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Calcolo dell'onere
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Calcolo dell'onere di riscatto nelle ipotesi di opzione per il calcolo della pensione con il sistema esclusivamente contributivo
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Cumulabilità riscatto laurea col riscatto congedo parentale fuori rapporto lavoro
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Deducibilità ai fini fiscali
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Diploma di assistente sociale
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Diploma tecnico in audiometria, fonologopedia e audioprotesi
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Diploma universitario diverso dalla laurea
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Documentazione da produrre
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Efficacia del contributo riscattato
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Efficacia retroattiva dei riscatti il cui onere sia determinato con il calcolo a percentuale
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Facoltà di riscatto per i non iscritti
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ISEF
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Laurea conseguita all'estero
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Laurea in teologia
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Modalità e termini di pagamento
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Passaggio ad altro corso
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Periodi privi di copertura per art.7 L.638/83
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Periodi riscattabili
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Requisiti oggettivi
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Requisiti soggettivi
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Riscatto dei corsi universitari di studi per periodi da valutare nel sistema contributivo
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Riscatto del corso legale di laurea
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Riscatto del periodo di studio relativo al conseguimento dei diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale
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Riscatto laurea e riscatto congedo parentale
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Riscatto laurea, opzione donna e opzione al contributivo
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Riscatto nella gestione separata
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Riscatto nelle gestioni dei lavoratori autonomi
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Valutazione ai fini pensionistici
Circolare INPDAP 57 del 24 ottobre 1997
Decreto ministeriale 8 maggio 1997, n. 187. Regolamento recante modalita’ applicative delle disposizioni contenute all’art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernente l’attribuzione della pensione di inabilita’ ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria.
L’INPDAP con circolare n. 21 del 29 marzo 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 1996, ha fornito le prime disposizioni concernenti l’applicazione dell’art. 2, comma 12, della legge n. 335 / 1995 che estende il regime della pensione di inabilita’, di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, al comparto del pubblico impiego.
Con l’emanazione del decreto 8 maggio 1997, n. 187, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 1997, il Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero per la funzione pubblica e con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ha ora indicato le relative modalita’ applicative.
L’art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, prevede, con effetto dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, nonche’ per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, il diritto a conseguire un trattamento pensionistico, da calcolare in misura pari a quello che sarebbe spettato all’atto del compimento dei limiti di eta’ previsti per il collocamento a riposo, nei casi in cui la cessazione dal servizio sia dovuta ad infermita’ non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell’assoluta e permanente impossibilita’ di svolgere qualsiasi attivita’ lavorativa.
Destinatari.
La normativa in esame si applica al personale cessato dal servizio a decorrere dal 1 gennaio 1996 (ultimo giorno di servizio 31 dicembre 1995) il cui trattamento di pensione e’ disciplinato:
dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni (dipendenti civili e militari dello Stato ivi compresi i dipendenti delle Ferrovie dello Stato S.p.a. e dipendenti di altre aziende privatizzate, ma disciplinate dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica), e dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, e successive modificazioni ed integrazioni (dipendenti dell’Ente poste italiano); dalla legge 11 aprile 1955, n. 379, e successive modificazioni ed integrazioni (dipendenti degli enti locali, insegnanti di asilo e scuole elementari parificate); dalla legge 6 luglio 1939, n. 1035, e successive modificazioni ed
integrazioni (personale sanitario); dalla legge 27 aprile 1981, n. 167, e successive modificazioni ed
integrazioni (ufficiali giudiziari e coadiutori).
Rientrano tra i destinatari della suddetta norma i dipendenti che, pur appartenendo ad enti che hanno perso la natura giuridica pubblica, hanno comunque mantenuto l’iscrizione a forme di previdenza esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria.
Requisiti.
