Dovendo ricondurre il significato delle parole “riconoscimento della prestazione” ad una specifica vicenda del rapporto previdenziale si deve far riferimento alla prima liquidazione del trattamento pensionistico, quale momento in cui il rapporto contributivo dà luogo all’erogazione della prestazione.
Ai sensi di quanto disposto dal comma 6 del citato articolo 47, il termine decadenziale decorre qualora il provvedimento di prima liquidazione non riconosca integralmente quanto spetta al pensionato.
Poiché la decadenza di cui alla citata disposizione è relativa alla proposizione dell’azione giudiziaria, se ne deduce che essa ha ad oggetto esclusivamente provvedimenti di prima liquidazione in relazione ai quali è possibile astrattamente far rilevare profili di illegittimità dinanzi agli organi giudiziari.
Ne consegue che il termine triennale entro il quale azionare la pretesa ad ottenere la liquidazione integrale della prestazione decorre in presenza di provvedimenti di prima liquidazione viziati da:
Pertanto, dal provvedimento di prima liquidazione, anche se definito in via provvisoria – fatti salvi i casi in corso di esame in via di autotutela da parte delle sedi dell’INPS alla data del 6 luglio 2014 - decorre il termine di decadenza dall’azione giudiziaria per ottenere l’integrale riconoscimento della prestazione qualora risulti presente una delle seguenti situazioni:
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Dovendo ricondurre il significato delle parole “riconoscimento della prestazione” ad una specifica vicenda del rapporto previdenziale si deve far riferimento alla prima liquidazione del trattamento pensionistico, quale momento in cui il rapporto contributivo dà luogo all’erogazione della prestazione.
Ai sensi di quanto disposto dal comma 6 del citato articolo 47, il termine decadenziale decorre qualora il provvedimento di prima liquidazione non riconosca integralmente quanto spetta al pensionato.
Poiché la decadenza di cui alla citata disposizione è relativa alla proposizione dell’azione giudiziaria, se ne deduce che essa ha ad oggetto esclusivamente provvedimenti di prima liquidazione in relazione ai quali è possibile astrattamente far rilevare profili di illegittimità dinanzi agli organi giudiziari.
Ne consegue che il termine triennale entro il quale azionare la pretesa ad ottenere la liquidazione integrale della prestazione decorre in presenza di provvedimenti di prima liquidazione viziati da:
Pertanto, dal provvedimento di prima liquidazione, anche se definito in via provvisoria – fatti salvi i casi in corso di esame in via di autotutela da parte delle sedi dell’INPS alla data del 6 luglio 2014 - decorre il termine di decadenza dall’azione giudiziaria per ottenere l’integrale riconoscimento della prestazione qualora risulti presente una delle seguenti situazioni: