Eureka Previdenza

Decreto 7 febbraio 2014

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Fondo di solidarieta' residuale ai sensi dell'articolo 3,  comma  19,
legge 28 giugno 2012, n. 92. (Decreto n. 79141). (14A04208)

(GU n.129 del 6-6-2014)

 
 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
 
                           di concerto con
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
 
  Visto l'art. 3, della  legge  28  giugno  2012,  n.  92,  volto  ad
assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa  in
materia d'integrazione salariale, una tutela in costanza di  rapporto
di  lavoro  nei  casi  di  riduzione  o  sospensione   dell'attivita'
lavorativa per le  cause  previste  dalla  normativa  in  materia  di
integrazione salariale ordinaria o straordinaria;
  Visto l'art. 1, comma 251, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che
modifica l'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92;
  Visto l'art. 7, comma 5, lettera c), del decreto legge n. 76 del 28
giugno 2013 convertito con modificazioni dalla legge 9  agosto  2013,
n. 99 che modifica ulteriormente l'art. 3 della legge 28 giugno 2012,
n. 92;
  Visto l'art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
  Visti, in particolare, i commi da 4 a 13 del citato art.  3,  della
legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevedono, per i settori non coperti
dalla normativa in  materia  d'integrazione  salariale,  che  vengano
costituiti,  previa  stipula  di  accordi  collettivi   e   contratti
collettivi, anche  intersettoriali,  da  parte  delle  organizzazioni
sindacali e imprenditoriali comparativamente piu'  rappresentative  a
livello nazionale, fondi di solidarieta' bilaterali con la  finalita'
di assicurare ai lavoratori una tutela in  costanza  di  rapporto  di
lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita'  lavorativa
per le cause previste dalla  normativa  in  materia  di  integrazione
salariale ordinaria o straordinaria;
  Visto, in particolare, il comma 14 dell'art. 3 della medesima legge
28 giugno 2012, n. 92, nella parte in cui prevede che, in alternativa
al modello previsto dai commi da 4 a 13  del  medesimo  articolo,  in
riferimento ai settori di cui al citato  comma  4,  nei  quali  siano
operanti  consolidati   sistemi   di   bilateralita',   le   predette
organizzazioni sindacali e imprenditoriali possono adeguare le  fonti
normative ed istitutive dei rispettivi fondi  bilaterali  ovvero  dei
fondi interprofessionali di cui all'art. 118 della legge 23  dicembre
2000, n. 388 alle finalita' perseguite dai commi da 4 a 13;
  Visto, in particolare, il comma 19, nella parte in cui prevede, per
i settori, tipologie  di  datori  di  lavoro  e  classi  dimensionali
comunque  superiori  ai  quindici  dipendenti,  non   coperti   dalla
normativa in materia di integrazione salariale, per i quali non siano
stati stipulati accordi collettivi volti all'attivazione di un  Fondo
di cui al comma 4 ovvero al comma 14, l'istituzione di  un  fondo  di
solidarieta' residuale cui contribuiscono  i  datori  di  lavoro  dei
settori identificati;
  Visto, in particolare, il comma  4,  dell'art.  3  della  legge  28
giugno 2012, n. 92, nella parte in cui prevede che a decorrere dal 1°
gennaio  2014  si  provvede  mediante  l'attivazione  del  Fondo   di
solidarieta' residuale di cui ai commi 19 e seguenti del citato  art.
3;
  Visti, in particolare, i commi da 20 a 41 dell'art. 3, della  legge
28 giugno 2012, n. 92 che disciplinano il funzionamento dei Fondi  di
cui ai commi 4, 14 e 19 del medesimo articolo;
  Visto l'art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Considerata l'avvertita necessita'  di  assicurare  una  tutela  in
costanza di rapporto di lavoro nei casi di  riduzione  o  sospensione
dell'attivita' lavorativa ai lavoratori dei  settori  non  rientranti
nella normativa in materia d'integrazione salariale per i  quali  non
sia stato costituito un fondo di cui al comma 4 ovvero  al  comma  14
ovvero che siano esclusi dal  campo  di  applicazione  del  fondo  di
settore;
  Ritenuto, pertanto, di costituire il  Fondo  residuale  di  cui  al
citato art. 3, comma 19 per i settori, tipologie di datori di  lavoro
e classi dimensionali comunque superiori ai quindici  dipendenti  non
coperti dalla normativa in materia di integrazione  salariale  per  i
quali non sia stato costituito un fondo di cui al comma 4  ovvero  al
comma 14 ovvero che siano esclusi dal campo di applicazione del fondo
di settore per la tipologia dei datori di lavoro;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
 
                        Istituzione del Fondo
 
  1. E' istituito presso l'INPS il Fondo  di  solidarieta'  residuale
allo scopo di assicurare tutela, in costanza di  rapporto  di  lavoro
nei casi di riduzione o  sospensione  dell'attivita'  lavorativa,  ai
lavoratori dipendenti  dalle  imprese  appartenenti  ai  settori  non
rientranti nel campo  di  applicazione  della  normativa  in  materia
d'integrazione salariale, purche' con piu'  di  quindici  dipendenti,
per i quali non sia stato costituito un  fondo  di  cui  al  comma  4
ovvero al comma 14, dell'art. 3 della legge 28  giugno  2012,  n.  92
ovvero che siano esclusi dal  campo  di  applicazione  del  fondo  di
settore. Entro trenta giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  l'Inps  provvede  ad  individuare  i  soggetti  tenuti   al
versamento del contributo al Fondo.
  2. Ai sensi dell'art. 3, comma 19-bis, della legge 28 giugno  2012,
n. 92, inserito dall'art. 1, comma 185,  lett.  d),  della  legge  27
dicembre 2013, n.  147,  qualora  gli  accordi  di  cui  al  comma  4
dell'art. 3 citato avvengano in relazione  a  settori,  tipologie  di
datori di  lavoro  e  classi  dimensionali  gia'  coperte  dal  Fondo
istituito con il presente decreto, dalla data di decorrenza del nuovo
fondo i datori di lavoro del relativo settore non sono piu'  soggetti
alla disciplina del fondo residuale, ferma  restando  la  gestione  a
stralcio delle prestazioni gia' deliberate.
  3. I contributi eventualmente gia' versati o  dovuti,  in  base  al
presente decreto, restano acquisiti al Fondo residuale.  Il  Comitato
amministratore,   sulla   base   delle   stime    effettuate    dalla
tecnostruttura dell'Inps, puo' proporre il mantenimento, in  capo  ai
datori di lavoro del relativo settore, dell'obbligo di  corrispondere
la  quota  di  contribuzione  necessaria   al   finanziamento   delle
prestazioni gia' deliberate, determinata ai sensi dell'art. 3,  commi
29 e 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

