1992, sono comprese le
borse di studio di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8
agosto 1991, n. 257".
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AGGIORNAMENTO (16)
La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art 51, comma 3)
che "L'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n.
384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n.
438, si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della
disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla
legge 29 marzo 1983, n. 93, relativi al triennio 1° gennaio 1988-31
dicembre 1990, non modifica la data del 31 dicembre 1990, gia'
stabilita per la maturazione delle anzianita' di servizio prescritte
ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di
anzianita'".
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AGGIORNAMENTO (17)
Il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ha disposto (con l'art. 70, comma
5) che le disposizioni di cui al presente articolo 7 vanno
interpretate nel senso che le medesime, salvo quelle di cui al comma
7, non si riferiscono al personale di cui al decreto legislativo 26
agosto 1998, n. 319.
Ha inoltre disposto (con l'art. 72, comma 1, lettera
p))l'abrogazione del comma 1 del presente articolo, limitatamente al
personale disciplinato dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281 e 10 ottobre
1990, n. 287.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FISCALI

Art. 8.
Imposta straordinaria su particolari beni
1. E' istituito per l'anno 1992 un tributo straordinario al cui
pagamento sono tenute le persone fisiche che alla data di entrata in
vigore del presente decreto possiedono uno o piu' tra i seguenti
beni:
a) autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di
persone e di cose di potenza fiscale superiore a 20 cavalli,
immatricolati per la prima volta come nuovi di fabbrica
successivamente al 31 dicembre 1989, iscritti nei pubblici registri
alla data di entrata in vigore del presente decreto;
a-bis) autocaravan di potenza fiscale superiore a 30 cavalli e
motocicli di potenza fiscale superiore a 6 cavalli, immatricolati per
la prima volta come nuovi di fabbrica successivamente al 31 dicembre
1990, iscritti nei pubblici registri alla data di entrata in vigore
del presente decreto;
b) velivoli ed elicotteri privati di cui al secondo comma
dell'articolo 744 del codice della navigazione immatricolati nel
Registro aeronautico nazionale, con certificato di navigabilita'
valido per l'anno 1992 o parte di esso, con esclusione degli
aeromobili costruiti anteriormente al 1 gennaio 1960;
c) imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore a metri 18
fuoritutto, escluso il bompresso, se a propulsione a vela, anche con
motore ausiliario; imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore a
metri 15 fuoritutto, escluso il bompresso, se a propulsione a motore
di potenza oltre 25 cavalli; navi da diporto;
c-bis) imbarcazioni da diporto di lunghezza da 15 a 18 metri
fuoritutto, escluso il bompresso, se a propulsione a vela, anche con
motore ausiliario; imbarcazioni da diporto di lunghezza oltre 12 e
fino a 15 metri fuoritutto, escluso il bompresso, se a propulsione a
motore di potenza oltre 25 cavalli. Ai fini del presente comma si
considera possessore, salvo prova contraria, colui che alla data di
entrata in vigore del presente decreto risulta intestatario del bene
dai pubblici registri.
2. Per ciascuno dei beni di cui alla lettera a) del comma 1, di
potenza fiscale compresa tra 21 e 24 cavalli, oppure, se
immatricolati nel corso dell'anno 1990, di potenza fiscale superiore
a 24 cavalli, il tributo straordinario e' dovuto nella misura di tre
volte le tasse automobilistiche erariali, regionali e relativa
addizionale, stabilite per l'anno 1992. Per ciascuno dei beni di cui
alla lettera a) del comma 1, di potenza fiscale superiore a 24
cavalli, se immatricolati successivamente al 31 dicembre 1990, il
tributo straordinario e' dovuto nella misura di cinque volte le tasse
automobilistiche erariali, regionali e relativa addizionale,
stabilite per l'anno 1992.
2-bis. Per gli autocaravan di cui alla lettera a-bis) del comma 1,
il tributo straordinario e' dovuto nella misura di tre volte la tassa
automobilistica erariale, regionale e relativa addizionale e la tassa
speciale erariale di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 202, dovute per l'anno 1992. Per i motocicli di cui alla
medesima lettera a-bis) del comma 1 il tributo straordinario e'
dovuto nella misura di cinque volte le tasse automobilistiche
erariali, regionali e relativa addizionale, stabilite per l'anno
1992.
3. Per ciascuno dei beni di cui alla lettera b) del comma 1 il
tributo straordinario e' dovuto nella misura di cinque volte la tassa
speciale erariale annuale di cui all'articolo 9 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 202. L'importo dovuto e' ridotto del 45 per cento se
l'immatricolazione e' avvenuta anteriormente al 1 gennaio 1977, del
