Quota 100

Destinatari della norma

(circ.11/2019)

Gli iscritti:

  • all’assicurazione generale obbligatoria e
  • alle forme esclusive e
  • alle forme sostitutive della medesima, gestite dall’INPS,
  • nonché alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,

che perfezionano, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2021:

  • un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e
  • un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni

possono conseguire il diritto alla “pensione quota 100”.


Il suddetto requisito anagrafico non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.


Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Nel determinare l’anzianità contributiva posseduta dall’assicurato, la gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico tiene conto delle regole del proprio ordinamento vigenti alla data di presentazione della domanda di pensione.

Con particolare riferimento agli iscritti alla gestione ex Enpals, titolari di contribuzione presso l'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti, restano ferme le disposizioni vigenti di cui all’articolo 16 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420[1].


Alla predetta prestazione è possibile accedere anche mediante l’esercizio della facoltà di opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e l’esercizio della facoltà di computo di cui all’articolo 3 del D.M. 2 maggio 1996, n. 282, al ricorrere dei prescritti requisiti[2].


Ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.


I lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2021 possono conseguire il trattamento pensionistico in qualsiasi momento successivo all’apertura della c.d. finestra di cui al successivo punto 1.3.


Restano ferme le speciali disposizioni di settore che prevedono requisiti anagrafici e contributivi più favorevoli per l’accesso al pensionamento. Dette disposizioni, di settore e speciali, non trovano applicazione ai fini del perfezionamento dei requisiti prescritti per il conseguimento della “pensione quota 100”.


Alla predetta prestazione non può accedere il personale appartenente alle Forze armate, il personale delle Forze di Polizia e di Polizia penitenziaria, il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed il personale della Guardia di finanza.

Quota 100

Destinatari della norma

(circ.11/2019)

Gli iscritti:

  • all’assicurazione generale obbligatoria e
  • alle forme esclusive e
  • alle forme sostitutive della medesima, gestite dall’INPS,
  • nonché alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,

che perfezionano, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2021:

  • un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e
  • un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni

possono conseguire il diritto alla “pensione quota 100”.


Il suddetto requisito anagrafico non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.


Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Nel determinare l’anzianità contributiva posseduta dall’assicurato, la gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico tiene conto delle regole del proprio ordinamento vigenti alla data di presentazione della domanda di pensione.

Con particolare riferimento agli iscritti alla gestione ex Enpals, titolari di contribuzione presso l'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti, restano ferme le disposizioni vigenti di cui all’articolo 16 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420[1].


Alla predetta prestazione è possibile accedere anche mediante l’esercizio della facoltà di opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e l’esercizio della facoltà di computo di cui all’articolo 3 del D.M. 2 maggio 1996, n. 282, al ricorrere dei prescritti requisiti[2].


Ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.


I lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2021 possono conseguire il trattamento pensionistico in qualsiasi momento successivo all’apertura della c.d. finestra di cui al successivo punto 1.3.


Restano ferme le speciali disposizioni di settore che prevedono requisiti anagrafici e contributivi più favorevoli per l’accesso al pensionamento. Dette disposizioni, di settore e speciali, non trovano applicazione ai fini del perfezionamento dei requisiti prescritti per il conseguimento della “pensione quota 100”.


Alla predetta prestazione non può accedere il personale appartenente alle Forze armate, il personale delle Forze di Polizia e di Polizia penitenziaria, il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed il personale della Guardia di finanza.