La pensione di inabilità in argomento è reversibile in favore dei superstiti del pensionato. Parimenti la pensione di inabilità è reversibile in favore dei superstiti dell’assicurato che, in possesso del requisito sanitario e di quello contributivo, deceda durante l’iter facente seguito alla presentazione della domanda di pensione di inabilità. La pensione di reversibilità è cumulabile con la rendita ai superstiti erogata dall’INAIL per una delle patologie elencate nell’articolo 1, comma 250, della legge n. 232 del 2016.
Si chiarisce che ai sensi dell’articolo 1, comma 250, della legge n. 232 del 2016 non è prevista la possibilità in favore dei superstiti dell’iscritto di presentare istanza per il riconoscimento della prestazione pensionistica in argomento.
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La pensione di inabilità in argomento è reversibile in favore dei superstiti del pensionato. Parimenti la pensione di inabilità è reversibile in favore dei superstiti dell’assicurato che, in possesso del requisito sanitario e di quello contributivo, deceda durante l’iter facente seguito alla presentazione della domanda di pensione di inabilità. La pensione di reversibilità è cumulabile con la rendita ai superstiti erogata dall’INAIL per una delle patologie elencate nell’articolo 1, comma 250, della legge n. 232 del 2016.
Si chiarisce che ai sensi dell’articolo 1, comma 250, della legge n. 232 del 2016 non è prevista la possibilità in favore dei superstiti dell’iscritto di presentare istanza per il riconoscimento della prestazione pensionistica in argomento.