Home Contribuzione Da riscatto Riscatto laurea Norme Messaggi ME 2009 Messaggio 11223 del 15 maggio 2009
-
Calcolo dell'onere
-
Calcolo dell'onere di riscatto nelle ipotesi di opzione per il calcolo della pensione con il sistema esclusivamente contributivo
-
Cumulabilità riscatto laurea col riscatto congedo parentale fuori rapporto lavoro
-
Deducibilità ai fini fiscali
-
Diploma di assistente sociale
-
Diploma tecnico in audiometria, fonologopedia e audioprotesi
-
Diploma universitario diverso dalla laurea
-
Documentazione da produrre
-
Efficacia del contributo riscattato
-
Efficacia retroattiva dei riscatti il cui onere sia determinato con il calcolo a percentuale
-
Facoltà di riscatto per i non iscritti
-
ISEF
-
Laurea conseguita all'estero
-
Laurea in teologia
-
Modalità e termini di pagamento
-
Passaggio ad altro corso
-
Periodi privi di copertura per art.7 L.638/83
-
Periodi riscattabili
-
Requisiti oggettivi
-
Requisiti soggettivi
-
Riscatto dei corsi universitari di studi per periodi da valutare nel sistema contributivo
-
Riscatto del corso legale di laurea
-
Riscatto del periodo di studio relativo al conseguimento dei diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale
-
Riscatto laurea e riscatto congedo parentale
-
Riscatto laurea, opzione donna e opzione al contributivo
-
Riscatto nella gestione separata
-
Riscatto nelle gestioni dei lavoratori autonomi
-
Valutazione ai fini pensionistici
- Dettagli
- Visite: 24212
Messaggio 11223 del 15 maggio 2009
Oggetto. Regolamentazione comunitaria: articolo 46 e Allegato IV, lettera C, del regolamento CEE n.1408/71; estensione dell’ambito applicativo dell’articolo 3, comma 15, della legge n.335/1995 relativo al minimale.
Alcune Sedi hanno chiesto di precisare se, in applicazione delle disposizioni trasmesse con messaggi nn. 16971 del 21 aprile 1998 e 19229 del 25 luglio 2007, debba essere attribuito il minimale di cui all’articolo 3, comma 15, della legge n.335/1995 non soltanto a coloro che sono titolari di pensione il cui diritto sia stato raggiunto con la totalizzazione dei periodi italiani ed esteri, ma anche a coloro che, soggetti alla regolamentazione comunitaria di sicurezza sociale, avendo periodi assicurativi in Italia ed in un altro Stato comunitario, hanno diritto a pensione autonoma italiana, in base ai soli contributi italiani.
In realtà, sia la disposizione di legge suindicata che il messaggio n. 102 del 16 marzo 2001 limitano l’attribuzione del minimale unicamente alle pensioni il cui diritto risulti perfezionato in base ai periodi italiani ed esteri.
Tuttavia, tale limitazione porta ad escludere dal diritto al minimale i soggetti i quali, pur avendo raggiunto il diritto a pensione autonoma, ricevono una pensione di importo inferiore all’importo del minimale, garantito, invece, a coloro che hanno diritto a pensione unicamente con la totalizzazione dei periodi esteri.
In considerazione della rilevanza della questione, è stato interessato il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, il quale ha precisato che, allo stato attuale della normativa e “in considerazione del disposto letterale dell’art.3, comma 15, della legge n. 335/95, si ritiene che non sussistano margini per una interpretazione estensiva della norma in questione che appare coerente ……. con l’attuale disciplina comunitaria”.
Alla luce di quanto sopra, si ribadiscono le disposizioni impartite alle Sedi con i sopraccitati messaggi e, pertanto, l’attribuzione del minimale in argomento è limitata unicamente alle pensioni il cui diritto risulti perfezionato in base ai periodi italiani ed esteri.
Il Direttore Centrale
Giorgio Craca