Assegno privilegiato di invalidità e pensione privilegiata di inabilità

(art.6 legge 222/1984)

L'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti ha diritto all'assegno di invalidità ed alla pensione di inabilità, di cui ai precedenti artt. 1 e 2, anche in mancanza dei requisiti di cui all'art. 4.


Requisiti sanitari

Il diritto all'assegno privilegiato d'invalidità e alla pensione privilegiata di inabilità è condizionato alla circostanza che l'invalidità e l'inabilità risultino riconducibili - con nesso diretto di causalità (si richiama, in proposito, la circ. n. 53596 AGO del 18 novembre 1983)- al servizio prestato dall'assicurato nel corso di un rapporto di lavoro soggetto all'obbligo assicurativo per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.


Requisiti di assicurazione e di contribuzione

L'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ha diritto all'assegno privilegiato di invalidità e alla pensione privilegiata di inabilità anche in mancanza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti per il diritto alle analoghe prestazione ordinarie. Qualora in sede di istruttoria di una domanda d'assegno o di pensione privilegiata venga accertata l'esistenza dei requisiti per l'assegno o la pensione ordinaria potrà farsi luogo alla liquidazione d'ufficio di queste ultime prestazioni prescindendo dalla circostanza che l'invalidità o l'inabilità risultino in rapporto causale diretto con finalità di servizio (circ. 216/83).


Cause di esclusione

Il diritto all'assegno privilegiato di invalidità e quello alla pensione privilegiata d'inabilita' non possono essere riconosciuti quanto dall'evento che ha determinato l'insorgenza dell'invalidità o dell'inabilità derivi il diritto a rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ovvero a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale o assistenziale a

carico dello Stato e di altri Enti pubblici . Va notato, al riguardo, che pur rivestendo natura previdenziale, l'assegno privilegiato di invalidità e la pensione privilegiata di inabilità non spettano qualora dall'evento invalidante o inabilitante derivi il diritto a trattamenti di natura non soltanto previdenziale ma anche assistenziale e questo indipendentemente dall'importo del trattamento che, purché continuativo e a carico dello Stato o di altri Enti pubblici, esclude il diritto alle prestazioni in parola.


Abrogazione dell'art. 12 della legge 21 luglio 1965, n. 903

L'art. 6, comma 3, della legge n. 222 abroga espressamente le disposizioni in materia di pensione privilegiata contenute nell'art. 12 della legge 21 luglio 1965, n. 903.


Misura della pensione privilegiata di inabilità e dell'assegno privilegiato di invalidità

Per la misura si rimanda alle norme specifiche dell'AOI e della pensione ordinaria di inabilità


Pens. privil. di inabilità e ass. priv. di invalidità e rendita INAIL

L'incumulabilità prevista dall'articolo 1, comma 43, della legge n. 335 non opera nei casi di liquidazione dell'assegno privilegiato di invalidità, della pensione privilegiata di inabilità e della pensione privilegiata ai superstiti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. A norma dell'art.6 legge 222/84, i trattamenti in parola non sono infatti riconosciuti quando dall'evento che ha determinato l'insorgenza dell'invalidità o dell'inabilità o il decesso, riconducibili con nesso diretto di causalità al servizio prestato dall'assicurato nel corso di un rapporto di lavoro soggetto all'obbligo assicurativo per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, derivi il diritto a rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (circolare n.262 del 3 dicembre 1984 e circolare n. 82 del 10 aprile 1985).

Assegno privilegiato di invalidità e pensione privilegiata di inabilità

(art.6 legge 222/1984)

L'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti ha diritto all'assegno di invalidità ed alla pensione di inabilità, di cui ai precedenti artt. 1 e 2, anche in mancanza dei requisiti di cui all'art. 4.


Requisiti sanitari

Il diritto all'assegno privilegiato d'invalidità e alla pensione privilegiata di inabilità è condizionato alla circostanza che l'invalidità e l'inabilità risultino riconducibili - con nesso diretto di causalità (si richiama, in proposito, la circ. n. 53596 AGO del 18 novembre 1983)- al servizio prestato dall'assicurato nel corso di un rapporto di lavoro soggetto all'obbligo assicurativo per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.


Requisiti di assicurazione e di contribuzione

L'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ha diritto all'assegno privilegiato di invalidità e alla pensione privilegiata di inabilità anche in mancanza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti per il diritto alle analoghe prestazione ordinarie. Qualora in sede di istruttoria di una domanda d'assegno o di pensione privilegiata venga accertata l'esistenza dei requisiti per l'assegno o la pensione ordinaria potrà farsi luogo alla liquidazione d'ufficio di queste ultime prestazioni prescindendo dalla circostanza che l'invalidità o l'inabilità risultino in rapporto causale diretto con finalità di servizio (circ. 216/83).


Cause di esclusione

Il diritto all'assegno privilegiato di invalidità e quello alla pensione privilegiata d'inabilita' non possono essere riconosciuti quanto dall'evento che ha determinato l'insorgenza dell'invalidità o dell'inabilità derivi il diritto a rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ovvero a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale o assistenziale a

carico dello Stato e di altri Enti pubblici . Va notato, al riguardo, che pur rivestendo natura previdenziale, l'assegno privilegiato di invalidità e la pensione privilegiata di inabilità non spettano qualora dall'evento invalidante o inabilitante derivi il diritto a trattamenti di natura non soltanto previdenziale ma anche assistenziale e questo indipendentemente dall'importo del trattamento che, purché continuativo e a carico dello Stato o di altri Enti pubblici, esclude il diritto alle prestazioni in parola.


Abrogazione dell'art. 12 della legge 21 luglio 1965, n. 903

L'art. 6, comma 3, della legge n. 222 abroga espressamente le disposizioni in materia di pensione privilegiata contenute nell'art. 12 della legge 21 luglio 1965, n. 903.


Misura della pensione privilegiata di inabilità e dell'assegno privilegiato di invalidità

Per la misura si rimanda alle norme specifiche dell'AOI e della pensione ordinaria di inabilità


Pens. privil. di inabilità e ass. priv. di invalidità e rendita INAIL

L'incumulabilità prevista dall'articolo 1, comma 43, della legge n. 335 non opera nei casi di liquidazione dell'assegno privilegiato di invalidità, della pensione privilegiata di inabilità e della pensione privilegiata ai superstiti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. A norma dell'art.6 legge 222/84, i trattamenti in parola non sono infatti riconosciuti quando dall'evento che ha determinato l'insorgenza dell'invalidità o dell'inabilità o il decesso, riconducibili con nesso diretto di causalità al servizio prestato dall'assicurato nel corso di un rapporto di lavoro soggetto all'obbligo assicurativo per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, derivi il diritto a rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (circolare n.262 del 3 dicembre 1984 e circolare n. 82 del 10 aprile 1985).