Sesta salvaguardia - 32.100

Decorrenza dei trattamenti pensionistici

(msg.1881/2014)

L’articolo 2, comma 3, della legge n. 147 del 2014 dispone che i trattamenti pensionistici da liquidare in favore dei soggetti beneficiari della salvaguardia in argomento non possono avere decorrenza anteriore all’entrata in vigore della stessa legge, vale a dire non anteriore al 6 novembre 2014.

 

Sesta salvaguardia - 32.100

Decorrenza dei trattamenti pensionistici

(msg.1881/2014)

L’articolo 2, comma 3, della legge n. 147 del 2014 dispone che i trattamenti pensionistici da liquidare in favore dei soggetti beneficiari della salvaguardia in argomento non possono avere decorrenza anteriore all’entrata in vigore della stessa legge, vale a dire non anteriore al 6 novembre 2014.