Il diritto alla pensione di inabilita’ cosi’ come disciplinata dall’art. 2, comma 12, legge n. 335 / 1995 spetta alle seguenti condizioni:
1) possesso di un’anzianità’ contributiva di cinque anni di cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza del trattamento pensionistico; concorrono alla formazione della suddetta anzianita’, eventuali periodi computati ai sensi dell’art. 1, legge n. 274 / 1991, riscattati o ricongiunti presso questo Istituto.
Per i lavoratori non vedenti, i suddetti requisiti contributivi vanno ridotti nella misura di 1 / 3 secondo quanto stabilito dall’ art. 2, legge 4 aprile 1952, n. 218;
2) risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio;
3) riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attivita’ lavorativa conseguente ad infermità non dipendente da causa di servizio.
Si ritiene utile precisare che la cessazione dal servizio per "infermità" costituisce requisito fondamentale per inoltrare un’istanza ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge n. 335 / 1995;
qualora l’iscritto sia cessato per cause diverse ma successivamente sia stato acquisito un verbale di visita medicocollegiale rilasciata dalle competenti commissioni U.S.L. attestante uno stato di inabilita’, sia relativa che assoluta a qualsiasi proficuo lavoro, riferita alla data di cessazione dal servizio, viene fatta salva la possibilità di presentare nuova istanza ai sensi del citato art. 2.
Va evidenziato che l’iter procedurale di seguito illustrato non riguarda i dipendenti del comparto statale, per i quali si dovrà attendere l’emanazione di apposite disposizioni da parte della Ragioneria generale dello Stato - IGOP.
Fase istruttoria.
Il riconoscimento della pensione di inabilità ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge n. 335 / 1995 e’ subordinato alla presentazione di apposita domanda da parte dell’interessato, secondo lo schema allegato 1; tale possibilità non e’ concessa, peraltro, agli eventuali superstiti dell’iscritto.
A tale istanza andra’ allegato un certificato medico attestante lo stato di inabilitò assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attivita’ lavorativa (allegato 2).
La presentazione della domanda non e’ subordinata ad alcun termine perentorio, trattandosi di diritto soggettivo concernente le primarie esigenze di sostentamento dell’interessato.
Tuttavia, poiché ai fini dell’attribuzione della pensione di inabilita ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge n. 335 / 1995 e’ indispensabile il possesso di un’anzianità’ contributiva di cinque anni di cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza del trattamento pensionistico, si deduce che l’istanza non puo’ essere presentata dopo i due anni dalla cessazione dell’attivita’ lavorativa.
L’interessato che abbia in corso un iter per il riconoscimento di una pensione privilegiata, puo’ cautelativamente presentare domanda per il trattamento pensionistico di inabilita’ in esame; la suddetta istanza verra’ accolta con riserva di avvio del procedimento di dispensa per inabilita ai sensi del citato art. 2 solo qualora non sia stata riconosciuta la causa di servizio.
In conformita’ ai principi generali in materia dei procedimenti avviati su istanza di parte, e’ fatta salva la possibilita’ di regolarizzare eventuali domande incomplete o non conformi al modello predisposto, non compromettendo la validita’ giuridica delle originarie istanze.
La domanda, corredata di certificato medico, deve essere presentata all’amministrazione presso la quale il dipendente o ex dipendente presta o ha prestato l’ultimo servizio.
A tale proposito si suggerisce agli enti datori di lavoro, qualora debbano procedere all’accertamento delle condizioni di salute e della sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inabilita’ a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, di invitare il dipendente a inoltrare domanda ai sensi del citato art. 2, comma 12, legge n. 335 / 1995.
Per analizzare le ulteriori fasi del procedimento istruttorio occorre distinguere diverse ipotesi:
A) Domanda presentata dal dipendente in attivita’ di servizio.
L’amministrazione di appartenenza, una volta acquisita l’istanza di pensione di inabilita’ presentata ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge n. 335 / 1995, verifica la sussistenza dei requisiti contributivi minimi richiesti (cinque anni di cui almeno tre nell’ultimo quinquennio).