                             Art. 2
                      Amministrazione del Fondo
 
  1. Il Fondo e' gestito da un comitato  amministratore  composto  da
cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali  dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello  nazionale
nonche'  da  due  funzionari   con   qualifica   di   dirigente,   in
rappresentanza, rispettivamente, del Ministero  del  Lavoro  e  delle
Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
  2. Per la validita' delle  sedute  e'  necessaria  la  presenza  di
almeno sette componenti del comitato aventi diritto al voto.
  3.  Le  funzioni  di  membro  del  comitato   amministratore   sono
incompatibili con quelle connesse a cariche coperte nell'ambito delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
  4. La partecipazione al comitato amministratore e' gratuita  e  non
da' diritto ad alcun compenso ne' ad alcun rimborso spese.
  5.  Il  comitato  amministratore,  da  nominarsi  con  decreto  del
Ministro del Lavoro e  delle  Politiche  sociali,  potra'  operare  a
decorrere dal 1° gennaio 2014. Il comitato amministratore  rimane  in
carica per quattro anni. Ciascun componente non puo' durare in carica
per piu' di due mandati.
  6. Il presidente del comitato amministratore e' eletto dal comitato
stesso tra i propri membri.
  7. Le deliberazioni del  comitato  amministratore  sono  assunte  a
maggioranza dei presenti e,  in  caso  di  parita'  nelle  votazioni,
prevale il voto del presidente.
  8. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del Fondo il
collegio  sindacale   dell'INPS   nonche'   il   direttore   generale
dell'Istituto o un suo delegato con voto consultivo.
  9.   L'esecuzione   delle   decisioni   adottate    dal    comitato
amministratore puo' essere sospesa,  ove  si  evidenzino  profili  di
illegittimita', da parte del direttore generale dell'INPS.
  10. Il  provvedimento  di  sospensione  deve  essere  adottato  nel
termine di cinque giorni  ed  essere  sottoposto,  con  l'indicazione
della  norma  che  si  ritiene  violata,  al   presidente   dell'INPS
nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 3, comma  5,  del  decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni;  entro
tre mesi il  presidente  stabilisce  se  dare  ulteriore  corso  alla
decisione o se annullarla.
  11. Trascorso il termine di cui al comma  precedente  la  decisione
diviene esecutiva.

                               Art. 3
            Compiti del Comitato amministratore del Fondo
 
  1. Il comitato amministratore del Fondo ha i seguenti compiti:
    a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di
indirizzo e vigilanza dell'INPS,  i  bilanci  annuali,  preventivo  e
consuntivo, della gestione, corredati da  una  propria  relazione,  e
deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
    b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi  e  dei
trattamenti e compiere ogni altro  atto  richiesto  per  la  gestione
degli istituti previsti dal regolamento;
    c)  fare  proposte  in  materia  di  contributi,   interventi   e
trattamenti, anche ai fini di cui all'art. 3, commi  6  e  29,  della
legge 28 giugno 2012, n.  92,  fermo  restando  quanto  previsto  dal
successivo comma 30 del medesimo art. 3, al  fine  di  assicurare  il
pareggio di bilancio;
    d) vigilare sull'affluenza dei contributi,  sull'ammissione  agli
interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonche'  sull'andamento
della gestione;
    e) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine  alle  materie
di competenza;
    f) assolvere ogni altro compito ad  esso  demandato  da  leggi  o
regolamenti.

                               Art. 4
                             Prestazioni
 
  1. Il Fondo  riconosce,  nell'ambito  delle  finalita'  di  cui  al
precedente art. 1, in relazione alle causali previste dalla normativa
in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e  straordinaria,
con esclusione della cessazione,  anche  parziale  di  attivita',  la
prestazione di un assegno ordinario di importo pari  all'integrazione
salariale,  ridotto  di  un  importo  pari  ai  contributi   previsti
dall'art. 26, della legge 28 febbraio 1986,  n.  41.  Tale  riduzione
rimane nelle disponibilita' del Fondo.
  2. Agli interventi e ai trattamenti di cui al comma 1, concessi nei
casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa su  istanza
delle imprese  che  aderiscono  al  Fondo,  si  applica,  per  quanto
compatibile, la normativa in materia di cassa  integrazione  guadagni
ordinaria, compresi i relativi massimali.
  3. Per le prestazioni di cui al  presente  articolo,  e'  dovuto  a
carico  del  Fondo,  alla  gestione   d'iscrizione   del   lavoratore
interessato,  il  versamento  della  contribuzione   correlata   alla
prestazione.
  4. La contribuzione dovuta e' computata in base a  quanto  previsto
dall'art. 40, della legge 4 novembre 2010, n. 183.
  5. Ciascun intervento e' corrisposto fino ad un periodo massimo  di
tre mesi continuativi; in casi eccezionali detto periodo puo'  essere
prorogato trimestralmente fino ad  un  massimo  complessivo  di  nove
mesi, da computarsi in un  biennio  mobile.  Le  prestazioni  possono
essere  riconosciute  solo  nel  rispetto  di  quanto   previsto   al
successivo art. 6, commi 1 e 2, del presente decreto.
  6. Le prestazioni possono  essere  riconosciute  esclusivamente  in
favore dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di imprese che
abbiano occupato mediamente piu' di quindici lavoratori nel  semestre
precedente la data di inizio  delle  sospensioni  o  delle  riduzioni
dell'orario di lavoro.

