Eureka Previdenza

Messaggio 17612 del 20 giugno 2006

Oggetto: OGGETTO: Assegno di sostegno al reddito erogato dai Fondi di solidarietà dei dipendenti delle aziende del credito di cui al D.M. 158/2000 e dei dipendenti delle concessionarie della riscossione dei tributi erariali di cui al D.M. 375/2003. Liquidazione dell'assegno straordinario con il sistema contributivo.

Premessa

Con proprie deliberazioni, i Comitati Amministratori dei Fondi di solidarietà dei dipendenti delle aziende del credito di cui al D.M. n. 158/2000 e dei dipendenti delle concessionarie della riscossione dei tributi erariali di cui al D.M. n. 375/2003 hanno introdotto la possibilità di accedere all'assegno straordinario per il conseguimento della pensione di vecchiaia contributiva o della pensione di anzianità da liquidarsi con il sistema contributivo in base all'articolo 1, comma 9, della legge n. 243/2004.

Si illustra, di seguito, il contenuto delle decisioni assunte dai Comitati citati e si forniscono le istruzioni per la definizione degli assegni straordinari in argomento.

Si precisa che, per i lavoratori del Fondo di solidarietà dei dipendenti dalle concessionarie della riscossione dei tributi erariali di cui al D.M. n. 375/2003, la liquidazione con il sistema contributivo è possibile per i soli assegni straordinari finalizzati alla pensione nel regime generale obbligatorio, mentre è esclusa per gli assegni straordinari finalizzati alla pensione di vecchiaia nel Fondo integrativo per gli impiegati esattoriali.

1. Accesso al Fondo di solidarietà finalizzato alla maturazione dei requisiti utili per il diritto alla pensione di vecchiaia contributiva nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria.

1.1. L'accertamento del diritto.

L'articolo 5, comma 1, lettera b), di entrambi i citati Decreti Ministeriali, n. 158/2000 e n. 375/2003, prevede che i Fondi possano erogare, in via straordinaria, assegni per il sostegno al reddito.

Il successivo comma 3 stabilisce che gli assegni straordinari per il sostegno del reddito vengano erogati dal Fondo su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, a favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo:
· di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, per il settore del credito;
· di 96 mesi, o inferiore a 96 mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, per i lavoratori iscritti al Fondo di solidarietà della riscossione dei tributi erariali.

All'assegno straordinario finalizzato alla pensione di vecchiaia contributiva possono essere ammessi:
· i lavoratori "neo iscritti" al 1° gennaio 1996 e, quindi, privi di anzianità assicurativa e contributiva prima di tale data;
· i lavoratori che hanno esercitato il diritto di opzione per il sistema contributivo.

I requisiti previsti per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo sono:

a) cessazione del rapporto di lavoro;
b) età non inferiore a 57 anni. Si prescinde dal requisito anagrafico al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni;
c) 5 anni di contribuzione effettiva;
d) importo non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale per i richiedenti che hanno meno di 65 anni di età. Si prescinde dal predetto importo a partire dal 65° anno di età.

1.2. La quantificazione dell'assegno straordinario.

A norma dei regolamenti dei Fondi di solidarietà, la misura dell'assegno straordinario è correlata alla prestazione alla quale è finalizzato. Pertanto, l'assegno straordinario deve essere calcolato con le medesime regole della prestazione finale.
Gli assegni straordinari finalizzati alla pensione di vecchiaia contributiva devono essere calcolati con le medesime regole della pensioni contributive, con le peculiarità che di seguito si illustrano.

a) QUANTIFICAZIONE DEL MONTANTE - ATTRIBUZIONE DELLA MAGGIORAZIONE CONTRIBUTIVA

Il montante individuale dei contributi posseduto dal lavoratore all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, determinato con le consuete modalità, deve essere incrementato dell'anzianità contributiva da attribuire sull'assegno straordinario.
Per determinare la quota di contribuzione da attribuire a titolo di maggiorazione devono essere presi il periodo per il quale sarà versata la contribuzione correlata, ed il 33% delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali, per le quali il datore di lavoro verserà il 32,70%.

