NASpI - Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego

Anticipazione dell'indennità - Incentivo all’autoimprenditorialità

(circ.94/2015) (circ.174/2017) (msg.4658/2019) (circ.36/2025) (msg.1215/2026)

Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata in un’unica soluzione dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.

Poiché la finalità dell’incentivo all’autoimprenditorialità è quella di favorire l’avvio di attività connotate da un effettivo carattere di autonomia e da un certo grado di rischio d’impresa, come il lavoro autonomo in senso stretto, l’attività di impresa e la sottoscrizione di quote di capitale di una cooperativa, detto incentivo - in conformità alle indicazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - non è riconosciuto in caso di instaurazione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto.

La medesima facoltà è da riconoscersi al lavoratore che intenda sviluppare  a  tempo  pieno  un'attività autonoma già iniziata durante il rapporto di  lavoro  dipendente  la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione NASpI.

Erogazione dell’incentivo all’autoimprenditorialità in due rate per le domande di prestazione presentate dal 1° gennaio 2026 (msg.1215/2026)

L’art. 8 del D. lgs. n. 22 del 2015, disciplina l’incentivo all’autoimprenditorialità destinato al lavoratore, avente diritto alla corresponsione della NASpI, che può richiedere la liquidazione anticipata dell'importo complessivo della prestazione spettante, al fine di avviare un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia a oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
Con il presente messaggio si forniscono indicazioni in merito alle novità introdotte dall’articolo 1, comma 176, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026), che ha parzialmente modificato l’articolo 8 del decreto legislativo n. 22/2025, eliminando il riferimento al pagamento in unica soluzione dell’incentivo all’autoimprenditorialità originariamente previsto ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo e introducendo il comma 3-bis, il quale prevede che l’erogazione dell’incentivo all’autoimprenditorialità, quale liquidazione della NASpI in forma anticipata, avvenga in due rate.

La prima rata, pari al 70 per cento dell’intero importo dovuto, viene erogata in fase di liquidazione della domanda di anticipazione della NASpI.

La seconda rata, pari al residuo 30 per cento, viene corrisposta al termine del periodo teorico di durata della NASpI, calcolato ai sensi dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo n. 22/2015, e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione della NASpI, previa verifica dell’assenza di intervenuta rioccupazione con rapporto di lavoro subordinato, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale e per la quale ha richiesto la prestazione, e dell’assenza di titolarità di pensione diretta a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.

Pertanto, laddove il richiedente la prestazione di anticipazione della NASpI, al quale è stata erogata la prima rata pari al 70 per cento dell’intero importo dovuto, diventi titolare di pensione diretta, allo stesso non viene erogata la seconda rata pari al residuo 30 per cento dell’intero importo dovuto.

Laddove il titolare della prestazione di anticipazione della NASpI, al quale è stata erogata la prima rata pari al 70 per cento dell’intero importo dovuto, presenti domanda di assegno ordinario di invalidità, lo stesso deve optare per una delle due prestazioni (cfr. il messaggio n. 4477/2019).

Nel caso in cui il soggetto opti per l’assegno ordinario di invalidità, la seconda rata dell’anticipazione della NASpI non viene erogata.  

Contrariamente, nel caso in cui il soggetto opti per la prestazione di anticipazione della NASpI, viene erogata la seconda rata pari al residuo 30 per cento dell’intero importo dovuto e viene sospeso il pagamento dell’assegno ordinario di invalidità per tutto il periodo teorico di spettanza dell’indennità NASpI, secondo le indicazioni fornite con il citato messaggio n. 4477/2019. L’assegno ordinario di invalidità sospeso può essere ripristinato al termine del periodo teorico di spettanza della NASpI erogata in forma anticipata, qualora permanga la titolarità dello stesso.

Nel caso in cui il richiedente la prestazione di anticipazione della NASpI, al quale è stata erogata la prima rata pari al 70 per cento dell’intero importo dovuto, si rioccupi con un rapporto di lavoro subordinato (salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale ha sottoscritto una quota di capitale sociale) entro i termini previsti dal comma 3-bis dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 22/2015, ossia entro la fine del periodo di durata della NASpI o, se antecedente, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione della NASpI, allo stesso non viene erogata la seconda rata pari al residuo 30 per cento dell’intero importo dovuto.

Per quest’ultima ipotesi, resta inoltre immutata la disciplina generale prevista dal comma 4 dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 22/2015, che prevede che il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l’anticipazione della NASpI ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale ha sottoscritto una quota di capitale sociale.

