L’art. 2 della legge n. 147 del 2014, ferme restando le precedenti disposizioni di salvaguardia pensionistica, reca nuove misure di salvaguardia in favore di ulteriori categorie di lavoratori cui applicare le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima del 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011.
Ai sensi dell’art. 2 comma 6 della legge n. 147 del 2014, i benefici della salvaguardia in parola sono riconosciuti nel limite di 32.100 soggetti e nel limite massimo di 43 milioni di euro per l’anno 2014, 218 milioni di euro per l’anno 2015, 378 milioni di euro per l’anno 2016, 355 milioni di euro per l’anno 2017, 303 milioni di euro per l’anno 2018, 203 milioni di euro per l’anno 2019, 128 milioni di euro per l’anno 2020, 49 milioni di euro per l’anno 2021 e 4 milioni di euro per l’anno 2022.
Ciò premesso, con il presente messaggio si forniscono le prime istruzioni operative per l’applicazione delle disposizioni in oggetto.
Tipologie di lavoratori e criteri di ammissione alla salvaguardia. Preliminarmente, si elencano le tipologie di lavoratori di cui all’art. 2 comma 1 della legge n. 147 del 2014 ed i relativi criteri di ammissione alla salvaguardia:
Lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, della legge n. 147 del 2014 | Criteri di ammissione alla salvaguardia |
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a) n. 5.500 lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 |
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b) n. 12.000 lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione di cui all’articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147:
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c) n. 8.800 lavoratori cessati di cui all’articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147:
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d) N. 1.800 lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni. |
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e) N. 4.000 lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011. |
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L’art. 2 della legge n. 147 del 2014, ferme restando le precedenti disposizioni di salvaguardia pensionistica, reca nuove misure di salvaguardia in favore di ulteriori categorie di lavoratori cui applicare le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima del 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011.
Ai sensi dell’art. 2 comma 6 della legge n. 147 del 2014, i benefici della salvaguardia in parola sono riconosciuti nel limite di 32.100 soggetti e nel limite massimo di 43 milioni di euro per l’anno 2014, 218 milioni di euro per l’anno 2015, 378 milioni di euro per l’anno 2016, 355 milioni di euro per l’anno 2017, 303 milioni di euro per l’anno 2018, 203 milioni di euro per l’anno 2019, 128 milioni di euro per l’anno 2020, 49 milioni di euro per l’anno 2021 e 4 milioni di euro per l’anno 2022.
Ciò premesso, con il presente messaggio si forniscono le prime istruzioni operative per l’applicazione delle disposizioni in oggetto.
Tipologie di lavoratori e criteri di ammissione alla salvaguardia. Preliminarmente, si elencano le tipologie di lavoratori di cui all’art. 2 comma 1 della legge n. 147 del 2014 ed i relativi criteri di ammissione alla salvaguardia:
Lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, della legge n. 147 del 2014 | Criteri di ammissione alla salvaguardia |
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a) n. 5.500 lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 |
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b) n. 12.000 lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione di cui all’articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147:
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c) n. 8.800 lavoratori cessati di cui all’articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147:
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d) N. 1.800 lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni. |
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e) N. 4.000 lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011. |
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