Se il dipendente risulta in possesso dell’anzianita’ contributiva prescritta, l’ente datore di lavoro provvede all’inoltro dell’istanza alla sede provinciale INPDAP e, contestualmente, dispone l’accertamento sanitario dello stato di infermita’ presso le commissioni mediche degli ospedali militari territorialmente competenti.
In carenza dei suddetti requisiti, l’amministrazione di appartenenza inviera’ alla sede INPDAP la domanda di pensione corredata da apposita certificazione dei servizi resi (modello 98.2) e sara’ di competenza di questo Istituto respingere la domanda con formale provvedimento.
B) Domanda presenta dall’iscritto successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro.
In questa ipotesi, l’amministrazione di appartenenza (l’ultima presso la quale l’interessato ha prestato attivita’ lavorativa) si limitera’ ad inviare la domanda alla sede provinciale INPDAP avendo cura di allegare, oltre al certificato medico, la documentazione attestante lo stato di servizio dell’ex dipendente, copia dell’eventuale modello di acconto 755 / R o 755 / M, evidenziando il motivo della cessazione.
Questo Istituto, una volta verificato il possesso dei requisiti contributivi minimi ed accertato che la risoluzione del rapporto di lavoro sia avvenuta per infermita’ non derivante da causa di servizio, provvedera’ ad inoltrare l’istanza alla commissione medica istituita presso gli ospedali militari territorialmente competenti; in carenza dei suddetti requisiti, respingera’ con provvedimento formale la domanda di pensione di inabilita’.
C) Domanda presentata dall’interessato, successivamente deceduto.
In via preliminare, si ribadisce che l’istanza deve essere comunque stata presentata dall’iscritto, in quanto tale facolta’ non e’ riconosciuta ad eventuali superstiti.
Se il decesso e’ avvenuto in attivita’ di servizio, l’amministrazione di appartenenza, in presenza dei requisiti contributivi minimi richiesti (cinque anni di cui almeno tre nell’ultimo quinquennio), provvedera’ ad avviare comunque l’iter procedurale, cosi’ come indicato al punto sub A), informando la commissione medica degli ospedali militari dell’avvenuto decesso; contestualmente, predisporra’ il trattamento provvisorio indiretto ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 41, legge n. 335 / 1995.
Resta inteso che la cessazione dal servizio per "morte" non preclude la possibilita’ di riconoscimento della pensione di inabilita’ ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge n. 335 / 1995.
In carenza dei suddetti requisiti contributivi, l’ente datore di lavoro inviera’ alla sede INPDAP la domanda di pensione corredata da apposita certificazione dei servizi resi (modello 98.2) nonche’ del certificato di morte e sara’ di competenza di questo Istituto respingere sia la domanda di pensione di inabilita’ che di pensione indiretta con formale provvedimento.
Qualora il decesso sia avvenuto dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, dovra’ essere avviato l’iter procedurale secondo le modalita’ indicate al punto sub B).
Commissioni mediche
L’art. 5 del decreto ministeriale in esame definisce i tempi di attivita’ della commissione medica e stabilisce i criteri da seguire nella determinazione degli accertamenti sanitari. In particolare meritano di essere evidenziati i seguenti aspetti:
1) rispetto del termine perentorio di sessanta giorni, dal ricevimento della domanda di inabilita’, per comunicare all’interessato la data in cui e’ convocato per gli accertamenti sanitari;
2) designazione di un membro relatore, il cui nominativo e’ comunicato all’interessato all’inizio degli accertamenti sanitari;
3) facolta’ del presidente della commissione medica di disporre l’esecuzione della visita domiciliare, nei casi di comprovate gravi condizioni di salute dell’interessato, che non gli permettano di recarsi nella sede dell’ospedale militare preposto;
4) facolta’ attribuita all’iscritto, ove questi lo richieda, assumendosene l’onere a carico, di integrare la commissione medica con un sanitario di propria fiducia;
5) necessita’, per una maggiore trasparenza dell’operato, di inserire a verbale gli eventuali motivi di dissenso di un membro della commissione rispetto al giudizio espresso dalla maggioranza.
Gli accertamenti sanitari si concludono con la redazione, da parte del membro relatore, di un processo verbale che dovra’ contenere tutte le informazioni indicate dall’art. 6, comma 1; in particolare si richiama l’attenzione delle commissioni mediche ad esprimere esplicitamente il proprio giudizio circa la sussistenza o meno della assoluta e permanente impossibilita’ a svolgere qualsiasi attivita’ lavorativa, determinata da infermita’ che cagionino o abbiano cagionato la risoluzione del rapporto di lavoro, avendo cura di
riportare nel verbale l’esatta dizione di legge. Dovra’ altresi’ essere specificato se l’eventuale inabilita’ riscontrata e’ determinata da infermita’ dipendenti o meno da causa di servizio; in caso di coesistenza di infermita’ dipendenti e non dipendenti da causa di servizio, e’ indispensabile precisare se l’inabilita’ e’
determinata in misura prevalente dalle une o dalle altre.
La commissione e’ tenuta a restituire il verbale cosi’ redatto all’ente richiedente entro sessanta giorni dalla sua definizione; si precisa che per "ente richiedente" si dovra’ intendere l’amministrazione di appartenenza, qualora l’istanza sia stata presentata dal dipendente in attivita’ di servizio ovvero questo
Istituto, qualora la domanda sia stata inoltrata da iscritto gia’ cessato dal servizio.
Nell’ipotesi in cui l’interessato non si presenti, senza giustificato motivo, alla visita medico - collegiale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data fissata per gli accertamenti, la commissione restituisce inevasa la pratica dell’iscritto.
Conclusione iter procedurale
Ricevuto l’esito degli accertamenti sanitari attestante lo stato di inabilita’ assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attivita’ lavorativa, l’amministrazione di appartenenza deve provvedere con effetto immediato alla risoluzione del rapporto di lavoro e, contemporaneamente, deve inoltrare tutta la documentazione, necessaria per la determinazione del trattamento di quiescenza per inabilita’, alla sede provinciale INPDAP che liquidera’ la pension con procedura di urgenza e priorita’ assoluta.
L’ente datore di lavoro non e’, pertanto, autorizzato a determinare il trattamento provvisorio di pensione per inabilita’ riconosciuta ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge n. 335 / 1995, ma si dovra’ limitare a predisporre l’acconto di pensione in base al servizio effettivamente prestato, senza attribuire alcuna maggiorazione.
Il trattamento decorrera’ dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro. Le direzioni provinciali del Tesoro presso le quali viene ammesso a pagamento il trattamento provvisorio di pensione, qualora ne ricorrano le condizioni, dovranno procedere all’adeguamento al trattamento minimo pensionistico del regime INPS ai sensi dell’art. 2, comma 13, legge n. 335 / 1995.
In caso di mancato riconoscimento dello stato di assoluta e permanente inabilita’ a svolgere qualsiasi attivita’ lavorativa, l’INPDAP dovra’ emettere il provvedimento di diniego della pensione di inabilita’.
In tale ipotesi, l’interessato ha facolta’ di chiedere l’avvio del procedimento di risoluzione del rapporto di lavoro alle condizioni stabilite dall’art. 13 della legge n. 274 / 1991, nel rispetto delle norme previste dai CCNL. In particolare, gli accertamenti concernenti la sussistenza o meno della condizione della inabilita’ assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, dovranno continuare ad essere svolti dalle competenti commissioni mediche istituite presso le unita’ sanitarie locali. In caso di giudizio favorevole all’interessato, il relativo trattamento pensionistico dovra’ essere liquidato, previa maturazione di quindici anni (ossia quattordici anni, sei mesi ed un giorno) di servizio utile, in base all’aliquota corrispondente al servizio reso, senza alcuna maggiorazione.
