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Affittacamere
Soggetti tenuti al pagamento dei contributi
(circ.110/1995)
Sono tenuti all'iscrizione alla gestione degli esercenti attività commerciali non tutti coloro che, avendo la disponibilità di un immobile, lo affittano in tutto o in parte a terzi, ma solo coloro che esercitano tale attività in forma abituale e con i requisiti previsti dalle disposizioni di legge che regolano in via generale l'assicurazione dei commercianti e di quelle particolari richiamate dalla norma del D.L. n. 97 sopra riportata. In particolare, perché sorga l'obbligo assicurativo come affittacamere, e' necessario che il soggetto interessato:
- sia munito della licenza rilasciata dall'Autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 108 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- sia iscritto nel Registro degli esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (o nel R.I.T. - Registro imprese turistiche - se costituito);
- forniscano alloggio e, eventualmente, servizi complementari, in non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile.