Il diritto all'indennità si prescrive nel termine massimo di due anni dalla data di termine del richiamo alle armi. (Art 7 Legge 10 giugno 1940 n. 653)
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Il diritto all'indennità si prescrive nel termine massimo di due anni dalla data di termine del richiamo alle armi. (Art 7 Legge 10 giugno 1940 n. 653)