Si puo’ verificare l’ipotesi che, in presenza di domanda di pensione di inabilita’ presentata ai sensi del citato art. 2, comma 12, legge n. 335 / 1995, la commissione medica dell’ospedale militare esprima un giudizio di inabilita’ permanente al servizio; in tal caso, l’ente di appartenenza puo’ disporre la dispensa dal servizio, senza procedere ad ulteriori accertamenti sanitari e determinare il trattamento provvisorio di pensione, nel caso in cui l’iscritto sia in possesso dei requisiti minimi contributivi previsti dalla previgente normativa per l’inabilita’ relativa alle mansioni (diciannove anni, sei mesi ed un giorno).
Qualora l’accertamento sanitario sia stato richiesto da questo Istituto, in quanto l’istanza era stata presentata da iscritto gia’ cessato dal servizio, la sede provinciale INPDAP, una volta ricevuto il verbale dalla commissione medica degli ospedali militari attestante lo stato di inabilita’ assoluta e permanente a qualsiasi attivita’ lavorativa, provvedera’ a liquidare con precedenza assoluta il trattamento pensionistico di inabilita’ ovvero a riliquidare un trattamento di quiescenza gia’ posto in essere, maggiorandolo con i benefici previsti dall’art. 2, comma 12, legge n. 335 / 1995.
La decorrenza, in tale caso, sara’ fissata dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Nell’ipotesi di mancato riconoscimento, l’INPDAP emettera’ provvedimento di diniego della pensione di inabilita’ ai sensi del citato articolo.
Si precisa che qualora l’interessato sia deceduto, il trattamento pensionistico di inabilita’ in esame e’ reversibile nei confronti dei superstiti aventi diritto (art. 1, comma 2, decreto ministeriale n.
187 / 1997).
La presentazione della domanda di inabilita’ e’ requisito indispensabile ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge n. 335 / 1995.
In carenza di tale istanza, viene fatta salva la possibilita’ per l’interessato di chiedere l’avvio della procedura per la risoluzione del rapporto di lavoro alle condizioni stabilite dall’art. 13 della legge n. 274 / 1991 e dalle norme previste dai CCNL, cosi’ come sopra specificate.
Allo stesso modo in carenza di apposita domanda presentata ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge n. 335 / 1995, rimane ferma la normativa di questo Istituto per il conferimento della pensione, nei casi di cessazione dal servizio per inabilita’ relativa alle mansioni svolte, sia per quanto riguarda i requisiti contributivi minimi richiesti (diciannove anni, sei mesi ed un giorno), sia in merito alla decorrenza immediata del trattamento pensionistico (art. 1, comma 32, legge n. 335 / 1995) che per quanto riguarda gli organismi preposti agli accertamenti sanitari.
Periodo transitorio.
Il comma 3, art. 8 del decreto 8 maggio 1997, n. 187 fa salva la possibilita’, per il personale cessato dal servizio a seguito di infermita’ non dipendente da causa di servizio nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1996 e il 30 giugno 1997 (data pubblicazione del decreto ministeriale), di accedere alla pensione di inabilita’ ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge n. 335 / 1995, previa presen;tazione della relativa domanda ed espletamento degli accertamenti sanitari richiesti per il riconoscimento dello stato di inabilita’ assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attivita’ lavorativa.
In caso di esito favorevole, il trattamento pensionistico di inabilita’ decorrera’ dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.
Se l’iscritto e’ cessato dal servizio per inabilita’ assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, accertata dalle commissioni mediche istituite presso le U.S.L., con il requisito contributivo minimo richiesto dalla previgente normativa (quattordici anni, sei mesi ed un giorno), l’ente datore di lavoro puo’ predisporre il trattamento provvisorio di pensione senza operare alcuna maggiorazione, ferma restando la possibilita’ di liquidazione, da parte di questo Istituto, del trattamento di quiescenza ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge n. 335 / 1995 qualora venga riconosciuta l’inabilita’ assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attivita’ lavorativa.
