Il comma 250-ter dispone che il trattamento pensionistico è erogato nei limiti di spesa ivi previsti.
Pertanto le domande di pensione sono accolte entro il limite di spesa di 7,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 13,1 milioni di euro per l’anno 2020, di 12,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 12,3 milioni di euro per l'anno 2022, di 11,7 milioni di euro per l'anno 2023, di 11,1 milioni di euro per l'anno 2024, di 10 milioni di euro per l'anno 2025, di 9,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 8,5 milioni di euro per l'anno 2027 e di 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
Al fine di consentire all’Istituto di monitorare annualmente il rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legge, gli assicurati aventi diritto alla pensione di inabilità in argomento devono presentare all’INPS una domanda per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio.
L’Istituto verifica la sussistenza dei requisiti stabiliti dall’articolo 3 del decreto attuativo e più precisamente il riconoscimento da parte dell’INAIL di una patologia asbesto–correlata ed il requisito contributivo.
La domanda per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio e la domanda di accesso al beneficio (domanda di pensione di inabilità) devono essere presentate in modalità telematica.
L’articolo 4, comma 1, del citato decreto di attuazione prevede che per i soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 2019 “le domande di accesso al beneficio […] devono essere presentate all’INPS entro il 31 dicembre 2019”.
Tenuto conto del decorso del termine sopra indicato, lo stesso è da intendersi differito al 31 marzo 2020.
Entro il medesimo termine dovranno essere presentate le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio da parte dei soggetti che maturano i previsti requisiti entro il 2020.
Si precisa che dal 2021 le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio devono essere presentate entro il 31 marzo di ogni anno.
Contestualmente alla presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio o nelle more della relativa istruttoria, i soggetti interessati possono presentare domanda di accesso al beneficio (domanda di pensione).
Le domande di accesso alla prestazione presentate dalla data del 30 giugno 2019 (data di entrata in vigore della legge n. 58/2019) alla data di pubblicazione del decreto attuativo non devono essere respinte, ma devono essere definite, al fine di provvedere alla liquidazione del trattamento pensionistico nel caso in cui i soggetti risultino in possesso dei prescritti requisiti sanitari e amministrativi previsti dal decreto attuativo e, quindi, destinatari delle disposizioni in argomento.
La norma in esame dispone che i l trattamento pensionistico è erogato nei limiti di spesa ivi previsti. Pertanto le domande di pensione sono accolte entro il limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2017 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.
Al fine di consentire all’Istituto di monitorare annualmente il rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legge, gli assicurati aventi diritto alla pensione di inabilità in argomento devono presentare all’INPS una domanda per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio.
L’Istituto verifica la sussistenza dei requisiti stabiliti dall’articolo 3 del decreto attuativo e più precisamente il riconoscimento, da parte dell’INAIL o di altre amministrazioni competenti come sopra illustrate, di una delle patologie rilevanti di origine professionale ovvero come causa di servizio ed il requisito contributivo.
La domanda per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio e la domanda di accesso al beneficio (domanda di pensione di inabilità) devono essere presentate in modalità telematica.
Termini per la presentazione della domanda
Al riguardo l’INPS con messaggio n. 3249 del 4 agosto 2017 ha chiarito che per l’anno 2017, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto attuativo, le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio devono essere presentate entro e non oltre il 16 settembre 2017.
Pertanto per l’anno 2017 sono prese in esame le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio presentate entro tale data.
Dal 2018 le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio devono essere presentate entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, come disciplinato dall’articolo 4, comma 1, del già citato decreto attuativo.
Contestualmente alla presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio o nelle more della relativa istruttoria, i soggetti interessati possono presentare domanda di accesso al beneficio (domanda di pensione).
Le domande di accesso alla prestazione presentate, ai sensi dell'articolo 1, comma 250, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, precedentemente all’emanazione del decreto attuativo non devono essere respinte, ma tenute in apposita evidenza, al fine di provvedere alla liquidazione del trattamento pensionistico nel caso in cui i soggetti risultino destinatari delle disposizioni in argomento.
Requisiti da possedere all'atto della domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio
Al momento della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio deve sussistere il requisito sanitario certificato dalle amministrazioni competenti. Viceversa il requisito amministrativo può essere maturato entro l’anno di decorrenza della pensione di inabilità in parola.
Tenuto conto che le patologie rilevanti sono riconosciute con apposita certificazione rilasciata dall’INAIL o da altre amministrazioni competenti secondo la normativa vigente come sopra indicate, non occorre sottoporre il richiedente ad ulteriori accertamenti medici. Al riguardo si precisa che la sede dovrà verificare la corrispondenza delle patologie certificate dall’INAIL o dalle altre amministrazioni competenti sopra citate con quelle di cui all’articolo 1, comma 250, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.