Il richiedente l’Assegno, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata della prestazione, deve essere congiuntamente in possesso dei requisiti indicati dal novellato articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo n. 230/2021, come di seguito illustrati.
3.1 Articolo 3, comma 1, lettera a). Cittadinanza e soggiorno
L’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 230/2021 dispone che il richiedente deve essere:
“cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi”.
Ai sensi del novellato articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 230/2021, possono pertanto accedere all’Assegno i seguenti soggetti:
Per effetto delle modifiche introdotte dall’articolo 7-bis del decreto-legge n. 19/2026, l’Assegno assume la qualificazione di prestazione familiare ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (CE) 883/2004 e resta, pertanto, assoggettato alle relative regole di coordinamento tra sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri.
Resta fermo che l’accesso alla prestazione è subordinato alla sussistenza dei presupposti richiesti dalla normativa dell’Unione europea in materia di ingresso e soggiorno, con particolare riferimento per i cittadini di Paesi terzi, al regolamento (UE) 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, nei limiti del relativo ambito di applicazione.
Cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e loro familiari
Nell’ambito del coordinamento delle prestazioni familiari, qualora, per il medesimo periodo e con riguardo ai medesimi figli, sussista il diritto a prestazioni familiari in più Stati membri, occorre individuare lo Stato competente in via prioritaria secondo i criteri stabiliti dall’articolo 68 del regolamento (CE) 883/2004.
In particolare, ai fini dell’applicazione delle regole di priorità:
Individuato lo Stato competente in via prioritaria, l’eventuale diritto alle prestazioni familiari previsto dalla legislazione di un altro Stato membro resta sospeso fino a concorrenza dell’importo dovuto in base alla legislazione prioritaria.
Lo Stato competente in via sussidiaria riconosce, ove spettante, un’integrazione differenziale pari all’eventuale differenza tra l’importo previsto dalla propria legislazione e quello erogato dallo Stato competente in via prioritaria.
La disciplina di coordinamento prevista dal regolamento (CE) 883/2004 si applica anche alla Svizzera e ai Paesi dello Spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), secondo le modalità stabilite dai relativi accordi internazionali e dagli atti di recepimento.
Cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea
Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 230/2021, possono accedere all’Assegno i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, nonché i titolari di permesso unico di lavoro autorizzati allo svolgimento di attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o di permesso di soggiorno per motivi di ricerca che consenta il soggiorno in Italia per un periodo superiore a sei mesi.
Tale requisito temporale è coerente con la disciplina dell’Unione europea che, nell’ambito delle prestazioni familiari, consente agli Stati membri di differenziare il trattamento dei cittadini di Paesi terzi autorizzati a svolgere attività lavorativa per un periodo non superiore a sei mesi.
Resta fermo che, ai fini dell’accesso alla prestazione, devono comunque sussistere tutti gli altri requisiti previsti dalla legge.
Coordinamento con la normativa internazionale
Per i cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea soggetti alla legislazione di sicurezza sociale di uno Stato terzo, nonché per i cittadini di Stati con i quali l’Italia ha stipulato accordi bilaterali o multilaterali in materia di sicurezza sociale, il diritto all’Assegno è accertato in conformità alle disposizioni contenute nei relativi accordi, fermo restando il rispetto del principio volto a evitare l’indebito cumulo di prestazioni. In tale ambito, l’eventuale riferimento contenuto negli accordi internazionali agli assegni familiari o alle prestazioni familiari previgenti non determina, di per sé, l’automatica estensione dell’accordo all’Assegno, istituito dal decreto legislativo n. 230/2021.
3.2 Articolo 3, comma 1, lettera b). Pagamento imposte sui redditi in Italia
L’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 230/2021 dispone che il richiedente deve essere “soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia”. Nel rinviare a quanto previsto dall’articolo 2 del D.P.R. n. 917/1986, secondo cui “soggetti passivi dell’imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato” e, per i non residenti, all’articolo 23 del medesimo D.P.R., si precisa che la locuzione “pagamento dell’imposta sul reddito in Italia” deve essere riferita a un’imposta teoricamente dovuta, determinata al lordo degli oneri deducibili di cui all’articolo 10 del D.P.R. n. 917/1986 e delle detrazioni previste dagli articoli 11, 12 e 13 del medesimo D.P.R.
Il requisito deve ritenersi sussistente anche nei casi in cui l’imposta non sia concretamente dovuta per effetto di disposizioni normative che prevedano l’esclusione o l’esenzione dal pagamento della medesima. Resta fermo che la circostanza che taluni redditi siano esclusi dall’imposizione, esenti da imposta, assoggettati a imposta sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta non ne esclude la rilevanza qualora la normativa ne imponga la considerazione ai fini della determinazione del reddito complessivo del soggetto interessato.