Modalita’ di calcolo.
Il riconoscimento di un trattamento pensionistico di inabilita’ ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge n. 335 / 1995 comporta l’attribuzione di un "bonus" cosi’ determinato:
dipendenti che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianita’ contributiva di almeno diciotto anni (sistema di calcolo retributivo).
L’anzianita’ contributiva posseduta alla data di risoluzione del rapporto di lavoro verra’ incrementata di un periodo temporale compreso tra la predetta data e quella del compimento del limite di eta’, o di servizio in assenza del limite di eta’, previsto per il collocamento a riposo secondo l’ordinamento di appartenenza. Agli effetti di tale maggiorazione e’ opportuno sottolineare che i limiti di eta’ a cui fare riferimento saranno quelli indicati nei regolamenti organici dei singoli enti, elevati ai sensi dall’art. 5
del decreto legislativo n. 503 / 1992 cosi’ come modificati dall’art. 11 della legge numero 724 / 1994, in vigore al momento della decorrenza della pensione di inabilita’.
Esempio dipendente uomo:
limite di eta’ previsto dal regolamento organico: 60 anni; data di decorrenza della pensione di inabilita’: 1settembre 1997; nuovi limiti di eta’ previsti per l’anno 1997: 63 anni.
L’anzianita’ contributiva posseduta dall’iscritto alla data del 1 settembre 1997 andra’ incrementata degli anni mancanti ai 63.
In ogni caso non potra’ essere computata un’anzianita’ contributiva superiore a quaranta anni.
Tale maggiorazione incidera’ sul periodo temporale utilizzato per il calcolo della seconda quota di pensione, di cui all’art. 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 503 / 1992 e la relativa
aliquota di rendimento e’ fissata al 2% annuo costante ai sensi di quanto disposto dall’art. 17, comma 1, della legge n. 724 / 1994, cosi’ come integrato dall’art. 2, comma 19, della legge n. 335 /1995. Si ricorda che in base a quest’ultima disposizione, l’applicazione dell’aliquota costante del 2%, a decorrere dal 1 gennaio 1995, non puo’ comunque comportare un trattamento pensionistico superiore a quello che sarebbe spettato in base alla previgente normativa; in tal caso, si dovra’ utilizzare, per il calcolo della pensione l’aliquota piu’ bassa prevista dalla tabella A allegata alla legge n. 965 / 1965.
Dipendenti che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianita’ contributiva inferiore a diciotto anni (sistema di calcolo pro - rata).
L’ammontare del trattamento pensionistico sara’ determinato dalla sommatoria di tre distinte quote.
Le prime due calcolate con il sistema retributivo e quindi con l’applicazione di quanto disposto dall’art. 13, decreto legislativo n. 503 / 1992. In particolare, la prima quota sara’ calcolata in base
all’anzianita’ contributiva maturata al 31 dicembre 1992 per la retribuzione annua pensionabile percepita l’ultimo giorno di servizio, con esclusione del salario accessorio; la seconda, moltiplicando la differenza delle aliquote di rendimento rilevate in corrispondenza dell’anzianita’ di servizio al 31 dicembre 1995 e al 31 dicembre 1992 per la retribuzione risultante dalla media delle retribuzioni percepite tra il 1 gennaio 1993 e la data di decorrenza della pensione.
La terza quota, calcolata con il sistema contributivo, corrispondera’ al prodotto ottenuto fra il montante contributivo individuale (33% della retribuzione annua contributiva rivalutata sulla variazione media del PIL fino all’atto dell’ammissione al trattamento) maggiorato di una ulteriore quota di contribuzione, per il coefficiente di trasformazione relativo ai 57 anni di eta’, qualora l’iscritto sia di eta’ inferiore.