Quindi nell’ipotesi di rioccupazione come sopra descritta, non solo non viene erogata la seconda rata pari al residuo 30 per cento dell’intero importo dovuto, ma il beneficiario dell’anticipazione della NASpI è anche tenuto alla restituzione della prima rata pari al 70 per cento già corrisposta.

Si precisa che le nuove modalità di pagamento dell’incentivo all’autoimprenditorialità riguardano le domande di prestazione presentate a fare data dal 1° gennaio 2026. Per quanto non precisato con il presente messaggio, si rinvia alle indicazioni già fornite in materia dall’Istituto.

Attività per le quali l’incentivo può essere riconosciuto (circ.174/2017)

L’art. 8 del D. lgs. n. 22 del 2015 prevede che il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

Si precisa che nei casi di seguito specificati è possibile riconoscere l’incentivo in argomento.

  • Attività professionale esercitata da liberi professionisti anche iscritti a specifiche casse, in quanto attività di lavoro autonomo;
  • attività di impresa individuale commerciale, artigiana, agricola;
  • sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio;
  • costituzione di  società unipersonale (S.r.l., S.r.l.s. e S.p.A.) caratterizzata dalla presenza di un unico socio. Di regola il socio unico ha la responsabilità limitata al capitale sociale conferito, a condizione che si versi l’intero capitale sociale sottoscritto, sia comunicato al Registro Imprese la presenza dell’unico socio e sia indicato negli atti e nella corrispondenza della società l’unipersonalità della stessa, senza però indicare il nome del socio unico. Il mancato adempimento di tali obblighi comporta la perdita del beneficio della responsabilità limitata. In quest’ultimo caso, il socio che risponde illimitatamente,  può ottenere l’incentivo  al pari  di chi esercita attività di impresa individuale;
  • costituzione o ingresso in società di persone (S.n.C o S.a.S) - in analogia peraltro a quanto era già previsto per l’istituto dell’anticipazione in materia di indennità di mobilità (circ.n.70 del 30 marzo 1996) - in quanto il reddito derivante dall’attività svolta dal socio nell’ambito della società è fiscalmente qualificato reddito di impresa;
  • costituzione o ingresso in società di capitali (S.r.L) per la medesima considerazione sulla natura del reddito derivante dall’attività in ambito societario, qualificato anch’esso fiscalmente reddito di impresa.

Resta fermo che ai beneficiari di NASpI che rivestono  la posizione di socio di capitale conferendo esclusivamente capitale  e la cui partecipazione alla società  non è riconducibile ad attività di lavoro autonomo o di impresa, non può essere riconosciuto l’incentivo all’autoimprenditorialità.

Adempimenti del richiedente (circ.174/2017)

Come è noto il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della NASpI deve presentare all'INPS, a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.

A tal fine si precisa che per inizio di attività si intende la data di invio all’Ufficio del Registro delle Imprese della Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa di cui al decreto legge n. 7 del 2007 convertito in  legge  n. 40 del 2007.
Le domande intese ad ottenere l’incentivo all’autoimprenditorialità devono essere presentate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di invio della Comunicazione Unica.

Sottoscrizione di quote di capitale di una cooperativa

Con riferimento alla sottoscrizione di quote di capitale di una cooperativa, l’incentivo della liquidazione anticipata del trattamento residuo di NASpI è destinato in via diretta al lavoratore e non alla cooperativa. Il lavoratore che ha chiesto l’anticipazione è tenuto ad utilizzare l’incentivo per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa - nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio - instaurando con la medesima un rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma o di collaborazione coordinata non occasionale ai sensi dell’art.1 della L.142 del 2001. Nel caso in cui il lavoratore instauri con la cooperativa un rapporto di lavoro in forma subordinata, il beneficio dell’incentivo all’autoimprenditorialità è alternativo a quello previsto dall’art. 2, comma 10 bis della legge 92/2012, introdotto dall’art.7 comma 5 lett.b) del decreto legge 28 giugno 2013, n.76, convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 99.

Termine per la presentazione della domanda

Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un’unica soluzione della NASpI deve presentare all'INPS, a pena di decadenza,  domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa. Se detta attività è iniziata durante il rapporto di  lavoro  dipendente  la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione NASpI,  la domanda intesa ad ottenere l’anticipazione della predetta prestazione deve essere trasmessa entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di indennità di disoccupazione NASpI.

Rapporto di lavoro subordinato instaurato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI

Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l’anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale ha sottoscritto una quota di capitale sociale.

Circolare 36 del 4 febbraio 2025

1. Premessa
La Corte Costituzionale, con la sentenza 10 aprile 2024 - 20 maggio 2024, n. 90, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1^ Serie Speciale n. 21 del 22 maggio 2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, nella parte in cui non limita l’obbligo restitutorio dell’anticipazione della Nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l’attività di impresa per la quale l’anticipazione gli è stata erogata.

2. Quadro normativo di riferimento
L’articolo 8, comma 1, del D.lgs n. 22/2015, dispone che: “Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio”.
L’erogazione della NASpI in via anticipata e in unica soluzione ha una finalità peculiare, volta a incentivare l’autoimprenditorialità. La ratio legis consiste, infatti, nell’agevolare il lavoratore nell’intraprendere un’attività autonoma o avviare un’impresa al fine di favorirne il reimpiego in un’attività diversa da quella di lavoro subordinato e, di conseguenza, ridurre la pressione sul relativo mercato. Pertanto, la prestazione NASpI erogata in forma anticipata perde la connotazione tipica di prestazione di sicurezza sociale assumendo la diversa veste di contributo finanziario destinato a sopperire alle spese di avvio di un’attività autonoma o di impresa.

Il successivo comma 4 del medesimo articolo 8 prevede altresì che: “Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale”.

3. Precedenti pronunce di legittimità costituzionale

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 194 del 14 ottobre 2021, si è già pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale dell’articolo 8, comma 4, del D.lgs n. 22/2015 con riferimento alla fattispecie relativa all’insorgenza dell’obbligo di restituzione integrale dell’anticipazione NASpI a carico del lavoratore che, pur continuando a esercitare l’attività per la quale è corrisposto l’incentivo all’autoimprenditorialità, abbia costituito un rapporto di lavoro subordinato seppure per un periodo limitato.
Nel caso de quo la Corte ha affermato la legittimità costituzionale della disposizione in argomento, evidenziando come l’obbligo restitutorio persegua una finalità antielusiva, non assumendo carattere di sanzione, per il fatto che il beneficiario ha instaurato un rapporto di lavoro subordinato. Secondo la Corte il lavoro subordinato stesso rappresenta un elemento fattuale indicativo della mancanza del presupposto di accesso al beneficio, tale da non richiedere all’INPS un’indagine in ordine alla maggiore o minore incidenza e portata del contestuale rapporto di lavoro subordinato.

4. Sentenza della Corte Costituzionale n. 90/2024

Successivamente, la Corte Costituzionale, con la sentenza in oggetto, ha affrontato sotto altro profilo la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 8, comma 4, del D.lgs n. 22/2015, con riferimento all’obbligo di restituzione integrale della NASpI in forma anticipata da parte del lavoratore nel caso in cui il medesimo, dopo avere intrapreso e svolto l’attività imprenditoriale, non possa proseguirla per cause sopravvenute e imprevedibili a lui non imputabili e costituisca un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo teorico per cui è riconosciuta la NASpI.

A tale riguardo la Corte rileva, ai fini della dichiarata illegittimità della norma in esame, la circostanza che l’attività di impresa si sia interrotta per motivi di forza maggiore, che hanno determinato una impossibilità oggettiva che rende insuperabile la difficoltà della prosecuzione dell’attività medesima. Tali motivi non sono imputabili alla volontà del beneficiario e alle sue scelte organizzativo-gestionali.

Al riguardo, la Corte ha affermato che, se da un lato è vero che l’instaurazione del rapporto di lavoro subordinato rappresenta un indice rivelatore della mancanza di effettività e di autenticità dell’attività di lavoro autonomo o di impresa (cfr. la sentenza n. 194/2021), che giustifica la liquidazione anticipata della prestazione, è altrettanto vero che la circostanza per cui l’attività di impresa si sia svolta per un periodo apprezzabile fa sì che possa ritenersi perfezionato il requisito della effettività e della autenticità.

Peraltro, la Corte dà atto che in linea generale il rischio di impresa è insito nell’attività autonoma ed è strettamente connesso alle scelte e alla gestione da parte dell’imprenditore. Il lavoratore, ove richieda il beneficio in forma anticipata, accetta di sperimentare il percorso alternativo di promuovere un’attività imprenditoriale, assumendone anche il relativo rischio d’impresa che ne costituisce una componente intrinseca. Il rischio di impresa è, dunque, insito nella finalità stessa dell’incentivo all’autoimprenditorialità.

