Richiamo alle armi

Prescrizione

Il diritto all'indennità si prescrive nel termine massimo di due anni dalla data di termine del richiamo alle armi. (Art 7 Legge 10 giugno 1940 n. 653)

Richiamo alle armi

Prescrizione

Il diritto all'indennità si prescrive nel termine massimo di due anni dalla data di termine del richiamo alle armi. (Art 7 Legge 10 giugno 1940 n. 653)