I requisiti prescritti sono:
Il diritto alla totalizzazione si intende perfezionato quando la gestione presso cui è stata presentata la domanda, acquisita la conferma dalle altre gestioni interessate, della sussistenza dei requisiti per il diritto a pensione anche in riferimento alla non coincidenza dei periodi di iscrizione, definisce il procedimento, che va concluso entro trenta giorni.
Decorrenza
La pensione di vecchiaia da totalizzazione non può decorrere anteriormente al 1° febbraio 2001, primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore dell’articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e comunque non anteriormente al mese successivo a quello di domanda.
Requisiti per il diritto degli iscritti al Fondo Volo
A tale proposito si ricorda che, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, gli iscritti al Fondo volo conseguono il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia al raggiungimento dei seguenti requisiti:
Lavoratori marittimi
Si ricorda, inoltre, che l’articolo 31 della legge 26 luglio 1984, n. 413 stabilisce che i lavoratori marittimi possono ottenere la pensione di vecchiaia, al compimento del cinquantacinquesimo anno di età, purchè facciano valere millequaranta settimane di contribuzione – esclusi i periodi assicurativi non corrispondenti ad attività di navigazione – accreditata ai sensi della presente legge nonché della normativa preesistente, di cui almeno cinquecentoventi settimane di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo.
La particolare condizione di almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o volontaria al Fondo volo e quella di 520 settimane di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo deve essere integralmente soddisfatta per poter dar luogo alla totalizzazione dei periodi utili a pensione di vecchiaia.
Inammissibilità della domanda
La domanda di pensione di vecchiaia da totalizzazione presentata da soggetto che non abbia compiuto la più elevata età di pensionamento richiesta nei Fondi gestiti dall’INPS cui sia iscritto è dichiarata inammissibile.
In tal caso la domanda non determina l’avvio del procedimento di cui al precedente punto.
Domanda presentata all’Inps
La domanda di totalizzazione ai fini del diritto a pensione di vecchiaia deve essere presentata all’I.N.P.S., quando ricorra la condizione di cui al punto 4), e cioè quando l’Inps sia l’Ente di ultima iscrizione. La domanda determina l’avvio del procedimento per il riconoscimento della prestazione.
A tal fine l’Istituto acquisisce da ogni singola gestione presso cui risultino periodi di iscrizione la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della pensione di vecchiaia.
Domanda da presentare ad altro Ente (articolo 4).
Nei casi in cui la domanda di pensione di vecchiaia da totalizzazione deve essere presentata ad altra gestione, l’Istituto, su richiesta dell’altra gestione, trasmette la documentazione attestante i periodi assicurativi e contributivi presso le proprie gestioni, per l’accertamento della sussistenza o meno dei requisiti, con l’evidenziazione di eventuali coincidenze temporali di iscrizione.
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I requisiti prescritti sono:
Il diritto alla totalizzazione si intende perfezionato quando la gestione presso cui è stata presentata la domanda, acquisita la conferma dalle altre gestioni interessate, della sussistenza dei requisiti per il diritto a pensione anche in riferimento alla non coincidenza dei periodi di iscrizione, definisce il procedimento, che va concluso entro trenta giorni.
Decorrenza
La pensione di vecchiaia da totalizzazione non può decorrere anteriormente al 1° febbraio 2001, primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore dell’articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e comunque non anteriormente al mese successivo a quello di domanda.
Requisiti per il diritto degli iscritti al Fondo Volo
A tale proposito si ricorda che, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, gli iscritti al Fondo volo conseguono il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia al raggiungimento dei seguenti requisiti:
Lavoratori marittimi
Si ricorda, inoltre, che l’articolo 31 della legge 26 luglio 1984, n. 413 stabilisce che i lavoratori marittimi possono ottenere la pensione di vecchiaia, al compimento del cinquantacinquesimo anno di età, purchè facciano valere millequaranta settimane di contribuzione – esclusi i periodi assicurativi non corrispondenti ad attività di navigazione – accreditata ai sensi della presente legge nonché della normativa preesistente, di cui almeno cinquecentoventi settimane di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo.
La particolare condizione di almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o volontaria al Fondo volo e quella di 520 settimane di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo deve essere integralmente soddisfatta per poter dar luogo alla totalizzazione dei periodi utili a pensione di vecchiaia.
Inammissibilità della domanda
La domanda di pensione di vecchiaia da totalizzazione presentata da soggetto che non abbia compiuto la più elevata età di pensionamento richiesta nei Fondi gestiti dall’INPS cui sia iscritto è dichiarata inammissibile.
In tal caso la domanda non determina l’avvio del procedimento di cui al precedente punto.
Domanda presentata all’Inps
La domanda di totalizzazione ai fini del diritto a pensione di vecchiaia deve essere presentata all’I.N.P.S., quando ricorra la condizione di cui al punto 4), e cioè quando l’Inps sia l’Ente di ultima iscrizione. La domanda determina l’avvio del procedimento per il riconoscimento della prestazione.
A tal fine l’Istituto acquisisce da ogni singola gestione presso cui risultino periodi di iscrizione la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della pensione di vecchiaia.
Domanda da presentare ad altro Ente (articolo 4).
Nei casi in cui la domanda di pensione di vecchiaia da totalizzazione deve essere presentata ad altra gestione, l’Istituto, su richiesta dell’altra gestione, trasmette la documentazione attestante i periodi assicurativi e contributivi presso le proprie gestioni, per l’accertamento della sussistenza o meno dei requisiti, con l’evidenziazione di eventuali coincidenze temporali di iscrizione.