Sulla base di quanto indicato dalla Corte sono, pertanto, da escludere dalle ipotesi di causa di forza maggiore le procedure concorsuali previste dall’ordinamento italiano.

Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli eventi che, invece, possono qualificarsi come causa di forza maggiore:

  • terremoto, uragano, alluvione, frana, maremoto, vento, ecc., per i quali sia stato dichiarato dall'autorità competente lo stato di emergenza o di calamità naturale;
  • guerre e guerre civili, purché rivestano i caratteri di straordinarietà e imprevedibilità;
  • incendi che, per la loro imprevedibilità e straordinarietà, non sono domabili e, comunque, non imputabili al dolo o alla colpa del beneficiario dell’incentivo;
  • esplosione e distruzione di attrezzature, anche per fatti causati dall’uomo (come in caso di devastazione dolosa a opera della criminalità), purché non siano imputabili al dolo o alla colpa del beneficiario dell’incentivo;
  • misure restrittive per il contrasto di pandemie ed epidemie;
  • provvedimento dell'autorità giudiziaria, purché il provvedimento stesso derivi da circostanze imprevedibili e inevitabili.

Inoltre, la Corte richiama la sua precedente sentenza n. 8 del 27 gennaio 2023 nella quale, con riferimento ai principi di buona fede e correttezza enunciati dall’articolo 1175 del codice civile in tema di rapporti obbligatori, afferma che la clausola generale ivi contenuta “vincola il creditore a esercitare la sua pretesa in maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi che fa riferimento al debitore”.

In questa ottica, il verificarsi di un evento di forza maggiore che renda impossibile la prosecuzione dell’attività di impresa fa sì che la richiesta di restituzione integrale del beneficio concesso in forma anticipata sia sproporzionata e irragionevole. La norma di cui all’articolo 8, comma 4, del D.lgs n. 22/2015, benché connotata da rigore, necessita di essere contemperata da una clausola di flessibilità che tenga conto delle ipotesi particolari e in funzione di ciò preveda un criterio di commisurazione dell’obbligo restitutorio.

Pertanto, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 8, comma 4, del D.lgs n. 22/2015 nella parte in cui non limita l’obbligo restitutorio dell’anticipazione della NASpI nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l’attività di impresa per la quale l’anticipazione gli è stata erogata.

5. Accertamento delle cause connesse alla mancata prosecuzione dell’attiva di lavoro autonomo o di impresa e determinazione dell’indebito della prestazione erogata in forma anticipata 

Alla luce della citata sentenza della Corte Costituzionale n. 90/2024 si evidenzia che, ove il beneficiario della NASpI in forma anticipata interrompa la propria attività di lavoro autonomo o di impresa, instaurando un rapporto di lavoro subordinato prima che si sia concluso il periodo teorico per il quale la NASpI stessa è riconosciuta, l’Istituto, prima di procedere alla notifica del provvedimento di indebito dell’importo integrale corrisposto, provvede a verificare l’eventuale sussistenza di cause sopravvenute e imprevedibili non imputabili all’interessato che hanno comportato l’impossibilità a proseguire nell’esercizio dell’attività di lavoro autonomo o di impresa.

Pertanto, rilevata attraverso l’archivio delle comunicazioni obbligatorie (UNILAV) la rioccupazione dell’interessato nel predetto periodo teorico per il quale la NASpI è stata riconosciuta, l’INPS, tenuto conto delle disposizioni contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241, provvede a inviare all’interessato apposita comunicazione di avvio del procedimento istruttorio chiedendo di indicare, in un termine congruo (trenta giorni), le ragioni connesse a eventi di forza maggiore che hanno impedito la prosecuzione dell’attività di lavoro autonomo o di impresa e di darne prova attraverso l’allegazione di idonea e utile documentazione, che sarà oggetto di successiva istruttoria da parte della Struttura territorialmente competente dell’Istituto. 

All’esito della valutazione di quanto esposto e provato dall’interessato, l’INPS comunica la chiusura del procedimento notificando il provvedimento di indebito di parte o di tutta la prestazione erogata in forma anticipata.

In particolare, laddove sussistano elementi che consentono di ricondurre a causa di forza maggiore l’impossibilità di proseguire nell’esercizio dell’attività autonoma o di impresa, l’obbligo restitutorio dell’anticipazione della NASpI - in applicazione della richiamata pronuncia della Corte Costituzionale - sarà limitato alla durata del rapporto di lavoro subordinato. In tale caso l’interessato sarà, pertanto, tenuto a restituire una quota parte di anticipazione determinata sulla base del numero dei giorni di durata del rapporto di lavoro subordinato instaurato nel periodo teorico di spettanza della prestazione.