A tal fine occorre:
· individuare la retribuzione media settimanale, dividendo per 4,333 la retribuzione media mensile in base alla quale sarà versata la contribuzione correlata, segnalata nel quadro D del modello di domanda;
· determinare la contribuzione media settimanale da considerare per il periodo mancante di fruizione dell'assegno straordinario, applicando alla retribuzione media settimanale l'aliquota di computo del 33%;
· moltiplicare la contribuzione media settimanale per il numero delle settimane intercorrenti tra la data di decorrenza dell'assegno straordinario e la data fino alla quale verrà versata la contribuzione correlata.
La contribuzione relativa alla maggiorazione di anzianità contributiva non è soggetta alla rivalutazione. Deve pertanto essere sommata al montate individuale dei contributi già rivalutato.

b) COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE

Il montante individuale complessivo, comprensivo della quota di contribuzione aggiuntiva, deve essere moltiplicato per il coefficiente di trasformazione relativo all'età anagrafica del lavoratore al momento della scadenza dell'assegno straordinario.


c) IMPORTO SOGLIA DELLA PENSIONE TEORICA

Nel caso in cui il lavoratore, alla scadenza dell'assegno straordinario, non abbia compiuto i 65 anni di età, è possibile procedere alla certificazione del diritto alla pensione di vecchiaia contributiva e alla conseguente liquidazione dell'assegno straordinario previa verifica che l'importo dell'assegno stesso non sia inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale dell'anno di decorrenza dell'assegno straordinario.
Si sottolinea che, qualora tale requisito non risulti soddisfatto, non è possibile procedere alla liquidazione dell'assegno straordinario.

2. Assegni straordinari di sostegno al reddito da erogare in applicazione dell'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004.

All'assegno straordinario erogato dai Fondi di solidarietà del settore del credito e della riscossione dei tributi possono essere ammesse le lavoratrici che scelgono di avere liquidata la pensione con le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.
Come illustrato al punto 5 della circolare n. 105 del 19 settembre 2005, l'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, consente alle lavoratrici, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2008, di ottenere la pensione di anzianità con un'età anagrafica inferiore rispetto a quella prevista dalla legge di riforma del sistema pensionistico n. 243/2004.

Poiché la scelta dalle lavoratrici di avvalersi della normativa in esame è limitata al sistema di calcolo, alle lavoratrici interessate si applicano, ad eccezione appunto del calcolo, tutte le regole proprie di coloro che accedono alla pensione con il sistema retributivo o misto.
Possono pertanto beneficiare della sperimentazione sia le lavoratrici che hanno maturato meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 (per le quali la possibilità di accedere alla pensione con la normativa in questione potrà verificarsi solo dal 2013 in avanti), ma anche coloro che, avendo maturato almeno 18 anni di contributi alla medesima data, non possono esercitare l'opzione per il sistema contributivo.

Al momento di sottoscrivere la domanda per l'accesso al fondo di solidarietà, la lavoratrice deve manifestare espressamente la volontà di avvalersi della disciplina di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243,
Pertanto, la domanda di assegno straordinario dovrà essere corredata con la dichiarazione, sottoscritta dall'interessata, dalla quale risulti la scelta di avere liquidata la pensione con le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.
Resta fermo che, eccetto che per il sistema di calcolo, la lavoratrice rimane soggetta integralmente alla normativa vigente per le pensioni liquidate con il sistema retributivo o misto.

Ai fini della valutazione del diritto alla liquidazione dell'assegno straordinario, si deve far riferimento ai requisiti per la pensione di anzianità che la lavoratrice avrà maturato al momento della scadenza dell'assegno straordinario stesso, ed in particolare:
· ai requisiti anagrafici richiesti dalla normativa previgente alla legge n. 243 del 2004;
· alle finestre di accesso stabilite dall'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge 23 agosto 2004, n.243.

Si rammenta che nel periodo massimo di permanenza nel Fondo, pari a 60 ovvero a 96 mesi, deve essere compreso il periodo intercorrente fra la data di perfezionamento dell'ultimo requisito e la finestra di uscita.

