Messaggio 2052 del 19 giugno 2026

Oggetto
Corresponsione per l’anno 2026 della somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima) di cui all’articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge n. 81/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127/2007

1. Premessa 

Con il presente messaggio si comunica che con la mensilità di luglio 2026 l’Istituto eroga la somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima) di cui all’articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come modificato dall’articolo 1, comma 187, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. La somma aggiuntiva spetta ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima gestite dall’INPS, che possiedono i requisiti anagrafici, contributivi e reddituali indicati al paragrafo 3 del presente messaggio.

La somma aggiuntiva non è erogabile e “abbinabile” alle seguenti prestazioni: invalidità civile, assegno sociale, pensione sociale, accompagnamento a pensione, rendite facoltative, pensioni del Fondo casalinghe e del Fondo spedizionieri doganali, indennizzi per cessazione attività commerciale.

Inoltre, la somma aggiuntiva non è prevista per le seguenti prestazioni:

pensioni interessate da sostituzione Stato o rivalsa Enti locali;
trattamenti pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati;
pensioni ex SPORTASS.
 

2. Modalità di erogazione

2.1 Erogazione d’ufficio

La somma aggiuntiva è erogata d’ufficio, in via provvisoria, a favore dei soggetti che, alla data del 31 luglio 2026, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni e che rientrano nella platea delineata dal legislatore con riferimento ai requisiti contributivi e sulla base dei dati reddituali di cui alla tabella del successivo paragrafo 3.3.

Il diritto alla prestazione e la verifica dell’importo spettante saranno accertati successivamente all’erogazione, sulla base dei redditi del beneficiario accertati a consuntivo e messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Nel caso di pensionati che perfezioneranno il requisito anagrafico di 64 anni successivamente all’elaborazione della rata di pensione di luglio 2026 o di soggetti che siano divenuti titolari di pensione nel corso dell’anno 2026, sempre se rientranti nei limiti anagrafici, contributivi e reddituali previsti dalla normativa vigente, la corresponsione verrà effettuata con il pagamento dei ratei di pensione di dicembre 2026.

2.2 Erogazione a domanda

I pensionati che nel mese di luglio 2026 non riceveranno la somma aggiuntiva, ove ritengano di averne diritto, possono presentare apposita domanda di ricostituzione online, accedendo con la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS) al sito istituzionale www.inps.it, al seguente percorso: “Pensione e Previdenza” > “Benefici previdenziali e detrazioni” > “Quattordicesima”. In alternativa è possibile rivolgersi agli Istituti di patronato per la presentazione della domanda.

3. Requisiti anagrafici, contributivi e reddituali richiesti per l’accesso alla somma aggiuntiva per l’anno 2026

3.1 Requisito anagrafico

Gli aventi diritto alla somma aggiuntiva devono avere compiuto 64 anni di età entro il 31 dicembre 2026.

Per l’anno 2026 sono interessati, dunque, tutti i soggetti nati entro il 31 dicembre 1962.

Il beneficio può essere attribuito per un periodo inferiore all’anno, in proporzione ai mesi di spettanza, nel caso di:

pensione con decorrenza successiva al 31 gennaio 2026;
compimento del sessantaquattresimo anno di età nel corso dell’anno 2026; in tale caso, il beneficio spetta anche nel mese di raggiungimento del requisito anagrafico.

3.2 Requisito contributivo

L’importo della somma aggiuntiva è correlato all’anzianità contributiva complessiva utilizzata per la pensione (contribuzione accreditata in favore del titolare della pensione).

Per le pensioni in regime di totalizzazione e di cumulo viene presa in esame la sola contribuzione versata all’INPS e agli Enti confluiti nel tempo all’INPS (ad esempio, INPDAP, ENPALS, IPOST).

Nel caso in cui il beneficio venga corrisposto sulla pensione ai superstiti, l’anzianità contributiva del dante causa è rapportata alla percentuale di pensione a cui ha diritto il soggetto titolare della pensione ai superstiti.

3.3 Requisiti reddituali per l’anno 2026

A)   Anno di riferimento del reddito
La verifica del diritto alla somma aggiuntiva viene effettuata sulla base dei criteri di cui all’articolo 35, commi 8 e 9, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

Pertanto, per l’anno 2026,rilevano i seguenti redditi:

in caso di prima concessione, tutti i redditi rilevanti posseduti dal soggetto nell’anno2026;
in caso di concessione successiva alla prima: 
-      i redditi delle prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati (cfr. il D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni) percepiti nell’anno 2026;

-      i redditi diversi da quelli di cui al punto precedente percepiti nell’anno 2025.

B)   Limiti di reddito

Per il diritto alla somma aggiuntiva viene preso in considerazione il reddito annuo del pensionato che, in relazione agli anni di contribuzione, deve essere inferiore ai limiti indicati nella tabella sotto riportata.

Gli importi previsti, a parità di contribuzione, sono differenziati in base alla fascia di reddito annuo del pensionato (fino a 1,5 volte o fino a 2 volte il Trattamento Minimo - T.M.).

Inoltre, è prevista una c.d. clausola di salvaguardia nel caso in cui il reddito complessivo individuale annuo risulti superiore a 1,5 volte o a 2 volte il trattamento minimo (T.M.) e inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante. Conseguentemente l’importo della somma aggiuntiva viene corrisposto come risultante della differenza fra il predetto limite maggiorato e il reddito del pensionato.

Si riporta di seguito la tabella dei limiti reddituali previsti per l’anno 2026.


Somma aggiuntiva Anno 2026 (T.M. mensile: € 611,85)

Anni di contribuzione

T.M. annuo x 1,5 (tabella A)

T.M. annuo x 2 (tabella B)

Lavoratori
dipendenti

Lavoratori
autonomi

Fino a €

€ 11.931,08

Tra
€ 11.931,09
e
€ 12.032,07

Tra
€ 12.032,08
e
€ 15.908,10

Oltre

€ 15.908,10

≤ 15 anni
(≤ 780 ctr.)

≤ 18 anni
(≤ 936 ctr.)

€ 437

Max
€ 12.368,08

€ 336

Max
€ 16.244,10

 

 

 

 

 

 

Lavoratori
dipendenti

Lavoratori
autonomi

Fino a €

€ 11.931,08

Tra
€ 11.931,09
e
€ 12.057,07

Tra
€ 12.057,08
e
€ 15.908,10

Oltre

€ 15.908,10

> 15 ≤ 25 anni
(≥ 781 ≤ 1.300 ctr.)

> 18 ≤ 28 anni
(≥ 937 ≤ 1.456 ctr.)

€ 546

Max
€ 12.477,08

€ 420

Max
€ 16.328,10

 

 

 

 

 

 

Lavoratori
dipendenti

Lavoratori
autonomi

Fino a €

€ 11.931,08

Tra
€ 11.931,09
e
€ 12.082,07

Tra
€ 12.082,08
e
€ 15.908,10

Oltre

€ 15.908,10

> 25 anni
(≥1.301 ctr.)

> 28 anni
(≥1.457 ctr.)

€ 655

Max
€ 12.586,08

€ 504

Max
€ 16.412,10

 

4. Pensioni gestite nella procedura UNICARPE e nei sistemi integrati. Redditi utilizzati e recuperi

Con riferimento alle pensioni gestite nella procedura UNICARPE e nei sistemi integrati, per la verifica dei redditi diversi da quelli da prestazione sono state utilizzate le informazioni reddituali presenti negli archivi, partendo dall’anno di reddito più recente fino all’anno 2022. In assenza di tali informazioni reddituali la somma aggiuntiva non viene erogata.

Il diritto effettivo alla somma aggiuntiva e la verifica dell’importo spettante vengono accertati successivamente, sulla base dei redditi del beneficiario messi a disposizione a consuntivo dall’Agenzia delle Entrate.

Se la c.d. quattordicesima, o parte di essa, erogata negli anni precedenti è già in corso di recupero, in quanto, a consuntivo, è risultata non dovuta o dovuta in parte, sulla somma aggiuntiva dell’anno 2026 viene recuperato, in tutto o in parte, il debito residuo.

4.1 Apertura della procedura di prenotazione

La procedura “BOOKING OFFICE” consente l’erogazione della somma aggiuntiva in modalità online. 

Per l’anno 2026 la procedura viene messa a disposizione delle Strutture territoriali dalla data di pubblicazione del presente messaggio, anche per i titolari di pensioni ex INPGI in possesso dei requisiti previsti. 

 
4.2 Registrazione delle lavorazioni sulle pensioni 

Sulle pensioni esaminate per la lavorazione è stata memorizzata la seguente movimentazione nel segmento GP1 del database delle pensioni: 

GP1CMPNTIP il valore QA (Elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse);
GP1FMPNTIP il valore 1;
GP1DMPN la data di elaborazione;
GP1CPRD il valore M2026. 
 

Nella funzione DIARIO sono state registrate le seguenti informazioni: 

Codice

Descrizione

0710

Elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse AAAA: conguaglio € (xxx,xx)

0711

Elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse AAAA: conguaglio corrisposto su pensione ccc/ssss/nnnnnnnn

0712

Elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse AAAA: scartata al calcolo perxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Nel segmento GP3, sezione “CU”, del relativo database della pensione sulla quale viene attribuita la c.d. quattordicesima viene memorizzato l’importo corrisposto nel campo:

GP3EAGG = importo della somma aggiuntiva corrisposta. 

5. Pensioni pubbliche liquidate nei sistemi SIN, GPP e ASI. Redditi utilizzati 

Nella sezione “Prospetti erogazione pensioni” > “Funzioni” > “Esiti da rata” > “Mensilità luglio 2026” sono stati messi a disposizioni delle Strutture territoriali gli elenchi dei seguenti soggetti: 

soggetti ai quali è stata attribuita d’ufficio la somma aggiuntiva;
soggetti ai quali non è stata attribuita la somma aggiuntiva, in quanto titolari di altro trattamento pensionistico presente nel Casellario centrale dei pensionati;
soggetti ai quali non è stata attribuita la somma aggiuntiva per cause diverse da quella del punto precedente, con l’indicazione della relativa motivazione.
Sono stati utilizzati i redditi trasmessi dagli interessati tramite la domanda web o inseriti dalle Strutture territoriali nell’applicativo online entro il giorno 12 maggio 2026. 

In assenza di informazioni reddituali relative agli anni 2024 o 2025 trasmesse dai pensionati, per i redditi diversi da quelli da prestazione, sono stati utilizzati i redditi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate relativi all’anno d’imposta 2023.

Qualora la Struttura territoriale sia in possesso di informazioni reddituali aggiornate, nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 3.3 del presente messaggio, la medesima può provvedere all’erogazione della somma aggiuntiva per l’anno 2026.

Il diritto effettivo alla prestazione e la verifica dell’importo spettante saranno accertati centralmente, successivamente, sulla base dei redditi a consuntivo messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

6. Pensioni ex INPGI

Per la verifica dei limiti reddituali dei trattamenti pensionistici ex INPGI sono stati utilizzati i redditi trasmessi dagli interessati o i redditi presenti nelle banche dati dell’INPS, con le stesse modalità illustrate al paragrafo 3.3 del presente messaggio.

7. Soggetti irreperibili

Non sono state elaborate le pensioni dei soggetti che, alla data dell’elaborazione, risultavano in condizione di irreperibilità, a eccezione dei pensionati con pagamento localizzato all’estero tramite Citibank NA, in considerazione delle attività di verifica dell’esistenza in vita svolte dalla medesima banca.

Qualora i soggetti irreperibili presentino domanda per l’attribuzione della somma aggiuntiva, deve essere sanata preventivamente la condizione di irreperibilità, secondo le indicazioni fornite con i messaggi n. 2702 del 4 luglio 2018 e n. 4567 del 6 dicembre 2018.

8. Comunicazioni ai pensionati

Nel cedolino di pensione di luglio 2026 viene evidenziata l’erogazione della somma aggiuntiva con l’inserimento di un’apposita voce. 

I beneficiari, inoltre, vengono informati tramite le seguenti modalità: 

con nota nel certificato di pensione (c.d. modello “Obis/M”);
con comunicazione dedicata nella sezione “MyINPS” e invio di una comunicazione tramite posta elettronica ordinaria (e-mail)al contatto telematico certificato del pensionato, se disponibile;
con annotazione sul “cedolino pensione”;
con notifica sull’app “IO”.

     Il Direttore Generale     
     Valeria Vittimberga