Categorie di iscritti alla Gestione dei commercianti beneficiarie del trattamento
Ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e ss.mm.ii., richiamato dal comma 283 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018, possono beneficiare dell’indennizzo per cessazione dell’attività commerciale di cui alla legge di bilancio 2019, nei limiti delle risorse disponibili, esclusivamente gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali gestita dall’Istituto, che esercitano, in qualità di titolari (anche in forma societaria) o coadiutori, le seguenti attività:
Per effetto dell’estensione operata dall’articolo 59, comma 58, della legge 27 dicembre 1997, n, 449 (cfr. la circolare n. 39/1998) rientrano nell’ambito di applicazione della norma anche i seguenti soggetti:
Alla luce dell’articolo 1 sopra citato, a titolo esemplificativo, non rientrano tra i destinatari della norma gli esercenti le seguenti attività:
Possono, invece, beneficiare dell’indennizzo i titolari di imprese che esercitano contemporaneamente plurime attività commerciali, come avviene, ad esempio, nei casi di esercizio congiunto di commercio all'ingrosso e al dettaglio. In tali casi, indipendentemente dalla loro prevalenza, ciò che rileva è che il soggetto richiedente, al momento della cessazione dell’attività, eserciti un’attività indennizzabile.
Si precisa che l’erogazione dell’indennizzo deve essere richiesta con riferimento all’ultima attività commerciale cronologicamente cessata. Pertanto, non può fruire del beneficio il soggetto che, dopo aver cessato un’attività di commercio rientrante nell’ambito di applicazione della norma, abbia successivamente cessato un’altra attività non indennizzabile.
In merito alle richieste di indennizzo effettuate dai coadiutori, come già specificato alle Strutture territoriali con il messaggio n. 212 del 24 luglio 2002, deve tenersi conto della cessazione definitiva dell’attività commerciale del soggetto titolare. Pertanto, il coadiutore può beneficiare dell’indennizzo solo se ha cessato l’attività in concomitanza e per effetto della cessazione definitiva dell’attività esercitata dal titolare.
Requisiti e condizioni
L'indennizzo spetta ai soggetti di cui al precedente paragrafo 2.1 che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 207 del 1996, come di seguito riepilogati:
Si precisa che i 5 anni, di cui alla precedente lettera b), non devono essere necessariamente continuativi, ma devono sussistere al momento della cessazione dell’attività lavorativa ed essere connessi all’attività commerciale per la quale si richiede l’indennizzo.
Per le ipotesi in cui, in capo all’avente diritto all’indennizzo, risultino omissioni contributive, il trattamento potrà essere erogato sulla base delle istruzioni fornite alle Strutture territoriali con il messaggio n. 155 del 4 dicembre 1997 e con il citato messaggio n. 212 del 24 luglio 2002, che prevedono la possibilità di compensare sull’ammontare dell’indennizzo, nei limiti di un quinto, l’omissione contributiva.
La possibilità di concedere l’indennizzo e recuperare sul medesimo, nei limiti del quinto, le omissioni contributive è esclusa nei casi in cui il contribuente non abbia mai presentato una dichiarazione dei redditi d’impresa, pur in presenza del relativo obbligo.
L’erogazione dell’indennizzo è altresì subordinata alla condizione che i predetti soggetti:
Normativa fino al 31 dicembre 2018
L'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, in attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ha istituito, a decorrere dal 1* gennaio 1996, un indennizzo per la cessazione definitiva dell'attivita' commerciale ai soggetti che esercitano, in qualita' di titolari o di coadiutori, attivita' commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attivita' commerciale su aree pubbliche.
L’articolo 59, comma 58, della legge 27 dicembre 1997, n, 449, ha esteso l’indennizzo di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, agli agenti e rappresentanti di commercio, nonché agli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
L'indennizzo spetta ai soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
L’articolo 19-ter novellato dalla legge n. 147 del 2013 ha ricompreso, nel periodo per la maturazione dei requisiti per l’indennizzo, anche quello previsto dalla formulazione previgente, che andava dal 1.1.2009 al 31.12.2011.
Pertanto, dal 1° gennaio 2014, possono presentare domanda di indennizzo:
Resta fermo, peraltro, che la decorrenza degli indennizzi concessi ai soggetti di cui alle lett. a) e b) in base alle disposizioni oggetto del presente messaggio, in presenza dei requisiti di legge, non potrà essere antecedente al 1° febbraio 2014, primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore della legge.
Per quanto riguarda requisiti, condizioni di accesso, importo nonché incompatibilità ed utilizzazione dei periodi di erogazione dell’indennizzo ai fini pensionistici, si richiamano le istruzioni fornite con circolari n. 111 del 25 maggio 1996 e n. 20 del 21 gennaio 2002.
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Categorie di iscritti alla Gestione dei commercianti beneficiarie del trattamento
Ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e ss.mm.ii., richiamato dal comma 283 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018, possono beneficiare dell’indennizzo per cessazione dell’attività commerciale di cui alla legge di bilancio 2019, nei limiti delle risorse disponibili, esclusivamente gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali gestita dall’Istituto, che esercitano, in qualità di titolari (anche in forma societaria) o coadiutori, le seguenti attività:
Per effetto dell’estensione operata dall’articolo 59, comma 58, della legge 27 dicembre 1997, n, 449 (cfr. la circolare n. 39/1998) rientrano nell’ambito di applicazione della norma anche i seguenti soggetti:
Alla luce dell’articolo 1 sopra citato, a titolo esemplificativo, non rientrano tra i destinatari della norma gli esercenti le seguenti attività:
Possono, invece, beneficiare dell’indennizzo i titolari di imprese che esercitano contemporaneamente plurime attività commerciali, come avviene, ad esempio, nei casi di esercizio congiunto di commercio all'ingrosso e al dettaglio. In tali casi, indipendentemente dalla loro prevalenza, ciò che rileva è che il soggetto richiedente, al momento della cessazione dell’attività, eserciti un’attività indennizzabile.
Si precisa che l’erogazione dell’indennizzo deve essere richiesta con riferimento all’ultima attività commerciale cronologicamente cessata. Pertanto, non può fruire del beneficio il soggetto che, dopo aver cessato un’attività di commercio rientrante nell’ambito di applicazione della norma, abbia successivamente cessato un’altra attività non indennizzabile.
In merito alle richieste di indennizzo effettuate dai coadiutori, come già specificato alle Strutture territoriali con il messaggio n. 212 del 24 luglio 2002, deve tenersi conto della cessazione definitiva dell’attività commerciale del soggetto titolare. Pertanto, il coadiutore può beneficiare dell’indennizzo solo se ha cessato l’attività in concomitanza e per effetto della cessazione definitiva dell’attività esercitata dal titolare.
Requisiti e condizioni
L'indennizzo spetta ai soggetti di cui al precedente paragrafo 2.1 che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 207 del 1996, come di seguito riepilogati:
Si precisa che i 5 anni, di cui alla precedente lettera b), non devono essere necessariamente continuativi, ma devono sussistere al momento della cessazione dell’attività lavorativa ed essere connessi all’attività commerciale per la quale si richiede l’indennizzo.
Per le ipotesi in cui, in capo all’avente diritto all’indennizzo, risultino omissioni contributive, il trattamento potrà essere erogato sulla base delle istruzioni fornite alle Strutture territoriali con il messaggio n. 155 del 4 dicembre 1997 e con il citato messaggio n. 212 del 24 luglio 2002, che prevedono la possibilità di compensare sull’ammontare dell’indennizzo, nei limiti di un quinto, l’omissione contributiva.
La possibilità di concedere l’indennizzo e recuperare sul medesimo, nei limiti del quinto, le omissioni contributive è esclusa nei casi in cui il contribuente non abbia mai presentato una dichiarazione dei redditi d’impresa, pur in presenza del relativo obbligo.
L’erogazione dell’indennizzo è altresì subordinata alla condizione che i predetti soggetti:
Normativa fino al 31 dicembre 2018
L'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, in attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ha istituito, a decorrere dal 1* gennaio 1996, un indennizzo per la cessazione definitiva dell'attivita' commerciale ai soggetti che esercitano, in qualita' di titolari o di coadiutori, attivita' commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attivita' commerciale su aree pubbliche.
L’articolo 59, comma 58, della legge 27 dicembre 1997, n, 449, ha esteso l’indennizzo di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, agli agenti e rappresentanti di commercio, nonché agli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
L'indennizzo spetta ai soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
L’articolo 19-ter novellato dalla legge n. 147 del 2013 ha ricompreso, nel periodo per la maturazione dei requisiti per l’indennizzo, anche quello previsto dalla formulazione previgente, che andava dal 1.1.2009 al 31.12.2011.
Pertanto, dal 1° gennaio 2014, possono presentare domanda di indennizzo:
Resta fermo, peraltro, che la decorrenza degli indennizzi concessi ai soggetti di cui alle lett. a) e b) in base alle disposizioni oggetto del presente messaggio, in presenza dei requisiti di legge, non potrà essere antecedente al 1° febbraio 2014, primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore della legge.
Per quanto riguarda requisiti, condizioni di accesso, importo nonché incompatibilità ed utilizzazione dei periodi di erogazione dell’indennizzo ai fini pensionistici, si richiamano le istruzioni fornite con circolari n. 111 del 25 maggio 1996 e n. 20 del 21 gennaio 2002.