Per il diritto alla pensione di vecchiaia sono previsti i seguenti requisiti:
In alternativa al requisito di 57 anni di età può accedere alla pensione di vecchiaia il lavoratore che faccia valere 40 anni di contribuzione. Ai fini del computo di detta anzianità non concorrono le anzianità derivanti dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi e la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5.
Ai fini del requisito di 5 anni di contribuzione effettiva si precisa che è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione quindi di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.
Pertanto per essere ammessi a fruire della pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, i lavoratori assicurati dal 1° gennaio 1996 ovvero i lavoratori che hanno esercitato l'opzione debbono far valere complessivamente almeno 5 anni di contribuzione effettiva.
Alla pensione in parola, in quanto liquidata con il sistema contributivo, non si applicano le disposizioni sull'integrazione al minimo.
Eccezioni per l'acquisizione del diritto o per il calcolo della pensione di vecchiaia contributiva
L'art. 1 comma 40 della legge 335/95 prevede i seguenti periodi di accredito figurativo nel caso di pensione liquidata esclusivamente secondo il sistema contributivo:
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Per il diritto alla pensione di vecchiaia sono previsti i seguenti requisiti:
In alternativa al requisito di 57 anni di età può accedere alla pensione di vecchiaia il lavoratore che faccia valere 40 anni di contribuzione. Ai fini del computo di detta anzianità non concorrono le anzianità derivanti dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi e la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5.
Ai fini del requisito di 5 anni di contribuzione effettiva si precisa che è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione quindi di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.
Pertanto per essere ammessi a fruire della pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, i lavoratori assicurati dal 1° gennaio 1996 ovvero i lavoratori che hanno esercitato l'opzione debbono far valere complessivamente almeno 5 anni di contribuzione effettiva.
Alla pensione in parola, in quanto liquidata con il sistema contributivo, non si applicano le disposizioni sull'integrazione al minimo.
Eccezioni per l'acquisizione del diritto o per il calcolo della pensione di vecchiaia contributiva
L'art. 1 comma 40 della legge 335/95 prevede i seguenti periodi di accredito figurativo nel caso di pensione liquidata esclusivamente secondo il sistema contributivo: