Il comma 4 dell’articolo 69 della legge 388/2000 stabilisce che, a far tempo dal 1° gennaio 2001, la maggiorazione sociale, nei nuovi importi previsti, spetta anche ai titolari di pensioni a carico delle forme esclusive e sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria alle medesime condizioni previste dall’articolo 1 della legge n.544 del 1988.
Con riferimento ai Fondi gestiti dall’Istituto si precisa che la maggiorazione sociale può essere attribuita, sussistendone le condizioni, ai titolari di pensione a carico del Fondo Volo, del Fondo Dazio e dei soppressi Fondi Elettrici e Telefonici (i quali conservano la disciplina propria dei Fondi sostitutivi), nonché ai titolari di pensione a carico del Fondo speciale pensioni dipendenti dalla FF.SS. Spa.
Non spetta
La maggiorazione sociale non spetta su queste categorie di pensione:
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Il comma 4 dell’articolo 69 della legge 388/2000 stabilisce che, a far tempo dal 1° gennaio 2001, la maggiorazione sociale, nei nuovi importi previsti, spetta anche ai titolari di pensioni a carico delle forme esclusive e sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria alle medesime condizioni previste dall’articolo 1 della legge n.544 del 1988.
Con riferimento ai Fondi gestiti dall’Istituto si precisa che la maggiorazione sociale può essere attribuita, sussistendone le condizioni, ai titolari di pensione a carico del Fondo Volo, del Fondo Dazio e dei soppressi Fondi Elettrici e Telefonici (i quali conservano la disciplina propria dei Fondi sostitutivi), nonché ai titolari di pensione a carico del Fondo speciale pensioni dipendenti dalla FF.SS. Spa.
Non spetta
La maggiorazione sociale non spetta su queste categorie di pensione: