Riduzione contributiva per i lavoratori autonomi pensionati ultrasessantacinquenni

Destinatari della riduzione

Vedi messaggio 1167/2020

(msg.1167/2020)

L'articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel disciplinare, con effetto dal 1° gennaio 1998, aumenti delle aliquote contributive per le gestioni pensionistiche degli artigiani, commercianti e coltivatori diretti, mezzadri e coloni, ha disposto che, per i lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni dell'INPS e con più di 65 anni di età, il contributo previdenziale può essere, a richiesta, applicato nella misura della metà e che per i lavoratori per i quali la pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema retributivo il relativo supplemento è, corrispondentemente, ridotto della metà.
All’epoca dell’introduzione della disposizione normativa l’Istituto ha fornito, con la Circolare 175 del 29 luglio 1998, le prime istruzioni relative alla liquidazione dei supplementi di pensione nei confronti dei lavoratori autonomi che hanno fruito della riduzione del contributo previdenziale, individuando i destinatari del beneficio.
Stanno pervenendo da sedi, utenti e patronati diverse richieste di chiarimento in merito alla platea dei destinatari della disposizione in parola e, in particolare, sulla fruibilità del beneficio anche da parte dei soggetti nei cui confronti sia erogata una pensione con il sistema di calcolo contributivo tenuto conto che la liquidazione di tali tipologie di pensione è sempre più frequente rispetto all’epoca di emanazione della legge n. 449 del 1997.


Sulla questione è stato interessato il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che, con nota del 12.09.2019 prot. n.0009191, ha espresso l’avviso che l’agevolazione contributiva spetti ai soli titolari di pensione calcolata con il sistema retributivo o misto, poiché “un’estensione del beneficio in parola anche ai titolari di pensione contributiva necessita di un intervento legislativo sulla norma in esame”.
Stante il parere espresso dal Dicastero, con il presente messaggio si riassumono le istruzioni date dall’Istituto per fornire una guida che orienti, in maniera uniforme, le attività delle strutture nell’individuazione dei destinatari della disposizioni in esame.


Destinatari dell’agevolazione - criteri di individuazione

Al fine di accertare se sussistono le condizioni previste dalla legge per usufruire della riduzione contributiva in parola è necessario verificare:

  1. la tipologia di pensione di cui è titolare l’ultrasessantacinquenne che richiede il beneficio;
  2. il fondo/gestione a carico del quale è liquidata la pensione;
  3. il sistema di calcolo con cui il suddetto trattamento è liquidato;
  4. l’eventuale godimento di altre agevolazioni contributive.

Tipologia di pensione
In merito all’accertamento di cui al punto a), le indicazioni contenute nelle circolari n. 33 del 15 febbraio 1999 e n. 98 del 9 giugno 2003, paragrafo 2) hanno chiarito che devono ritenersi esclusi dal beneficio in parola i titolari di pensione di reversibilità. Possono richiedere il beneficio della riduzione contributiva i titolari di trattamento pensionistico diretto conseguito anche in regime di convenzione internazionale; sono altresì ammessi i titolari di pensione supplementare.
L’ammissione all’agevolazione contributiva può essere richiesta anche dai titolari di assegno ordinario di invalidità, stante la natura di trattamento pensionistico.


Fondo/gestione a carico del quale è liquidata la pensione
Riguardo alla verifica di cui al punto b), si fa presente che l’articolo 59, comma 15, della legge n. 449 del 1997 prevede che la contribuzione da autonomo, successiva alla decorrenza della pensione di cui è titolare l’ultrasessantacinquenne e per la quale il medesimo abbia usufruito della riduzione contributiva di cui alla legge in oggetto, dia luogo ad un supplemento di pensione. Sulla scorta dell’interpretazione letterale e sistematica delle disposizioni che regolano la materia e considerata la riduzione, nella misura del 50%, del supplemento di pensione previsto dalla norma in esame, possono usufruire della riduzione contributiva tutti i soggetti titolari di pensione, come sopra indicate, liquidate a carico di fondi/gestioni rispetto ai quali la legge prevede la possibilità di liquidare un supplemento per la contribuzione versata, come lavoratore autonomo, successivamente alla decorrenza della pensione.
Ciò posto, l’articolo 7, comma 7, della legge n. 155 del 1981, che disciplina il supplemento di pensione per la contribuzione versata nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, stabilisce che lo stesso spetta ai titolari di pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti: Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi (v. circolare n. 259 del 1994, p.1.2).
Conseguentemente, l’Istituto nell’individuare l’ambito di applicazione della riduzione contributiva in parola, nella circolare n. 98 del 2003, ha precisato che” possono chiedere che venga ridotto della metà il contributo da versare alla gestione degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei lavoratori autonomi dell’agricoltura, i lavoratori autonomi titolari di pensione a carico delle relative gestioni previdenziali o dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, sempreché abbiano compiuto i 65 anni di età”.
Ciò premesso, a titolo esemplificativo, può richiedere l’agevolazione contributiva oltre che il titolare di pensione a carico di una delle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi o del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, anche il titolare di una pensione da liquidare agli ex dipendenti degli Enti pubblici creditizi (BANC); queste ultime, infatti, in seguito alla soppressione di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, sono pensioni a carico di una gestione speciale in seno all’AGO rispetto alle quali è prevista la possibilità di concedere supplementi per contribuzione versata nell’AGO successivamente al pensionamento.
Analogamente, il beneficio è applicabile anche ai pensionati ultrasessantacinquenni del soppresso fondo ex INPDAI confluito, dal 1° gennaio 2003, ai sensi dell’articolo 42 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con evidenza contabile separata, nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti (vedi circolare n. 90 del 2004 e messaggio 5002 del 2014). Ai pensionati del predetto fondo, con decorrenza dal 1° gennaio 2003, si applica la disciplina degli iscritti al FPLD.
Riguardo all’applicabilità del beneficio ai titolari di pensione del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia (TT), si fa presente che la stessa è possibile solo per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia assunto dal 1.1.2000, in quanto lo stesso è iscritto al FPLD e ad esso si applica la relativa normativa, compresa quella dei supplementi Ago. Agli iscritti in data antecedente hanno continuato ad applicarsi le regole previste dalla normativa vigente presso il soppresso fondo e pertanto ad essi non spetta il supplemento per la contribuzione versata nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi successivamente al pensionamento.
Sono invece esclusi, come chiarito con messaggio n.20028 del 5 dicembre 2012, su concorde parere dei Ministeri vigilanti, gli ultrasessantacinquenni titolari di pensione nelle gestioni ex Ipost, ex Inpdap ed ex Enpals. In relazione a nessuna delle pensioni liquidate a carico dei predetti enti, infatti, è possibile riconoscere un supplemento di pensione per successiva contribuzione versata nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
Il fondo per i dipendenti delle ferrovie dello Stato (FFSS) è, a tutt’oggi un fondo esclusivo dell’assicurazione generale obbligatoria; il termine “speciale” è contenuto nella denominazione del fondo istituito presso l’INPS che ha conservato, per espressa disposizione di legge (comma 3, art. 43 legge 488/99), tutte le caratteristiche del soppresso fondo. Per le prestazioni in essere e per quelle da liquidare a carico del suddetto Fondo speciale, si fa riferimento alle norme del Testo Unico approvato con DPR n. 1092 del 1973, e non a quelle per le prestazioni a carico dell’AGO. Ad essi, pertanto, non è riconoscibile un supplemento di pensione per successiva contribuzione versata come lavoratore autonomo; conseguentemente non è applicabile nemmeno il beneficio della riduzione contributiva.


Il sistema di calcolo con cui il trattamento pensionistico è liquidato
Per quanto concerne il punto c), tenuto conto del parere espresso dal Ministero del Lavoro, continuano ad essere esclusi dal beneficio in parola tutti i soggetti, titolari di un trattamento pensionistico che, sebbene rientrante nell’ambito di applicazione della disposizione, sia liquidato col sistema di calcolo contributivo.
Sono esclusi dall’agevolazione contributiva in esame i titolari di pensione a carico della Gestione separata non soltanto in quanto ai titolari di pensione a carico della predetta gestione, in base alle disposizioni vigenti, non è liquidabile un supplemento di pensione per eventuali contributi versati, successivamente alla decorrenza della pensione, nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, ma anche perché i trattamenti a carico della predetta gestione sono calcolati interamente con il sistema contributivo.
Parimenti escluse dalla riduzione sono le donne titolari di trattamento pensionistico conseguito esercitando la c.d. “opzione donna” di cui all’articolo 16 del DL 4 del 2019, tenuto conto che la predetta pensione, per disposizione di legge, è calcolata col sistema contributivo.
Risulta evidente che la verifica di cui al presente punto c) è dirimente e travolge gli esiti di quelle di cui ai precedenti punti.


