Sono pervenute a questa Direzione Centrale, sia dalle Strutture territoriali che dalle associazioni di categoria, diversi quesiti relativi alla legittimità dell’eventuale riconoscimento del trattamento di disoccupazione speciale per l’edilizia, ex articolo 3, della legge n. 451/94 e dell’indennità di mobilità, ex art. 4, comma 1, legge n. 223 del 1991 a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, seguita al termine del trattamento di sostegno del reddito derivante da un contratto di solidarietà difensivo ex lege n. 863 del 1984; ciò sul presupposto che detto ultimo trattamento sia da considerare alla stregua di un trattamento di integrazione salariale straordinario.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali rispondendo al parere proposto sull’argomento dalla scrivente Direzione, con nota del 2 marzo 2015 prot. 40/5226, ha chiarito che vi è una equiparazione del trattamento di integrazione salariale, corrisposto nell’ambito del contratto di solidarietà difensivo, a quello corrisposto nell’ambito della CIGS in base a quanto disposto dall’art. 1, comma 9, della legge n. 223 del 1991 e dall’articolo 1, comma 2 terzo periodo, del decreto legge n. 726 del 1984, convertito in legge n. 863 del 1984, ai sensi del quale il trattamento di integrazione salariale concesso nell’ambito di un contratto di solidarietà difensivo grava sulla contabilità separata dei trattamenti straordinari della Cassa Integrazione Guadagni.
Precisa ancora il Ministero che l’interpretazione analogica si fonda anche sul principio del favor lavoratoris che impone di non adottare criteri discriminatori nei confronti dei lavoratori, garantendo agli stessi parità di trattamento nelle ipotesi in cui il licenziamento sia avvenuto in momenti diversi, sia pure nell’ambito di un unico processo di ridimensionamento aziendale, legato a interventi concomitanti o senza soluzione di continuità di CIGS e di mobilità.
Pertanto, alla luce di tale equiparazione, il Ministero ha ulteriormente chiarito in merito ai quesiti proposti dall’Istituto che:
Premesso quanto sopra, le Strutture territoriali dell’Istituto dovranno applicare i principi esposti a tutti i rapporti ancora pendenti tra l’assicurato e l’Inps.
Ai rapporti ormai irreversibilmente esauriti, in ragione dell’intervenuto giudicato che ha fissato definitivamente la regola iuris da applicare al caso concreto oggetto di contenzioso, oppure per effetto della loro consolidata intangibilità ascrivibile all’avveramento della prescrizione estintiva decennale o all’avveramento della decadenza sostanziale, non saranno applicati i richiamati principi.
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Sono pervenute a questa Direzione Centrale, sia dalle Strutture territoriali che dalle associazioni di categoria, diversi quesiti relativi alla legittimità dell’eventuale riconoscimento del trattamento di disoccupazione speciale per l’edilizia, ex articolo 3, della legge n. 451/94 e dell’indennità di mobilità, ex art. 4, comma 1, legge n. 223 del 1991 a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, seguita al termine del trattamento di sostegno del reddito derivante da un contratto di solidarietà difensivo ex lege n. 863 del 1984; ciò sul presupposto che detto ultimo trattamento sia da considerare alla stregua di un trattamento di integrazione salariale straordinario.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali rispondendo al parere proposto sull’argomento dalla scrivente Direzione, con nota del 2 marzo 2015 prot. 40/5226, ha chiarito che vi è una equiparazione del trattamento di integrazione salariale, corrisposto nell’ambito del contratto di solidarietà difensivo, a quello corrisposto nell’ambito della CIGS in base a quanto disposto dall’art. 1, comma 9, della legge n. 223 del 1991 e dall’articolo 1, comma 2 terzo periodo, del decreto legge n. 726 del 1984, convertito in legge n. 863 del 1984, ai sensi del quale il trattamento di integrazione salariale concesso nell’ambito di un contratto di solidarietà difensivo grava sulla contabilità separata dei trattamenti straordinari della Cassa Integrazione Guadagni.
Precisa ancora il Ministero che l’interpretazione analogica si fonda anche sul principio del favor lavoratoris che impone di non adottare criteri discriminatori nei confronti dei lavoratori, garantendo agli stessi parità di trattamento nelle ipotesi in cui il licenziamento sia avvenuto in momenti diversi, sia pure nell’ambito di un unico processo di ridimensionamento aziendale, legato a interventi concomitanti o senza soluzione di continuità di CIGS e di mobilità.
Pertanto, alla luce di tale equiparazione, il Ministero ha ulteriormente chiarito in merito ai quesiti proposti dall’Istituto che:
Premesso quanto sopra, le Strutture territoriali dell’Istituto dovranno applicare i principi esposti a tutti i rapporti ancora pendenti tra l’assicurato e l’Inps.
Ai rapporti ormai irreversibilmente esauriti, in ragione dell’intervenuto giudicato che ha fissato definitivamente la regola iuris da applicare al caso concreto oggetto di contenzioso, oppure per effetto della loro consolidata intangibilità ascrivibile all’avveramento della prescrizione estintiva decennale o all’avveramento della decadenza sostanziale, non saranno applicati i richiamati principi.