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Adeguamento del contributo volontario
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Autorizzazione al versamento di periodi scaduti
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Autorizzazioni rilasciate dall'ex-INPDAI
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Compatibilità con la contemporanea iscrizione alla Gestione Separata
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Contribuzione indebita e da rimborsare
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Decorrenza dell'autorizzazione
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Determinazione della base imponibile
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Dirigenti già autorizzati in gestione diversa dall'INPDAI
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Domande di autorizzazione presentate all'INPS
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Efficacia della contribuzione figurativa
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Importo del contributo volontario
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Iscritti al fondo ex-INPDAI
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Modalità e termini di versamento del contributo
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Motivi di esclusione dalla prosecuzione volontaria
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Periodi neutri
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Presentazione della domanda
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Requisiti di ammissione alla prosecuzione volontaria
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Retribuzione superiore al tetto pensionabile AGO
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Rideterminazione del contribto volontario
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Scelta della gestione dove autorizzare
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Sospensione temporanea dell'efficacia dell'autorizzazione
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Versamento relativo al semestre anteriore alla domanda
- Dettagli
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La contribuzione volontaria per gli iscritti all'ex-INPDAI
Scelta della gestione dove autorizzare
(circ.172/2003)
Nel caso in cui il richiedente l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria faccia valere esclusivamente contribuzione accreditata nell’evidenza contabile separata del FPLD (contribuzione già versata al soppresso INPDAI e contribuzione maturata successivamente al 31 dicembre 2002 presso INPS), i versamenti volontari verranno autorizzati nel FPLD, in tale evidenza contabile.
Qualora invece i requisiti contributivi necessari all’autorizzazione vengano raggiunti con il computo di altra contribuzione, precedente o successiva al periodo di iscrizione nella citata evidenza contabile separata, l’autorizzazione dovrà essere rilasciata nella gestione ordinaria del FPLD.
Nel caso in cui il dirigente ex INPDAI, già iscritto nell’evidenza contabile separata del FPLD, si sia successivamente occupato con iscrizione ad altra “gestione contabile”, e richieda l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, questa dovrà essere comunque concessa in tale ultima “gestione”, ancorché in presenza di un’anzianità contributiva dell’interessato maturata sulla base di periodi di prevalente contribuzione nell’evidenza contabile separata.