L’articolo 11 dei Regolamenti n. 157 e n. 158 disciplina la cumulabilità degli assegni straordinari con il reddito da lavoro.
In particolare, il comma 1 prevede che l’assegno straordinario è incompatibile con i redditi da attività lavorativa, dipendente o autonoma, prestata a favore di soggetti (ad esempio banche, concessionari della riscossione, altri soggetti operanti nell’ambito creditizio o finanziario, ivi compresi quelli operanti nel campo degli strumenti finanziari, nonché dei fondi comuni e servizi di investimento) che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro dell’interessato. Il comma 2 prevede che per i periodi di svolgimento di tali attività viene sospesa l’erogazione dell’assegno e il versamento dei contributi figurativi.
Il comma 3 prevede che l’assegno straordinario è cumulabile con i redditi da attività lavorativa dipendente prestata a favore di soggetti che non svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro dell’interessato fino a concorrenza dell’ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita in servizio. Il versamento dei contributi figurativi è corrispondentemente ridotto.
Il comma 5 prevede che l’assegno straordinario è cumulabile con i redditi da lavoro autonomo derivante da attività prestata a favore di soggetti che non svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro dell’interessato, per la parte corrispondente al trattamento minimo di pensione più la metà della parte eccedente detto trattamento. Il versamento dei contributi figurativi è corrispondentemente ridotto.
L’articolo 11 dei Regolamenti n. 157 e n. 158 – contenente il Regolamento per l’istituzione del Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale dipendente dalle imprese di credito ordinario - contiene una serie di disposizioni in materia di fruizione, da parte dei lavoratori aventi diritto, dell’assegno straordinario di cui all’art.5, comma 1, lettera b, dello stesso D.M. 158 e di contestuale svolgimento di attività lavorativa.
In particolare il comma 1 e il comma 3 dell’art.11 disciplinano rispettivamente i casi di incompatibilità e di cumulo tra detto assegno straordinario e il reddito da lavoro prodotto in costanza di fruizione dell’assegno stesso.
L’esatta interpretazione e/o applicazione delle disposizioni in parola ha determinato una serie di dubbi e problematiche da parte degli uffici INPS, dei lavoratori interessati e delle imprese di credito destinatarie del D.M. 158/2000.
Tali problematiche sono state sottoposte all’esame del Comitato Amministratore nella seduta tenutasi il 13.11 u.s. affinché assumesse in merito le decisioni di propria competenza ai sensi dell’art.4 del D.M. 158.
Il Comitato – nel riservarsi di approfondire e definire in successive sedute le ulteriori problematiche connesse con l’attuazione della normazione contenuta nell’articolo 11- ha approvato i criteri applicativi di seguito indicati.
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L’articolo 11 dei Regolamenti n. 157 e n. 158 disciplina la cumulabilità degli assegni straordinari con il reddito da lavoro.
In particolare, il comma 1 prevede che l’assegno straordinario è incompatibile con i redditi da attività lavorativa, dipendente o autonoma, prestata a favore di soggetti (ad esempio banche, concessionari della riscossione, altri soggetti operanti nell’ambito creditizio o finanziario, ivi compresi quelli operanti nel campo degli strumenti finanziari, nonché dei fondi comuni e servizi di investimento) che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro dell’interessato. Il comma 2 prevede che per i periodi di svolgimento di tali attività viene sospesa l’erogazione dell’assegno e il versamento dei contributi figurativi.
Il comma 3 prevede che l’assegno straordinario è cumulabile con i redditi da attività lavorativa dipendente prestata a favore di soggetti che non svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro dell’interessato fino a concorrenza dell’ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita in servizio. Il versamento dei contributi figurativi è corrispondentemente ridotto.
Il comma 5 prevede che l’assegno straordinario è cumulabile con i redditi da lavoro autonomo derivante da attività prestata a favore di soggetti che non svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro dell’interessato, per la parte corrispondente al trattamento minimo di pensione più la metà della parte eccedente detto trattamento. Il versamento dei contributi figurativi è corrispondentemente ridotto.
L’articolo 11 dei Regolamenti n. 157 e n. 158 – contenente il Regolamento per l’istituzione del Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale dipendente dalle imprese di credito ordinario - contiene una serie di disposizioni in materia di fruizione, da parte dei lavoratori aventi diritto, dell’assegno straordinario di cui all’art.5, comma 1, lettera b, dello stesso D.M. 158 e di contestuale svolgimento di attività lavorativa.
In particolare il comma 1 e il comma 3 dell’art.11 disciplinano rispettivamente i casi di incompatibilità e di cumulo tra detto assegno straordinario e il reddito da lavoro prodotto in costanza di fruizione dell’assegno stesso.
L’esatta interpretazione e/o applicazione delle disposizioni in parola ha determinato una serie di dubbi e problematiche da parte degli uffici INPS, dei lavoratori interessati e delle imprese di credito destinatarie del D.M. 158/2000.
Tali problematiche sono state sottoposte all’esame del Comitato Amministratore nella seduta tenutasi il 13.11 u.s. affinché assumesse in merito le decisioni di propria competenza ai sensi dell’art.4 del D.M. 158.
Il Comitato – nel riservarsi di approfondire e definire in successive sedute le ulteriori problematiche connesse con l’attuazione della normazione contenuta nell’articolo 11- ha approvato i criteri applicativi di seguito indicati.