Assicurati iscritti negli anni 57/61 nella sola gestione CD/CM, chiamati in tale periodo ad assolvere gli obblighi di leva e iscritti nell'ago solo in anni successivi al Servizio Militare
(circ.217/94)
Per gli anni dal 57 e 61 interamente coperti da Servizio militare si cancella l'assicurato dagli elenchi e si accredita figurativamente il periodo di Servizio Militare essendo venuta meno l'abitualità e l'iscrizione negli elenchi al 31 dicembre (vedi circolare 34/1992).
Il fatto che il servizio militare, nei casi ipotizzati nel presente punto, sia collocato in epoca anteriore all'iscrizione nell'A.G.0. ed il fatto che - trattandosi di iscritti con precedenti assicurativi sia nella Gestione CD/CM, sia nell'A.G.O. - l'accreditamento dei contributi figurativi per S.M. debba essere effettuato in quest'ultima assicurazione, con riguardo esclusivo ai contributi che vi risultano versati, anche per quanto riguarda la determinazione del contributo medio da accreditare, non debbono indurre a forzature, come quella di ritenere che, nei casi in argomento, la contribuzione figurativa per S.M. sia in ogni caso compatibile con quella obbligatoria versata nell'A.G.0., dato che non può sovrapporsi a quest'ultima, relativa a periodi successivi all'assolvimento degli obblighi di leva. Ribadito che la legittimità dell'accreditamento figurativo rimane sempre e comunque subordinata al pieno ossequio del principio fondamentale secondo il quale la contribuzione figurativa può essere riconosciuta unicamente per periodi scoperti di contribuzione e considerato che i casi di cui trattasi riguardano iscritti, all'epoca del servizio militare, nella sola Gestione dei CD/CM, si richiama quanto detto in proposito e cioè: soltanto per l'anno solare o gli anni solari in cui e' collocato il S.M. e risultante/i coperto/i da un numero annuo di giornate inferiore a 156, i contributi figurativi per servizio militare possono essere accreditati in numero corrispondente alla differenza fra il limite annuo di 156 giornate e detto numero inferiore di giornate. Una volta che tale differenza calcolata in giornate sia stata trasformata in settimane, può procedersi all'accreditamento di tali settimane nell'A.G.O., a titolo di contributi figurativi per S.M. (ad esempio, se all'interessato fossero state attribuite, nell'elenco di categoria, n. 30 giornate per l'anno 1958, la differenza fra il limite annuo di 156 giornate e tali 30 giornate risulterebbe pari a 126 giornate, corrispondenti a 126 : 3 = 42 settimane di contribuzione figurativa per servizio militare, da accreditare nell'A.G.O.; ciò in assenza di riscatto ex ex art. 11 della legge n. 233/2.8.1990, perché se l'interessato avesse riscattato, per l'anno 1958, n. 74 giornate necessarie per raggiungere il limite annuo di 104 giornate, come unicamente previsto da detto art. 11, prima che il limite stesso venisse elevato a 156 giornate dall'art. 13, comma 3 bis, della Legge n. 166/1.6.1991, l'accreditamento figurativo nell'A.G.O. del S.M., sarebbe possibile soltanto per n. 17 settimane, determinate con le seguenti operazioni: n. 30 gg. risultanti dagli elenchi + 74 gg. riscattate = 104 gg.; 156 gg. - 104 gg. = 52 gg.; 52 gg. : 3 = 17 settimane riconoscibili figurativamente e da accreditare nell'A.G.O.).