3.3 Articolo 3, comma 1, lettera c). Residenza e domicilio o svolgimento di attività lavorativa e regolarità contributiva
L’articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 230/2021 prevede che il richiedente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata della prestazione, deve essere residente e domiciliato in Italia o, in alternativa, essere titolare di un contratto di lavoro subordinato o esercitare un’attività di lavoro autonomo che comportino l’iscrizione a una gestione previdenziale obbligatoria secondo la legislazione italiana, risultando altresì in regola con il versamento dei contributi previdenziali dovuti ai sensi della normativa vigente.
Lavoratori non residenti in Italia
Per i lavoratori non residenti in Italia, il riconoscimento e l’erogazione dell’Assegno, ove spettante, è commisurato alla durata dell’attività lavorativa svolta nel territorio nazionale, in conformità a quanto previsto dal comma 01 dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 230/2021, introdotto dall’articolo 7-bis del decreto-legge n. 19/2026. Resta fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale di cui al regolamento (CE) 883/2004.
In tali ipotesi, il diritto all’Assegno sussiste limitatamente al periodo in cui risulta integrato il requisito dello svolgimento dell’attività lavorativa in Italia con conseguente iscrizione a una gestione previdenziale obbligatoria ai sensi della legislazione italiana. L’erogazione dell’Assegno permane, pertanto, per il solo periodo di effettivo svolgimento dell’attività lavorativa nel territorio nazionale.
Resta inteso che per i residenti la prestazione è dovuta per tutto il periodo di durata della residenza in Italia, a prescindere dai giorni di effettiva permanenza sul territorio dello Stato quando essi non incidono sulla permanenza dei requisiti della residenza.
Regolarità contributiva
Con riferimento all’attività di lavoro autonomo è altresì richiesto il requisito della regolarità contributiva, che deve intendersi sussistente qualora risultino adempiuti gli obblighi contributivi previsti dalla legislazione italiana o non siano riscontrate omissioni contributive tali da escludere l’effettivo assoggettamento del lavoratore alla normativa italiana in materia di sicurezza sociale.
Il richiedente l’assegno unico e universale, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, deve congiuntamente essere in possesso di requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno, così come specificato all’articolo 3 del decreto legislativo n. 230/2021 e come di seguito descritti.
3.1 Articolo 3, comma 1, lettera a): cittadinanza e soggiorno
All’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo in commento è stabilito che il richiedente debba “essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi”.
Ai fini della corretta individuazione dei requisiti soggettivi di cui al citato articolo 3, comma 1, tenuto conto di quanto previsto della direttiva 2011/98/UE (attuata con il D.lgs 4 marzo 2014, n. 40), dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” (di seguito T.U.), nonché di tutte le ulteriori disposizioni di seguito citate, sono inclusi tra i soggetti potenziali beneficiari della misura:
Con riferimento ai “familiari”di cittadini dell’Unione europea (UE), sono inclusi nella disciplina dell’assegno unico e universale, i titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero i titolari di carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente (cfr. gli artt. 10 e 17 del D.lgs 6 febbraio 2007, n. 30). Sono inoltre inclusi nel beneficio in commento i familiari extra UE di cittadini stranieri che siano titolari di un permesso di soggiorno per ricongiungimento al familiare (cfr. gli articoli 29 e 30 del T.U.).
3.2 Articolo 3, comma 1, lettera b): pagamento imposte sui redditi in Italia
Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 230/2021, il richiedente deve essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia. Al riguardo, si fa rinvio a quanto previsto dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), secondo cui “soggetti passivi dell’imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato”. Al riguardo, si precisa che la locuzione “pagamento dell’imposta sul reddito in Italia”deve essere intesa con riferimento a un’imposta dovuta al lordo degli oneri deducibili (ai sensi dell’art. 10 del TUIR) e delle detrazioni di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo TUIR ed è verificata anche nei casi di esclusione o esenzione dal pagamento dell’imposta previsti dall’ordinamento.
3.3 Articolo 3, comma 1, lettere c) e d): residenza e domicilio
Tra i requisiti soggettivi da verificarsi in capo al soggetto richiedente per la prestazione sono ricomprese la residenza e il domicilio al momento della domanda e per tutta la durata della prestazione.
La valutazione in merito alla eventuale applicabilità alla nuova misura di accordi bilaterali e multilaterali stipulati dall’Italia in tema di sicurezza sociale, nonché delle regole dettate dal regolamento (CE) n. 883/2004 sono attualmente oggetto di un approfondimento specifico e, pertanto, la disciplina del nuovo assegno unico e universale al momento trova applicazione limitatamente ai richiedenti residenti in Italia per i figli che fanno parte del nucleo ISEE.
Con riferimento all’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 230/2021, la norma stabilisce l’alternatività tra il requisito della residenza di durata almeno biennale anche non continuativa e il contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
Al riguardo, tale requisito sussiste e dà diritto all’assegno per l’intero anno qualora il contratto di lavoro a tempo determinato sia in essere al momento della presentazione della domanda e abbia una durata di almeno sei mesi nell’anno di riferimento della domanda medesima.