2.1. Quantificazione dell'assegno straordinario.

A norma dei regolamenti dei Fondi di solidarietà, la misura dell'assegno straordinario è correlata alla prestazione alla quale è finalizzato. Pertanto, l'assegno straordinario deve essere calcolato con le medesime regole della prestazione finale.
Gli assegni straordinari finalizzati alla pensione liquidata con il sistema contributivo devono essere calcolati con le medesime regole della pensione di vecchiaia contributiva, con le peculiarità che di seguito si illustrano.

a) QUANTIFICAZIONE DEL MONTANTE - ATTRIBUZIONE DELLA MAGGIORAZIONE CONTRIBUTIVA

Il montante individuale dei contributi posseduto dalla lavoratrice all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, determinato con le consuete modalità, deve essere incrementato dell'anzianità contributiva da attribuire sull'assegno straordinario.
Per determinare la quota di contribuzione da attribuire a titolo di maggiorazione devono essere presi il periodo per il quale sarà versata la contribuzione correlata, ed il 33% delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali, per le quali il datore di lavoro verserà il 32,70%.

A tal fine occorre:
· individuare la retribuzione media settimanale, dividendo, per 4,333, la retribuzione media mensile in base alla quale sarà versata la contribuzione correlata, segnalata nel quadro D del modello di domanda;
· determinare la contribuzione media settimanale da considerare per il periodo mancante di fruizione dell'assegno straordinario, applicando alla retribuzione media settimanale l'aliquota di computo del 33%;
· moltiplicare la contribuzione media settimanale per il numero delle settimane intercorrenti tra la data di decorrenza dell'assegno straordinario e la data fino alla quale verrà versata la contribuzione correlata.
La contribuzione relativa alla maggiorazione di anzianità contributiva non è soggetta alla rivalutazione. Deve pertanto essere sommata al montate individuale dei contributi già rivalutato.

b) COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE

Il montante individuale complessivo, comprensivo della quota di contribuzione aggiuntiva, deve essere moltiplicato per il coefficiente di trasformazione relativo all'età anagrafica della lavoratrice al momento della scadenza dell'assegno straordinario.

c) IMPORTO SOGLIA DELLA PENSIONE TEORICA

Si sottolinea che l'eventualità che l'importo dello stesso non superi del 20 per cento l'importo dell'assegno sociale non rappresenta un impedimento alla liquidazione dell'assegno. Infatti questo requisito è proprio del conseguimento del diritto a pensione del sistema contributivo e, pertanto, non applicabile alle lavoratrici in esame per le quali si applica la disciplina propria del sistema retributivo o misto.
Pertanto, l'assegno straordinario può essere liquidato a prescindere dall'importo spettante all'interessata.

3. Procedure informatiche.

La liquidazione degli assegni straordinari con il sistema contributivo è consentita:
· per la categoria 027 - VOCRED;
· per la categoria 029 - VOESO, erogati in favore dei lavoratori delle aziende concessionarie della riscossione dei tributi erariali. Tali assegni sono individuati da un codice azienda maggiore di 0900 (GP1CENTCRD del database delle pensioni).

3.1. Acquisizione della domanda in EAD/75.

Nulla è innovato in merito all'acquisizione delle domande per gli assegni straordinari in argomento. Si rinvia pertanto:
- per la categoria 027-VOCRED, al punto 1 del messaggio n.000149 del 17 maggio 200 …;
- per la categoria 029 - VOESO, al punto 2 del messaggio 003395 del 1° febbraio 2005.
Come già detto nella premessa, per questa categoria è possibile liquidare con il sistema contributivo solo gli assegni straordinari inseriti in EAD75 per i quali il campo 36 sia compilato con il valore AGO.

3.2. Quantificazione del montante.

La quantificazione del montante deve essere effettuata con la procedura CARPE 5940, inserendo tutta la contribuzione versata fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Una volta individuato il montante rivalutato, deve essere sommata la maggiorazione determinata come indicato ai punti 1.2.a e 2.2.a.

3.3. Acquisizione dei dati di liquidazione

Il pannello MNLAN30 presenta il campo "CONTRIBUTIVA", che deve essere compilato con l'informazione "SI".
Nel pannello MNLCR11, deve essere inserito l'ammontare dei contributi e il montante contributivo determinati con i criteri descritti in precedenza.

3.4. Procedura di calcolo centrale

La procedura di calcolo centrale è stata modificata per utilizzare il coefficiente di trasformazione con riferimento all'età anagrafica del soggetto alla scadenza dell'assegno (contenuta nel campo GP1AF06).

IL DIRETTORE CENTRALE DELLE IL DIRETTORE CENTRALE DEI
PRESTAZIONI SISTEMI INFORMATIVI
Nori Spadaccia

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