                               Art. 5
                            Finanziamento
 
  1. Per le prestazioni di cui al precedente art.  4,  e'  dovuto  al
Fondo:
    a) un contributo ordinario dello 0,50% della retribuzione mensile
imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i
dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un  terzo
a carico dei lavoratori;
    b) un contributo addizionale a carico del datore  di  lavoro  che
ricorra  alla  sospensione  o  riduzione  dell'attivita'  lavorativa,
calcolato in rapporto alle retribuzioni perse nella misura del 3% per
le imprese che occupano fino a 50 dipendenti e nella misura del 4,50%
per le imprese che occupano piu' di 50 dipendenti.
  2. Ai contributi di  finanziamento  si  applicano  le  disposizioni
vigenti  in  materia  di  contribuzione  previdenziale  obbligatoria,
compreso l'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995, ad eccezione  di
quelle relative agli sgravi contributivi.
  3. Le imprese di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto sono
tenute a versare i contributi di finanziamento  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2014. Il contributo e' mensilmente dovuto solo dalle  aziende
con una media  occupazionale  di  piu'  di  quindici  dipendenti  nel
semestre precedente.

                               Art. 6 
                        Obblighi di bilancio
 
  1. Il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non  puo'  erogare
prestazioni in carenza di disponibilita'.
  2. Nel caso di ricorso  alle  prestazioni  di  cui  all'art.  4,  a
decorrere dal 1° gennaio 2020, il Comitato  amministratore  determina
la misura massima della prestazione erogabile con riferimento ad ogni
singola  impresa  in  rapporto  ai  contributi  dovuti   dall'impresa
richiedente negli otto anni precedenti, detratte le prestazioni  gia'
autorizzate e le contribuzioni correlate.
  3. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi entro  i  limiti
delle risorse gia' acquisite.
  4. Il Fondo  ha  obbligo  di  presentare  il  bilancio  tecnico  di
previsione a otto anni basato sullo scenario macroeconomico  coerente
con il piu' recente Documento di economia e finanza e  relativa  Nota
di  aggiornamento,  con  le  seguenti  tempistiche,  fermo   restando
l'obbligo di aggiornamento in corrispondenza della presentazione  del
bilancio preventivo annuale, al fine di  garantire  l'equilibrio  dei
saldi di bilancio:
    a. in fase di prima applicazione,  entro  sessanta  giorni  dalla
prima seduta del comitato amministratore;
    b. ogni tre anni;
    c. in ogni caso in cui  il  Comitato  amministratore  lo  ritenga
necessario per garantire il buon andamento del Fondo.
  5. Sulla base del bilancio di previsione di cui al precedente comma
4, il Comitato  amministratore  ha  facolta'  di  proporre  modifiche
relative all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di
contribuzione.

                               Art. 7
 
 
                            Norma finale
 
  1.  Per  quanto  non  espressamente  previsto,  si   applicano   le
disposizioni di cui all'art. 3, della legge 28 giugno 2012, n.  92  e
successive modifiche ed integrazioni.
  Il presente  decreto  e'  trasmesso  agli  Organi  di  Controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 7 febbraio 2014
 
                                              Il Ministro del lavoro  
                                            e delle politiche sociali
                                                   Giovannini         
 
Il Ministro dell'economia
     e delle finanze
        Saccomanni

Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, foglio n. 1410

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