Con riferimento alla categoria dei soggetti cessati in base a risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, l’articolo 1, comma 4, della legge n. 147 del 2014 modifica l’art. 11 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, riducendo sia il contingente numerico dei beneficiari da 6.500 unità a 2.500 unità che le corrispondenti risorse finanziarie dall’anno 2014 all’anno 2019.
Ciò posto, restano invariate le condizioni e le modalità di accesso alla salvaguardia in parola già illustrate nel messaggio n. 522 del 2014 con riferimento a tale categoria di lavoratori.
Lavoratori di cui all’articoli 11 del D.L. 102 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 124 del 2013, come modificato dall’art. 1, comma 4 della legge n. 147 del 2014. | Criteri di ammissione alla salvaguardia |
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Con riferimento alla categoria dei soggetti cessati in base a risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, l’articolo 1, comma 4, della legge n. 147 del 2014 modifica l’art. 11 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, riducendo sia il contingente numerico dei beneficiari da 6.500 unità a 2.500 unità che le corrispondenti risorse finanziarie dall’anno 2014 all’anno 2019.
Ciò posto, restano invariate le condizioni e le modalità di accesso alla salvaguardia in parola già illustrate nel messaggio n. 522 del 2014 con riferimento a tale categoria di lavoratori.
Lavoratori di cui all’articoli 11 del D.L. 102 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 124 del 2013, come modificato dall’art. 1, comma 4 della legge n. 147 del 2014. | Criteri di ammissione alla salvaguardia |
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