Assegni straordinari di sostegno al reddito

Dipendenti dalle imprese del credito cooperativo

Cumulabilità

(circ.104/2015)

L’articolo 11 del decreto interministeriale n. 82761/2014 è intitolato “Cumulabilità della prestazione straordinaria” e disciplina l’ipotesi di cumulo dell’assegno straordinario con i redditi da lavoro acquisiti durante il periodo di fruizione dell’assegno medesimo.

La disposizione regolamentare prevede che l’assegno straordinario è incompatibile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo acquisiti durante il periodo di fruizione dell’assegno medesimo, nei limiti della legislazione vigente. Per i periodi di svolgimento di tali attività, cessa sia l’erogazione dell’assegno sia il versamento della contribuzione ad esso correlata.

Il lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito è obbligato a dare tempestiva comunicazione dell'instaurazione di rapporti di lavoro, a qualunque titolo (dipendente, autonomo, collaborazione, ecc.):

  • all’azienda esodante, per il rilascio del nulla osta;
  • al Fondo di sostegno, tramite la Sede Inps che gestisce l’assegno straordinario.

Nella predetta comunicazione devono essere indicati il nuovo datore di lavoro e il periodo di svolgimento dell’attività lavorativa.

In caso di inadempimento dell’obbligo, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione ed è tenuto a restituire le somme indebitamente percepite - oltre gli interessi e la rivalutazione capitale - e la contribuzione correlata viene cancellata. Competente a decidere è il Comitato amministratore del Fondo ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera l) del più volte richiamato regolamento del Fondo.

Assegni straordinari di sostegno al reddito

Dipendenti dalle imprese del credito cooperativo

Cumulabilità

(circ.104/2015)

L’articolo 11 del decreto interministeriale n. 82761/2014 è intitolato “Cumulabilità della prestazione straordinaria” e disciplina l’ipotesi di cumulo dell’assegno straordinario con i redditi da lavoro acquisiti durante il periodo di fruizione dell’assegno medesimo.

La disposizione regolamentare prevede che l’assegno straordinario è incompatibile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo acquisiti durante il periodo di fruizione dell’assegno medesimo, nei limiti della legislazione vigente. Per i periodi di svolgimento di tali attività, cessa sia l’erogazione dell’assegno sia il versamento della contribuzione ad esso correlata.

Il lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito è obbligato a dare tempestiva comunicazione dell'instaurazione di rapporti di lavoro, a qualunque titolo (dipendente, autonomo, collaborazione, ecc.):

  • all’azienda esodante, per il rilascio del nulla osta;
  • al Fondo di sostegno, tramite la Sede Inps che gestisce l’assegno straordinario.

Nella predetta comunicazione devono essere indicati il nuovo datore di lavoro e il periodo di svolgimento dell’attività lavorativa.

In caso di inadempimento dell’obbligo, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione ed è tenuto a restituire le somme indebitamente percepite - oltre gli interessi e la rivalutazione capitale - e la contribuzione correlata viene cancellata. Competente a decidere è il Comitato amministratore del Fondo ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera l) del più volte richiamato regolamento del Fondo.