Requisiti:
L’indennità di accompagnamento è concessa ai ciechi civili assoluti al solo titolo della minorazione, cioè indipendentemente dalle condizioni economiche e dall’età dell’interessato (Legge 28/3/68 n. 406 - Legge 27/5/70 n. 382 - Legge 22/12/79 n. 682 - Legge 21/11/88 n. 508 - Legge 11/10/90 n. 289).
L' art.40, comma 4, l. 289/2002 (legge finanziaria 2003) dispone che "l’indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti prevista dagli articoli 4 e 7 della citata legge n. 382 del 1970 sia ridotta di 93,00 Euro mensili nel periodo per il quale i beneficiari dell’indennità usufruiscono del servizio di accompagnamento (utilizzo degli obiettori di coscienza e dei volontari del servizio civile nazionale)".
Al contrario degli invalidi civili, per i ciechi civili è irrilevante che l’interessato sia ricoverato gratuitamente.
Importo
Semplificazione delle procedure di accertamento del diritto connesse alla maggiore età (art. 25, comma 6 dl 90/2014) (msg.6512/2014) (msg.7382/2014)
Vedi quanto detto per L'indennità di accompagnamento
Incompatibilità
Non è compatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per cause di guerra, di lavoro o di servizio. Resta salva la facoltà di optare per il trattamento più favorevole.
L'indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili è compatibile e cumulabile con le pensioni e le indennità di accompagnamento per i ciechi totali (soggetti pluriminorati).
Minori
Minori ciechi civili assoluti hanno diritto solo all’indennità di accompagnamento.