Eventuale godimento di altre agevolazioni contributive
In relazione al punto d), si precisa che, in base a quanto stabilito dall’art. 1, commi 80 e 81, della legge 24 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) riformulato dall’articolo 1, comma 111, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), vanno esclusi dall’ambito di applicazione dell’articolo 59 in argomento, per il periodo di durata dell’adesione, i lavoratori autonomi, anche i titolari di trattamento pensionistico che hanno aderito al regime previdenziale agevolato di cui al comma 76 della medesima legge (Circolare Inps n. 29 del 10 febbraio 2015).


2.Applicabilità del beneficio ai titolari di trattamenti conseguiti con istituti di cumulo dei periodi assicurativi.
Nella considerazione che il beneficio della riduzione in parola non è concedibile ai titolari di pensione liquidata col sistema di calcolo contributivo, sono esclusi dall’ambito di applicazione della norma i titolari pensione conseguita avvalendosi della facoltà di computo di cui all’articolo 3 del DM n. 282 del 1996 e con il cumulo di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 184 del 1997 in quanto, in entrambi i casi, la liquidazione del trattamento è necessariamente effettuata col sistema di calcolo contributivo.
Per quanto concerne, invece, i titolari di pensione erogata con l’istituto della totalizzazione si cui al decreto legislativo n.42 del 2006 o del cumulo di cui alla legge n. 228 del 2012 e ss.mm.ii. si dovrà preliminarmente verificare il sistema di calcolo con cui il trattamento è stato liquidato.
Nei casi in cui sia stato liquidato col sistema di calcolo misto, in applicazione del criterio esposto al punto b) del presente messaggio, sarà possibile la concessione del beneficio della riduzione contributiva in argomento soltanto se tra le gestioni coinvolte nel cumulo o nella totalizzazione vi siano gestioni che prevedono, ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 155/1981 la possibilità di liquidare un supplemento per la successiva contribuzione versata come autonomo.
Come chiarito, infatti, nel messaggio n. 8959 del 2011 (per quanto concerne la totalizzazione) e al p. 14 della circolare n. 120 del 6.08.2013 (per quanto concerne il cumulo della legge n. 228 del 2012), i contributi accreditati, successivamente alla titolarità di tali tipi di trattamento, presso una delle Gestioni interessate dal cumulo o dalla totalizzazione, danno luogo alla liquidazione del supplemento sempreché in detta gestione sia previsto l’istituto del supplemento. In tale caso il supplemento dovrà essere liquidato secondo le regole della gestione dove risultano accreditati i contributi successivi alla decorrenza della pensione.


3. Riduzione contributiva a titolari di trattamento pensionistico soggetti a sospensione per incumulabilità con redditi da lavoro (pensione anticipata quota 100 o beneficio c.d. precoci).
Chiarimenti.
In presenza di tutti i presupposti, l’autorizzazione può essere concessa ai titolari di trattamento pensionistico soggetti a sospensione per incumulabilità con redditi da lavoro (pensione anticipata quota 100 o beneficio c.d. precoci).
Ciò in quanto l’incumulabilità con i redditi da lavoro autonomo prevista dall’articolo 14, comma 3 del decreto-legge n.4 del 2019 (per le pensioni quota 100) e dal comma 204 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (per il beneficio in favore dei c.d. precoci) comporta solo una sospensione dell’erogazione del trattamento ma non un venir meno della titolarità della pensione stessa. Ne consegue che i contributi versati, successivamente alla decorrenza della pensione, nella gestione speciale dei lavoratori autonomi saranno pagati per intero fino al compimento del 65esimo anno di età, quelli successivi ai 65 anni, ridotti del 50%, su richiesta autorizzata.