Contribuzione figurativa

L’erogazione anticipata in un’unica soluzione della NASpI a titolo di incentivo all’autoimprenditorialità non dà diritto alla contribuzione figurativa né all’Assegno per il Nucleo Familiare.

Aspetti procedurali

Accertata la sussistenza dell’indennità NASpI, oppure - nel caso di domande di prestazione mensile e di prestazione anticipata presentate contestualmente - riconosciuto il diritto all’indennità NASpI, le Strutture territoriali dovranno accertare - basandosi sull’idoneità degli elementi forniti nella domanda mediante dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e dell’atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 2000 o sull’idoneità della documentazione prodotta - se i richiedenti abbiano titolo ad ottenere l'anticipazione (vedi punto 2.2 della circolare INPS n. 145 del 9 ottobre 2013). In caso positivo, in procedura informatica DSWeb verrà contrassegnata la corrispondente prestazione mensile di NASpI con il “codice di stato” “D” (Definita), con decadenza impostata al giorno di presentazione della domanda di anticipazione.

Laddove il soggetto interessato sia divenuto beneficiario dell’indennità di disoccupazione NASpI in misura ridotta per un importo pari all’80% dei proventi preventivati per lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma di cui all’art. 10, comma 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, la prestazione anticipata verrà erogata considerando l’importo residuo  da corrispondere senza l’applicazione della suddetta riduzione.

Le Strutture territoriali, quindi, dovranno procedere alla determinazione dell'importo da corrispondere a titolo di anticipazione erogando in un'unica soluzione i ratei spettanti nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di anticipazione e il termine di spettanza dell’indennità di disoccupazione NASpI detraendo i ratei già eventualmente pagati nello stesso periodo. La procedura DSWEB provvederà in automatico al calcolo dell’importo da mettere in pagamento.

Indennità di disoccupazione NASpI in forma anticipata e rioccupazione con contratto di collaborazione (msg.4658/2019)

L’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, prevede, per il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell’indennità NASpI, la possibilità di richiedere la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, dell’importo complessivo della predetta indennità, a titolo di incentivo all’avvio di un’attività autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.

Il successivo comma 4 del citato articolo 8 dispone che il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l’anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.

Le disposizioni normative sopra richiamate, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, prevedono la restituzione della NASpI corrisposta in forma anticipata solo nel caso in cui il soggetto che ne abbia beneficiato si rioccupi con contratto di lavoro subordinato durante il periodo di spettanza teorico dell’indennità NASpI; non trova, invece, disciplina l’ipotesi della rioccupazione con rapporto di lavoro parasubordinato da parte del beneficiario dell’indennità NASpI in forma anticipata nel periodo teorico di spettanza della stessa.

In detta ultima fattispecie può verificarsi che il rapporto di collaborazione cessi durante il periodo teorico di spettanza della prestazione NASpI, già percepita dal soggetto in forma anticipata in unica soluzione, e che il lavoratore, in ragione di detta cessazione presenti domanda di indennità di disoccupazione DIS-COLL. In tale caso, qualora si riconoscesse il diritto anche all’indennità DIS-COLL, il soggetto interessato potrebbe ricevere per lo stesso periodo una duplice tutela contro la disoccupazione involontaria, in ragione della sovrapposizione tra le due prestazioni di disoccupazione (NASpI in forma anticipata e DIS-COLL).

Al fine di evitare che ciò avvenga, nell’ipotesi di rioccupazione con contratto di collaborazione coordinata e continuativa nel periodo teorico di spettanza di una NASpI erogata in forma anticipata, qualora detto rapporto di collaborazione cessi durante il predetto periodo teorico, il collaboratore può accedere alla prestazione DIS-COLL, ma la stessa potrà essere riconosciuta, qualora ne ricorrano tutti i requisiti legislativamente previsti, per le sole mensilità che non si sovrappongono al periodo teorico di spettanza dell’indennità NASpI.

Nella diversa ipotesi in cui, invece, sempre a seguito di rioccupazione con contratto di collaborazione durante il periodo teorico di spettanza dell’indennità NASpI, il rapporto di collaborazione cessi dopo la fine del periodo teorico di spettanza della NASpI, la prestazione DIS-COLL potrà essere riconosciuta per tutto il periodo di spettanza, non essendovi sovrapposizione tra le due prestazioni di disoccupazione (NASpI anticipata e DIS-COLL) nel medesimo arco temporale.