Tale ulteriore quota di contribuzione corrispondera’ al 33% della retribuzione media pensionabile (riferita all’ultimo quinquennio, rivalutata ai sensi dell’art. 3, comma 5, decreto legislativo n. 503 / 1992) e verra’ moltiplicata per il numero degli anni intercorrenti tra l’eta’ anagrafica posseduta dall’interessato alla data di risoluzione del rapporto di lavoro e il raggiungimento del sessantesimo anno di eta’.
In ogni caso, l’anzianita’ contributiva complessiva non puo’ risultare superiore a quaranta anni.
L’importo di pensione di inabilita’ cosi’ determinato, non puo’ superare l’80% della base pensionabile, intesa come media delle retribuzioni, prese a base per il calcolo delle prime due quote di pensione.
La pensione di inabilita’ non puo’ essere, altresi’, superiore all’ammontare del trattamento privilegiato che sarebbe spettato in caso di infermita’ riconosciuta dipendente da causa di servizio.
Al fine di effettuare tale raffronto, va precisato che per il calcolo del trattamento pensionistico privilegiato in un sistema pro
- rata, i benefici previsti dall’art. 3, comma 4, della legge 26 luglio 1965, n. 965 incideranno proporzionalmente sia sulla parte determinata con il sistema retributivo fino al 31 dicembre 1995, sia sulla quota di pensione determinata con il sistema contributivo.
Sono fatti salvi, in ogni caso, i trattamenti minimi pensionistici in virtu’ di quanto disposto dal comma 4, dell’art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
Incompatibilita.’
Il conferimento di un trattamento pensionistico di inabilita’, ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge n. 335 / 1995, e’ incompatibile con i compensi per attivita’ di lavoro autonomo o subordinato in Italia o all’estero svolti successivamente alla concessione della pensione. E’ altresi’ incompatibile con l’iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli, con l’iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o in albi professionali e con i trattamenti a carico dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e con ogni altro trattamento sostitutivo od integrativo della retribuzione.
Nel caso in cui si verifichi una delle predette cause di incompatibilita’, il pensionato e’ tenuto a darne immediata comunicazione a questo Istituto, che revoca la pensione di inabilita’.
Il trattamento pensionistico di inabilita’ viene altresi’ revocato qualora l’interessato recuperi la capacita’ fisica per lo svolgimento di attivita’ lavorativa.
Si ritiene opportuno precisare che l’art. 1, comma 189, della legge n. 662 / 1996 indicava come deroga al regime di incumulabilita’ tra trattamento pensionistico e reddito da lavoro di qualsiasi natura, il conferimento di una pensione di inabilita’; a tale proposito, con la nota di servizio INDPAP n. 539 del 24 febbraio 1997, si precisava che per tale trattamento pensionistico continuava ad applicarsi il regime previgente in materia di cumulo.
Le novita’ in materia di incumulabilita’ introdotte dal decreto ministeriale 8 maggio 1997, n. 187 si limitano ai soli trattamenti pensionistici erogati ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge n. 335 /1995 e pertanto, rimangono confermate le disposizioni contenute nella legge finanziaria n. 662 / 1996 nei casi di conferimento di trattamenti pensionistici per inabilita’ concessi in base alla previgente normativa.
Si sottolinea, infine, che l’art. 1, comma 43, della legge n. 335 /1995 prevede che le pensioni di inabilita’, di reversibilita’ o l’assegno ordinario di invalidita’ a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia INAIL liquidata per lo stesso evento invalidante.
Per gli iscritti alle forme esclusive dell’AGO un’eventuale rendita INAIL riconosciuta per un qualsiasi evento invalidante e’ cumulabile con trattamento pensionistico di inabilita’ conferito ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge n. 335 / 1995, dal momento che la cessazione non dipendente da causa di servizio costituisce requisito fondamentale per la concessione della stessa pensione di inabilita’.
L’art. 11 del decreto ministeriale n. 187 / 1997 rinvia, per quanto non espressamente previsto, alle disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1984, n. 222.
