Spetta ai ciechi parziali ventesimisti al solo titolo della minorazione, non collegata a limiti di reddito e ad età.
Cittadinanza italiana e residenza nel territorio nazionale (msg.20966/2013)
Cittadini stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del Comune di residenza (Dlgs n. 30/2007);
Per i cittadini extracomunitari: titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno). Ulteriore novità riguardo i cittadini stranieri è l'emanazione del d.lgs. 8 gennaio 2007 n. 3, che recepisce una Direttiva Comunitaria del 2003 (Direttiva/2003/109CE), in favore di cittadini di Paesi terzi "soggiornanti di lungo periodo" (msg. 7742/07). Il Decreto, modificando l'art. 9 del Testo Unico sull'immigrazione, ha introdotto - in sostituzione della Carta di soggiorno - il permesso di soggiorno CE per i cittadini soggiornanti di lungo periodo; il titolo di soggiorno di lungo periodo viene concesso a chi possiede da almeno cinque anni un regolare permesso di soggiorno rilasciato in un paese UE, purché in possesso dei seguenti requisiti:
un periodo minimo di cinque anni (prima erano sei) di permanenza legale ed ininterrotta sul territorio;
un reddito non inferiore all'assegno sociale annuo (requisito rimasto invariato).
L’indennità viene concessa per 12 mensilità.
L’indennità è cumulabile con la pensione e per ottenerla non è necessaria una espressa richiesta da parte dell’interessato.
L' art.40, comma 4, l. 289/2002 (legge finanziaria 2003) dispone che "l’indennità speciale dei ciechi civili ventesimisti sia ridotta di 93 Euro mensili nel periodo per il quale i beneficiari dell’indennità usufruiscono del servizio di accompagnamento".
L'indennità di accompagnamento per gli invalidi civili è compatibile e cumulabile con la pensione e l'indennità speciale per i ciechi parziali (soggetti pluriminorati).
Al contrario degli invalidi civili, per il diritto dei ciechi civili parziali alla corresponsione dell'indennità speciale è irrilevante che l’interessato sia ricoverato gratuitamente.