Eureka Previdenza

Comunicazioni obbligatorie del datore di lavoro

Normativa vigente ante decreto 76/2013

(circ.57/2014)

Quadro generale di riferimento precedente al decreto legge n. 76 del 2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 99 del 2013:

  • integrazioni salariali ordinarie, straordinarie e in deroga;
  • mobilità ordinaria e in deroga, corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità e trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia;
  • disoccupazione ASpI e miniASpI

Comunicazioni obbligatorie del datore di lavoro

Normativa vigente ante decreto 76/2013

(circ.57/2014)

Quadro generale di riferimento precedente al decreto legge n. 76 del 2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 99 del 2013:

  • integrazioni salariali ordinarie, straordinarie e in deroga;
  • mobilità ordinaria e in deroga, corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità e trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia;
  • disoccupazione ASpI e miniASpI

Integrazione salariali ordinarie, straordinarie e in deroga

Integrazione salariali ordinarie, straordinarie e in deroga

L’art. 8 del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, al comma 4, prevede: “Il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate”.

Il successivo comma 5 specificamente dispone: “il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento della predetta attività”.

L’elaborazione giurisprudenziale della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, consolidatasi in un costante indirizzo, ha puntualizzato che, nel caso in cui il lavoratore non adempia all’obbligo della comunicazione preventiva all’Istituto, decade dall’intero periodo di concessione del trattamento di integrazione salariale.

Quindi, prima della novella legislativa in argomento, il lavoratore che riprendeva a svolgere attività lavorativa remunerata in costanza del trattamento di integrazione salariale, doveva in ogni caso comunicare preventivamente la rioccupazione per evitare di incorrere nella sanzione decadenziale comportante la perdita del diritto al trattamento fin dall’inizio della sua concessione.

Mobilità ordinaria e in deroga, corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità e trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia

Mobilità ordinaria e in deroga, corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità e trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia.

In costanza del trattamento dell’indennità di mobilità, i lavoratori hanno facoltà di svolgere attività di lavoro subordinato remunerato, a tempo parziale o a tempo determinato, mantenendo l’iscrizione nella lista di mobilità (art. 8, commi 6 e 7 della Legge n. 223 del 1991), con la sospensione della relativa indennità. In tali ipotesi i lavoratori beneficiari del trattamento di mobilità, anche in deroga, devono darne comunicazione alla competente struttura territoriale dell’INPS entro 5 giorni dall’avvenuta rioccupazione.

Si evidenzia, inoltre che, a seguito della corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità di cui all’art. 7 comma 5 della Legge 23 luglio 1991 n. 223, l’art. 3. del D.M. 17 febbraio 1993 n. 142, di applicazione del predetto art. 7 comma 5, dispone l’obbligo in capo al lavoratore di comunicare, entro 10 giorni, l’eventuale rioccupazione intervenuta nei 24 mesi successivi alla data della corresponsione dell’anticipazione, che determina la restituzione di quanto percepito.

Quindi, prima della novella legislativa in argomento, l’omissione di dette comunicazioni entro il termine di legge, determinava, in ogni caso nell’ipotesi di cui all’art. 9, comma 1, lett. d, Legge n. 223 del 1991, come modificato dall’art. 4, comma 38, della Legge n. 608 del 1996 la cancellazione dalle liste di mobilità e la decadenza dal diritto al trattamento con decorrenza dall’inizio della rioccupazione, mentre nel caso di cui all’art. 3. del D.M. 17 febbraio 1993 n. 142, la restituzione di quanto corrisposto, maggiorato degli interessi.

La suddetta disciplina inerente all’indennità di mobilità di cui sopra, ordinaria e in deroga, si applica anche ai trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia di cui all’art. 11, comma 2, Legge n. 223 del 1991 e di cui all’art. 3, comma 3, decreto legge n. 299 del 1994 convertito dalla Legge n. 451 del 1994.

Disoccupazione ASpI e miniASpI

Disoccupazione ASpI e miniASpI

L’art. 2, commi 15 e 23, della legge 28 giugno 2012 n. 92, dispone  che in caso  di  nuova  occupazione  del  soggetto  assicurato  con contratto di lavoro subordinato, le indennità di disoccupazione ASpI e MiniASpI sono sospese d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, rispettivamente fino ad un massimo di sei  mesi e fino ad un massimo di cinque giorni al termine dei quali l'indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.

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