Eureka Previdenza

Messaggio 33100 del 13 dicembre 2006

Oggetto:corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità.

Con circolari n.124 del 31 maggio 1993 e n.70 del 30 marzo 1996 sono state impartite istruzioni per la corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità, ai sensi dell’art.7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n.223.

Recentemente sono stati posti quesiti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui alla citata legge a favore di lavoratori beneficiari di trattamenti di mobilità in deroga e di lavoratori licenziati dalle imprese commerciali(50-200), dalle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, e dalle imprese di vigilanza

Per quanto riguarda le imprese commerciali, di cui sopra, si ricorda che l’art.7, comma 7, del D.L. 20 maggio 1993, n.148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n.236, ha esteso, fino al 31 dicembre 1995, le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale (ed in queste si sono ricomprese anche quelle concernenti il trattamento di mobilità) di cui al comma 3 dell’art.12 della legge 223/1991 (estensione della CIGS alle imprese commerciali che occupino più di 200 dipendenti) alle imprese esercenti attività commerciali, che occupino più di 50 addetti, alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, che occupino più di 50 addetti e alle imprese di vigilanza. Il predetto termine del 31 dicembre 1995 è stato prorogato con successivi provvedimenti di legge, che hanno provveduto al relativo rifinanziamento.

Per ultimo l’art.8, comma 3 ter, del D.L. 203/2005, convertito nella legge 248/2005 ha previsto che nei limiti delle risorse indicate a carico del fondo per l’occupazione “per l’anno 2006, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2006, sono prorogati i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità in favore delle imprese esercenti attività commerciale con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.”

Le disposizioni previste per l’anticipazione, per quanto compatibili, sono quindi estensibili ai lavoratori in questione. Poiché il finanziamento viene disposto di anno in anno, l’anticipazione non potrà essere accordata oltre l’anno finanziario.

Ai lavoratori che presentino richiesta di anticipazione dell’indennità di mobilità dovrà essere sottolineato che la concessione dell’anticipazione dell’indennità di mobilità produce la cancellazione del lavoratore dalla relativa lista, con conseguente esclusione di ogni beneficio connesso con detta iscrizione. Ne consegue inoltre che, nel caso in cui sia prorogato il trattamento di mobilità, per effetto di proroghe del trattamento stesso o del rifinanziamento a favore delle suddette imprese del commercio, al lavoratore che ne abbia già fruito non potranno essere riconosciuti ulteriori periodi di concessione e/o di anticipazione dell’indennità stessa. I lavoratori dovranno quindi essere informati di quanto sopra, nonché del fatto che la concessione della prestazione in forma anticipata fa venir meno il diritto all’assegno al nucleo familiare e alla contribuzione figurativa. La percezione di tale trattamento non consente inoltre al lavoratore di rioccuparsi alle altrui dipendenze nei successivi 24 mesi dalla data di corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità, altrimenti deve restituire le somme percepite.

In relazione a quanto sopra il lavoratore in mobilità dovrà quindi valutare se e in quale momento ricorrere alla fruizione di tale prestazione.

Per quanto riguarda i lavoratori, beneficiari dei trattamenti di mobilità in deroga, si fa presente che il Ministero del Lavoro, Direzione Generale degli ammortizzatori sociali, con nota del 12. 6.2005, in relazione ad un accordo territoriale integrativo, modificativo di un precedente accordo, riguardante, tra l’altro, anche l’erogazione dell’indennità di mobilità in forma anticipata ai lavoratori che ne facciano richiesta ai sensi dell’art.7 comma 5, della legge 223/1991, ha ritenuto che le modifiche proposte in detto accordo rientrino nei limiti delle potestà dispositive delle parti, in quanto non modificative di elementi costitutivi dell’accordo originario.

L’Istituto è stato quindi autorizzato a disporre l’erogazione delle prestazioni richieste.

L’anticipazione potrà pertanto essere concessa, nei limiti della durata della concessione della prestazione di mobilità, qualora gli accordi territoriali prevedano tale concessione.

A coloro che intendano presentare richiesta per l’anticipazione del trattamento di mobilità (commercio e beneficiari dei trattamenti in deroga) dovrà pertanto essere rappresentato quanto sopra.


IL DIRETTORE CENTRALE
Ruggero Golino

Twitter Facebook