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Riduzione contributiva per i lavoratori autonomi pensionati ultrasessantacinquenni

Pensionati ex Ipost - ex Inpdap - ex Enpals

(msg.5002/2014)

Con la circolare n. 69 del 29 marzo 1998 sono state fornite le istruzioni in ordine all’applicazione per coltivatori diretti, coloni e mezzadri, imprenditori agricoli, dell’articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Per effetto della citata norma, a decorrere dal 1° gennaio 1998, il contributo previdenziale dovuto dai lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni dell’INPS può essere, a richiesta, applicato nella misura della metà.

Ai sensi della medesima disposizione il supplemento di pensione erogato ai lavoratori per i quali la pensione è liquidata, in tutto o in parte, con il sistema retributivo è corrispondentemente ridotto della metà.

L’articolo 42 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha disposto dal 1° gennaio 2003 la confluenza nell’INPS dell’Istituto di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), stabilendo, con effetto dalla stessa data, che i titolari di trattamenti pensionistici presso tale Istituto siano iscritti, con evidenza contabile separata, nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

In applicazione della predetta norma è, pertanto, automaticamente esteso, a far data dal 1° gennaio 2003, anche ai pensionati ex INPDAI, ora pensionati INPS, il beneficio previsto per i titolari di pensione che abbiano compiuto sessantacinque anni, consistente nella riduzione del 50 percento dei contributi pensionistici dovuti in qualità di coltivatori diretti, coloni e mezzadri, imprenditori agricoli.

Diversamente da quanto sopra precisato, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 29/0005868/L del 15 novembre 11 2012, su conforme parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha ritenuto non applicabile il beneficio della riduzione contributiva al 50%, previsto dall’art. 59, comma 15 della legge n. 449/97, ai lavoratori autonomi già pensionati delle gestioni ex Ipost, ex Inpdap ed ex Enpals che abbiano compiuto l’età di 65 anni.

Pertanto, la contribuzione dovuta da tali soggetti deve essere riscossa nella sua interezza e le domande volte ad ottenere il beneficio in questione devono essere respinte, ivi comprese quelle già presentate e non ancora definite.

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Riduzione contributiva per i lavoratori autonomi pensionati ultrasessantacinquenni

Pensionati ex-INPDAI

(circ.90/2004)

Con la circolare n. 63 del 17/3/1998 sono state fornite le istruzioni in ordine all’applicazione, nelle gestioni artigiani e commercianti, dell’articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per effetto della citata norma, a decorrere dal 1° gennaio 1998, il contributo previdenziale dovuto dai lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni dell’INPS può essere, a richiesta, applicato nella misura della metà. Ai sensi della medesima disposizione il supplemento di pensione erogato ai lavoratori per i quali la pensione è liquidata, in tutto o in parte, con il sistema retributivo è corrispondentemente ridotto della metà (v. circ. n. 175 del 29/7/1998  e circ. n. 98 del 9/6/2003).

La riduzione riguarda esclusivamente i contributi relativi all’I.V.S. dovuti, sia sul minimale di reddito sia sulla quota eccedente il minimale, dai soli pensionati ultrasessantacinquenni, siano essi titolari d’impresa o collaboratori familiari.


Estensione ai pensionati ex INPDAI artigiani e commercianti

Come noto l’articolo 42 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha disposto dal 1° gennaio 2003 la confluenza nell’INPS dell’Istituto di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), stabilendo, con effetto dalla stessa data, che i titolari di trattamenti pensionistici presso tale Istituto siano iscritti, con evidenza contabile separata, nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

A seguito della predetta norma è pertanto automaticamente esteso, a far data dal 1° gennaio 2003, anche ai pensionati ex INPDAI, ora pensionati INPS, il beneficio previsto per i titolari di pensione che abbiano compiuto sessantacinque anni, consistente nella riduzione del 50 percento dei contributi pensionistici dovuti alle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

A partire dal 1° gennaio 2003 la riduzione può essere richiesta con decorrenza dal mese successivo a quello del compimento del sessantacinquesimo anno.

Si rammenta che sono legittimati alla richiesta del beneficio in parola anche i titolari di assegno d’invalidità, mentre devono ritenersi esclusi dall’ammissione al beneficio i titolari di pensione di reversibilità (v. circolare n. 33 del 15 febbraio 1999).

La richiesta di agevolazione ha effetto a decorrere dal periodo contributivo in corso alla data di presentazione della domanda ed esplica la sua efficacia a tempo indeterminato e sino alla sua eventuale revoca, non deve pertanto essere ripresentata negli anni successivi.

Il beneficio può essere riconosciuto anche per periodi contributivi precedenti la data di presentazione della domanda solo a seguito di formale richiesta da parte degli interessati ed a condizione che non si sia già provveduto alla liquidazione di supplementi di pensione, fermi restando il limite del 1° gennaio 2003 e la sussistenza, per i periodi interessati, dei requisiti dell’età e del pensionamento.

Riguardo alle modalità di richiesta della predetta agevolazione si rimanda alle circolari citate in premessa.

 

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Riduzione contributiva per i lavoratori autonomi pensionati ultrasessantacinquenni

Trasformazione AOI o pensione di invalidità in vecchiaia col calcolo misto

(circ.98/2003)

Se la pensione di vecchiaia deve essere liquidata con il sistema misto, la quota calcolata con il contributivo si determina sommando la parte relativa ai periodi coperti da contribuzione piena con la parte relativa ai periodi coperti da contribuzione ridotta.
La quota da determinare con il sistema contributivo relativa a periodi di contribuzione intera va calcolata moltiplicando il montante individuale, ottenuto sommando i contributi annui rivalutati relativi ai periodi in questione, per il coefficiente di trasformazione relativo all’età di 65 anni.
La seconda quota, relativa ai periodi di contribuzione ridotta, si determina moltiplicando il montante individuale, ottenuto sommando i contributi annui rivalutati relativi ai periodi di contribuzione ridotta, per il coefficiente di trasformazione relativo all’età di 65 anni e dividendo l’importo cosi ottenuto per due.
Le procedure centrali di calcolo provvedono alla determinazione dell’importo della pensione tenendo conto delle modalità descritte.

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Riduzione contributiva per i lavoratori autonomi pensionati ultrasessantacinquenni

Trasformazione AOI o pensione di invalidità in vecchiaia retributiva

(circ.98/2003)

Può verificarsi il caso di titolari di pensione di invalidità o di assegno ordinario di invalidità che, svolgendo attività di lavoro autonomo, richiedano al raggiungimento del 65° anno la riduzione del contributo previdenziale e successivamente conseguano, dopo aver maturato i previsti requisiti contributivi e assicurativi, la trasformazione dell’assegno di invalidità o della pensione di invalidità (nel primo caso d’ufficio, nel secondo a domanda dell’interessato come previsto dalla circolare n. 91 del 15 maggio 2002) in pensione di vecchiaia.In tali fattispecie, l’anzianità contributiva maturata nel periodo di contribuzione ridotta dovrà essere considerata utile ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia per intero, poiché gli interessati hanno versato una contribuzione ridotta usufruendo di una facoltà concessa loro dalla legge.
Per quanto riguarda la misura della prestazione del trattamento pensionistico in oggetto, da calcolare in forma reddituale, nulla è innovato sotto il profilo delle modalità di calcolo per quanto concerne la quota A, relativa alle anzianità maturate sino al 31 dicembre 1992.
Per quanto concerne la quota B, relativa alle anzianità dal 1° gennaio 1993, qualora la pensione di vecchiaia debba essere calcolata con il sistema integralmente reddituale, si deve procedere ad un doppio calcolo.
Si determina il reddito medio settimanale pensionabile relativo all’intero periodo inerente la quota B e si moltiplica per le settimane di anzianità contributiva relative al periodo coperto da contribuzione piena e per l'aliquota di rendimento prevista in relazione all'ammontare del reddito. L'importo che si ottiene costituisce la prima parte della quota B.
Si moltiplica il reddito medio settimanale pensionabile di cui sopra per le settimane di anzianità contributiva maturate con contribuzione ridotta e per l'aliquota di rendimento prevista in relazione all'ammontare del reddito. L'importo così ottenuto diviso per due costituisce la seconda parte della quota B.
La somma dei due importi costituisce l'ammontare complessivo della quota B del trattamento di vecchiaia.
Le procedure centrali di calcolo provvedono alla determinazione dell’importo della pensione tenendo conto delle modalità descritte.

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