Nulla è innovato per quanto concerne i casi di decesso di assicurato il cui trattamento pensionistico sarebbe stato liquidato nel sistema retributivo o misto.
Infatti al coniuge del lavoratore deceduto o, in mancanza, ai figli che si trovano nelle condizioni richieste dalla legge, spetta una indennità rapportata all'ammontare dei contributi versati (L. 04.04.1952, n. 218, art. 13) se:
La domanda per ottenere l'indennità in parola deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di morte del lavoratore assicurato (Messaggio 4904 del 14.10.1986).
Per la determinazione del diritto all’indennità per morte si computano tutti i contributi utili per il diritto alla pensione compresi i contributi dovuti e non versati ed i contributi figurativi e l’importo dell’indennità e' pari a 45 volte l'ammontare dei contributi base IVS versati in favore dell'assicurato, o accreditati per periodi di servizio militare prestato durante la guerra 1915/1918 e non può essere inferiore ad euro 22,31 (lire 43.200) né superiore ad euro 66,93 (lire 129.600). ("Atti Ufficiali", Supplemento al mese di luglio 1992, Norme Coordinate e circolare n. 234 del 25 agosto 1995).
Visite: 8953
Nulla è innovato per quanto concerne i casi di decesso di assicurato il cui trattamento pensionistico sarebbe stato liquidato nel sistema retributivo o misto.
Infatti al coniuge del lavoratore deceduto o, in mancanza, ai figli che si trovano nelle condizioni richieste dalla legge, spetta una indennità rapportata all'ammontare dei contributi versati (L. 04.04.1952, n. 218, art. 13) se:
La domanda per ottenere l'indennità in parola deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di morte del lavoratore assicurato (Messaggio 4904 del 14.10.1986).
Per la determinazione del diritto all’indennità per morte si computano tutti i contributi utili per il diritto alla pensione compresi i contributi dovuti e non versati ed i contributi figurativi e l’importo dell’indennità e' pari a 45 volte l'ammontare dei contributi base IVS versati in favore dell'assicurato, o accreditati per periodi di servizio militare prestato durante la guerra 1915/1918 e non può essere inferiore ad euro 22,31 (lire 43.200) né superiore ad euro 66,93 (lire 129.600). ("Atti Ufficiali", Supplemento al mese di luglio 1992, Norme Coordinate e circolare n. 234 del 25 agosto 1995).