30 per cento se l'immatricolazione e' avvenuta nel periodo dal 1
gennaio 1977 al 31 dicembre 1982, e del 15 per cento se
l'immatricolazione e' avvenuta nel periodo dal 1 gennaio 1983 al 31
dicembre 1987.
4. Per ciascuno dei beni di cui alla lettera c) del comma 1 il
tributo straordinario e' dovuto nella misura di cinque volte la tassa
di stazionamento di cui all'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 202 . L'importo dovuto e' ridotto del 45% se
l'immatricolazione e' avvenuta anteriormente al 1 gennaio 1977, del
30% se l'immatricolazione e' avvenuta nel periodo dal 1 gennaio 1977
al 31 dicembre 1982, e del 15% se l'immatricolazione e' avvenuta nel
periodo dal 1 gennaio 1983 al 31 dicembre 1987. (7)
4-bis. Per ciascuno dei beni di cui alla lettera c-bis) del comma
1, il tributo straordinario e' dovuto nella misura di tre volte la
tassa di stazionamento di cui all'articolo 8 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 202. L'importo dovuto e' ridotto del 45 per cento se
l'immatricolazione e' avvenuta anteriormente al 1 gennaio 1977, del
30 per cento se l'immatricolazione e' avvenuta nel periodo dal 1
gennaio 1977 al 31 dicembre 1982, e del 15 per cento se
l'immatricolazione e' avvenuta nel periodo dal 1 gennaio 1983 al 31
dicembre 1987. (7)
5. Sono esonerati dal tributo straordinario i beni che alla data di
entrata in vigore del presente decreto risultano consegnati per la
rivendita a soggetti autorizzati al commercio nonche', se posseduti
da persone fisiche, quelli indicati nell'articolo 9, comma 4, del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 202 . Il tributo non e', altresi',
dovuto per i beni utilizzati esclusivamente come beni strumentali
nell'esercizio dell'attivita' propria dell'impresa. In ogni caso il
tributo e' dovuto quando i beni sono dati in uso agli amministratori,
ai soci, ai collaboratori e ai dipendenti, o sono utilizzati dallo
stesso imprenditore.
6. I soggetti di cui al comma 1 debbono dichiarare i beni
sottoposti al tributo straordinario su stampati conformi ad appositi
modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Tale dichiarazione deve
essere presentata all'ufficio del registro competente in base al
domicilio fiscale del contribuente, dal 16 novembre al 15 dicembre
1992; entro lo stesso termine deve essere effettuato il pagamento di
quanto dovuto con versamento alla cassa dello stesso ufficio o su
apposito conto corrente postale intestato al medesimo. In caso di
contitolarita' del bene sono solidalmente responsabili i
cointestatari del bene stesso.
7. Per la omessa presentazione della dichiarazione e per il mancato
o insufficiente pagamento del tributo nei termini stabiliti si
applica la sopratassa rispettivamente di lire seicentomila e di due
volte il tributo non corrisposto. Qualora la presentazione della
dichiarazione o il pagamento avvenga oltre il termine prescritto, ma
entro sessanta giorni dalla scadenza di questo, le sopratasse sono
ridotte ad un terzo, sempre che non risulti elevato nel frattempo
processo verbale di constatazione.((14))
8. L'applicazione delle sopratasse e' demandata al competente
ufficio del registro che vi provvede mediante notifica del processo
verbale di accertamento. Alla costatazione delle violazioni
provvedono la Guardia di finanza, gli organi della Polizia di Stato,
delle capitanerie di porto, i carabinieri nonche' i funzionari degli
uffici del registro per le irregolarita' riscontrate nell'ambito del
loro ufficio; per il contenzioso si applicano le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 .
8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche ai soggetti di cui all'articolo 5 e all'articolo 87, comma 1,
lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni , nonche' alle stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato dei predetti soggetti per i beni indicati nel
comma 1 del presente articolo.
9. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente
decreto, al di fuori dell'esercizio di una attivita' commerciale,
gestiscano, individualmente o in forma associata, aziende
faunistico-venatorie ovvero siano titolari di diritti esclusivi di
pesca su corsi d'acqua o su superfici lacustri, sono tenuti al
versamento del tributo di cui al comma 1 nelle seguenti misure: a)
lire 10 mila per ettaro, per le aziende faunistico-venatorie; b) lire
10 mila per chilometro, per i diritti esclusivi di pesca su corsi
d'acqua; c) lire 10 mila per ettaro, per i diritti esclusivi di pesca
su superfici lacustri. Si applicano le disposizioni dei commi 5, 6, 7
e 8. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai soggetti
titolari di concessioni a scopo esclusivo di piscicoltura.
10. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i
Ministri del tesoro, dei trasporti, della marina mercantile,
dell'agricoltura e delle foreste sono stabiliti i criteri e le
modalita' per lo scambio, anche mediante supporti magnetici, di dati
e notizie in possesso delle singole amministrazioni per
l'effetuazione di riscontri e controlli.

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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 30 agosto 1993, n. 331 , convertito con modificazioni dalla
L. 29 ottobre 1993, n. 427 ha disposto che" le riduzioni previste dal
comma 2-ter dell'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51,
introdotto dall'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151,
convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, si
intendono applicabili anche ai fini della determinazione dell'imposta
straordinaria di cui ai commi 4 e 4-bis del presente articolo 8".

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AGGIORNAMENTO (14)
La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 2, comma
163) che "La soprattassa di lire seicentomila, stabilita per l'omessa
presentazione della dichiarazione relativa all'imposta straordinaria
su particolari beni, dall'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438, e' soppressa."
Art. 9.
Adeguamento delle detrazioni e nuova curva delle aliquote
1. Le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto-
legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 aprile 1989, n. 154 , si applicano limitatamente alle detrazioni
di imposta e ai limiti di reddito previsti negli articoli 12 e 13 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 .
2. Per l'anno 1993, in applicazione della disposizione del comma 1,
le detrazioni di imposta e i limiti di reddito sono fissati come
segue:
a) detrazione per il coniuge non legalmente ed effettivamente
separato: L. 757.500;
b) detrazione per i figli minori di eta' o permanentemente
inabili al lavoro e per quelli di eta' non superiore a ventisei anni
dediti agli studi o a tirocinio gratuito:

per un figlio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 87.500
per due figli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 175.000
per tre figli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 262.500
per quattro figli. . . . . . . . . . . . . . . . . " 350.000
per cinque figli. . . . . . . . . . . . . . . . . " 437.500
per sei figli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 525.000
per sette figli. . . . . . . . . . . . . . . . . . " 612.500
per otto figli. . . . . . . . . . . . . . . . . . " 700.000
per ogni altro figlio. . . . . . . . . . . . . . . " 87.500.


Nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 12 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, (( la detrazione spettante per
il coniuge si applica )) per il primo figlio e la somma detraibile in
relazione al numero dei figli e' raddoppiata e l'ammontare di essa e'
ridotto di lire 175.000;
c) detrazione per altri familiari a carico: L. 121.000;
d) limite di reddito di cui al comma 4 dell'articolo 12 del testo
unico delle imposte sui redditi : L. 5.100.000;
e) detrazione per redditi di lavoro dipendente di cui al comma 1
dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi : L.
727.000;
f) limite di reddito di lavoro dipendente di cui al comma 2
dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi : L.
13.900.000;
g) limite di reddito di lavoro autonomo e di imprese di cui al
comma 4 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi :
L. 7.600.000;
h) ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente: L.
227.000 se il reddito di lavoro dipendente non supera L. 13.900.000;
i) ulteriore detrazione per redditi di lavoro autonomo e di
impresa: L. 189.000 se l'ammontare complessivo del reddito di lavoro
autonomo e di impresa non supera L. 7.600.000.
3. A partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto, ai fini della imposta sul reddito delle
persone fisiche, le aliquote per scaglioni di reddito di cui al comma
1 dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 , sono sostituite dalle seguenti:

Aliquote

--------

a) fino a lire 7.200.000. . . . . . . . . . . . . 10 per cento
b) oltre lire 7.200.000 fino a lire
14.400.000. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 22 per cento
c) oltre lire 14.400.000 fino a lire
30.000.000. . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 per cento
d) oltre lire 30.000.000 fino a lire
60.000.000. . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 per cento
e) oltre lire 60.000.000 fino a lire
150.000.000. . . . . . . . . . . . . . . . . 41 per cento
f) oltre lire 150.000.000 fino a lire
300.000.000. . . . . . . . . . . . . . . . 46 per cento
g) oltre lire 300.000.000. . . . . . . . . . . . 51 per cento.


4. In relazione alla modifica apportata dal comma 3 alle aliquote
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i contribuenti tenuti
per l'anno 1992 al versamento di acconto ai fini di detta imposta, se
per l'anno 1991 e' stato dichiarato un reddito imponibile superiore a
lire 14 milioni e 400 mila, devono effettuare il versamento della
seconda rata di acconto alle scadenze e con le modalita' di cui al
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e con riferimento all'imposta
relativa all'anno 1991, al netto delle detrazioni, dei crediti e
delle ritenute di acconto, incrementata di una somma pari al 3 per
cento dell'importo che risulta sottraendo dal reddito imponibile
dichiarato per l'anno 1991 l'ammontare di lire 14 milioni e 400 mila
ovvero, se superiore, quello del reddito di lavoro dipendente e
assimilati dichiarato per lo stesso anno. Restano ferme le
disposizioni dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 69 del 1989.
5. I sostituti di imposta devono procedere all'applicazione delle
disposizioni del comma 3 a partire dal secondo periodo di paga
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto e recuperare l'imposta relativa al periodo decorso
dal 1 gennaio 1992 fino al predetto periodo di paga in sede di
conguaglio di fine anno 1992 o, se precedente, alla data di
cessazione del rapporto di lavoro; in caso di incapienza la
differenza verra' recuperata nel periodo di paga immediatamente
successivo.
Art. 10.
Nuova disciplina di taluni oneri deducibili
1. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 1994, N. 330, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 27 GIUGNO 1994, N. 473)).
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 1994, N. 330, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 27 GIUGNO 1994, N. 473)).
3. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 10, comma 1, lettera a), come modificato
dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263, le
parole: "l'imposta locale sui redditi pagata nel periodo di imposta
esclusa quella relativa a redditi tassati separatamente; nonche'"
sono soppresse;
b) nell'articolo 10, il comma 4 e' soppresso;
c) nell'articolo 18, comma 1, le parole: ", al netto dell'imposta
locale sui redditi in quanto dovuta," sono soppresse;
d) l'articolo 101 e' soppresso.
4. (( La detrazione di cui all'articolo 13-bis del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica anche nelle ipotesi
previste alle lettere b ) e c) del comma 2 dell'articolo 48 del
citato testo unico e le erogazioni ed i premi di assicurazione ivi
indicati concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.)) I
soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , in sede di
effettuazione del conguaglio, previsto dal successivo terzo comma del
medesimo articolo 23 , devono tener conto anche della detrazione di
cui al comma 1 del presente articolo.
5. Le disposizioni del comma 1 si applicano agli oneri sostenuti
dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto; quelle dei commi 2, 3 e 4 si applicano a decorrere
dal medesimo periodo di imposta.
5-bis. All'articolo 78, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n.
413 , le parole: "dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque
anni".
5-ter. All'articolo 78, comma 4, ultimo periodo, della legge 30
dicembre 1991, n. 413 , le parole da: "i consulenti del lavoro" fino
a: "sostituti d'imposta" sono sostituite dalle seguenti: "i
consulenti del lavoro e i consulenti tributari possono apporre il
visto di conformita' di cui al presente comma per quanto riguarda gli
adempimenti dei sostituti d'imposta e di dichiarazione e, nei
confronti dell'utenza di cui al comma 3 del presente articolo, anche
per quanto riguarda gli adempimenti previsti dal presente comma".
5-quater. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 ,
dopo il comma 13 e' inserito il seguente: "13- bis. Il sostituto
d'imposta puo' assolvere gli obblighi di cui al comma 13 mediante
convenzione con un Centro autorizzato di assistenza fiscale di cui
alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo; tale Centro
garantisce ai lavoratori dipendenti di avvalersi delle facolta', alle
medesime condizioni, di cui al presente articolo".
Art. 11.
Disposizioni per il controllo delle imprese minori e del lavoro
autonomo
1. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsti
dall'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154,
come modificato dall'articolo 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 413,
e successive modificazioni, sono emanati previo parere della
commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della
legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita
dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550; la
commissione si esprime entro quindici giorni dalla richiesta. Il
termine per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei predetti
decreti e' stabilito al 30 ottobre; per l'anno 1992 il termine e'
fissato al 15 dicembre. ((10))
2. All'articolo 41- bis, comma 2, secondo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come
sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n.
413, la parola: "esclusivamente" e' sostituita dalla seguente:
"anche".
3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427.(5)
4. All'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n.154,
come modificato dall'articolo 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 413,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Il contributo diretto lavorativo di cui al comma 1 e'
determinato sulla base di dati oggettivi e soggettivi ed in
particolare del tipo di attivita' esercitata, dell'ambito economico
in cui essa viene svolta, della organizzazione imprenditoriale o
profesionale, del tempo a cui risale l'inizio dell'esercizio
dell'attivita', nonche' dell'entita' dell'apporto considerata anche
con riferimento all'eta' del soggetto".

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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 30 agosto 1993, n. 331 convertito con modificazioni dalla
L. 29 ottobre 1993, n. 427 ha disposto (con l'art. 62-ter, comma 6)
che " Il comma 3 dell'articolo 11 e l'articolo 11-bis del decreto-
legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 novembre 1992, n. 438, [...] sono abrogati a decorrere dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto."

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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito con modificazioni
dalla L. 30 novembre 1994, n. 656 ha disposto (con l'art. 2-bis,
comma 9) che "Per l'anno 1994, il termine per la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale dei decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438, con i quali sono determinati i coefficienti
presuntivi di compensi e di ricavi, e' fissato al 15 dicembre 1994."
Art. 11-bis
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427)) ((5))

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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 30 agosto 1993, n. 331 convertito con modificazioni dalla
L. 29 ottobre 1993, n. 427 ha disposto (con l'art. 62-ter, comma 6)
che " Il comma 3 dell'articolo 11 e l'articolo 11-bis del decreto-
legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 novembre 1992, n. 438, [...] sono abrogati a decorrere dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto. "
Art. 11-ter.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427))
Art. 12.
Versamento acconto ritenute su interessi dei depositi, conti correnti
bancari e postali
1. Fino al riordinamento del regime tributario dei redditi di
capitale, la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei
depositi e conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma
dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, continua ad
applicarsi nella misura del 30 per cento, salvo quanto disposto dal
comma 10 dell'articolo 7 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e il
versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18
marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10
maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, resta determinato,
anche oltre il 31 dicembre 1992, con esclusione dei depositi di cui
al comma 10 dell'articolo 7 della legge 11 marzo 1988, n. 67, al 50
per cento per ciascuna delle scadenze stabilite in ciascun anno.
Art. 12-bis.
(( (Interpretazione autentica). ))
(( 1. Ai fini della determinazione dell'imposta straordinaria
immobiliare istituita dall'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio
1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1992, n. 359 , nelle unita' immobiliari urbane direttamente adibite
ad abitazione principale del possessore e dei suoi familiari, di cui
al comma 3 dello stesso articolo 7 , debbono intendersi comprese
anche le abitazioni assegnate in uso e in godimento ai propri soci
dalle cooperative edilizie di abitazione a proprieta' indivisa. ))
Art. 13.
Riserva delle entrate all'erario

1. Le entrate derivanti dal presente capo sono riservate all'erario
e concorrono, anche attraverso il potenziamento di strumenti
antievasione, alla copertura degli oneri per il servizio del debito
pubblico, nonche' alla realizzazione delle linee di politica
economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del
bilancio assunti in sede comunitaria.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, saranno definite, ove
necessarie, le modalita' per l'attuazione di quanto previsto al comma
1. ((18))

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AGGIORNAMENTO (18)
La Corte Costituzionale, con sentenza 12-25 luglio 2001, n. 288 (in
G.U. 1a s.s. 1/8/2001, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge 19 settembre
1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e
di pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali), convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, [...] nella
parte in cui dette disposizioni, nello stabilire che le modalita'
della loro attuazione sono definite con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, non prevedono la
partecipazione della Regione Sicilia al relativo procedimento".
Art. 13-bis.
(Modifica all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi).
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 75 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e' inserito il
seguente:
"5-bis. Qualora nell'esercizio siano stati conseguiti gli interessi
e i proventi di cui al comma 3 dell'articolo 63 che eccedono
l'ammontare degli interessi passivi, fino a concorrenza di tale
eccedenza non sono deducibili le spese e gli altri componenti
negativi di cui alla seconda parte del precedente comma e, ai fini
del rapporto previsto dal predetto articolo 63, non si tiene conto di
un ammontare corrispondente a quello non ammesso in deduzione".
(( 2. Le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 75 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del
presente articolo, si applicano dall'esercizio in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto per gli interessi e i proventi
maturati a partire dal 9 settembre 1992 )).
Art. 13-ter.
(( (Applicazione delle norme) ))
(( 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano in quanto non in contrasto con le norme dei rispettivi
statuti e con le relative norme di attuazione.
2. In ogni caso, per la regione Valle d'Aosta l'individuazione
delle entrate di cui al presente capo e la determinazione del loro
importo da riversare allo Stato avvengono previa intesa con il
competente organo della regione medesima. ))
Art. 14.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 19 settembre 1992
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei
Ministri
CRISTOFORI, Ministro del lavoro e
della previdenza sociale
DE LORENZO, Ministro della sanita'
BARUCCI, Ministro del tesoro e per
la funzione pubblica
REVIGLIO, Ministro del bilancio e
della programmazione economica
GORIA, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

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