Per taluni aspetti, quali ad esempio:
il riconoscimento della contribuzione figurativa per tutto il periodo durante il quale il richiedente ha usufruito della pensione di inabilita’, revocata in seguito a recupero della capacita’ lavorativa;
conferimento di un assegno mensile per l’assistenza personale e continuativa;
revisione della pensione di inabilita’, si fa riserva di fornire ulteriori chiarimenti, non appena terminata la fase di concertazione gia’ avviata con la Ragioneria generale dello Stato - IGOP, i Ministeri del tesoro, per la funzione pubblica, del lavoro e della previdenza sociale, al fine di una completa armonizzazione della materia trattata, tenendo conto delle peculiarieta’ dei singoli ordinamenti.
Il presidente: Seppia
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Allegato 1
(art. 3, comma 3)
DOMANDA PER LA CONCESSIONE DELLA PENSIONE DI INABILITA’
Al .......................................……………………………………….
(amministrazione o ente )
Il sottoscritto ............…………………... nato a il ......................
residente a .............………………………….in ……………….................., in servizio presso
codesta amministrazione con qualifica di ..........................………………………
Chiede
la pensione di inabilita’ ai sensi dell’art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per infermita’ non dipendente da causa di servizio per la quale si trova nella assoluta e permanente
impossibilita’ di svolgere qualsiasi attivita’ lavorativa.
Allega:
1) certificato medico attestante il giudizio diagnostico dell’infermita’ riportata e lo stato di inabilita’ assoluta e permanente di svolgere qualsiasi attivita’ lavorativa (1);
2) cartelle cliniche e documentazione medico - ospedaliera (eventuali).
IL RICHIEDENTE .................................................
(1) Redatto secondo lo schema dell’allegato 2 al decreto.
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Allegato 2
(art. 3, comma 3)
CERTIFICATO MEDICO PER LA CONCESSIONE DELLA PENSIONE DI INABILITA’
Cognome e nome .......................................…………………………………...........
nat……………..……. .. il ..……………..………..........domiciliat………. a ........………...........…………....
via …………..................... …………………….... stato civile figli n. ........…………….
Documento di riconoscimento n. ...……………......... rilasciato il ………………….…….....
dal ...................…………..........
Occupazione attuale .....………………………………….......................................
data della cessazione del lavoro per ..........………………....…………….................
Anamnesi remota e prossima (in particolare evidenza ricoveri ospedalieri) (1):
E’ titolare di rendita - pensione - indennizzi ecc.
Specificare tipo e percentuale di invalidita’
Stato generale: alt. m ....……….... peso kg ...………...... cute, annessi e sistema linfoghiandolare (colorito, callosita’, dermatosi, ulcerazioni, edemi, neoformazioni, fistole, cicatrici, sfregi, ecc.)
App. cardiovascolare:
Polso: respiro: press. arter.:
Vasi:
App. respiratorio:
App. digerente:
Ernie (sede, riducibilita’, uso di cinti):
Organi ipocondriaci:
App. osteoarticolare (in particolare evidenza le limitazioni funzionali):
Articolazioni:
E’ provvisto di apparecchio protesico
Sistema endocrino:
Sistema nervoso e psiche:
Occhi e vista:
Orecchio e udito:
App. urogenitale:
Altri organi e apparati:
Documentazioni sanitarie esibite dal dipendente (cartelle cliniche accertamenti sanitari, ecc.)
Eventuali terapie praticate:
Diagnosi:
Per la menomazione complessiva dell’integrita’ psico - fisica accertata e riportata in diagnosi, sussistono le condizioni per ritenere che il dipendente
Si trova nell’assoluta e permanente impossibilita’ di svolgere qualsiasi attivita’ lavorativa.
Data, .....……………....................................
Timbro del medico
(con indirizzo)
...................
Firma del medico
..................
(1) Allegare, se possibile, le cartelle cliniche relative ai ricoveri stessi.