Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 2.500 unità.
L’art. 11 bis del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, ha aggiunto la lettera e-ter) all'articolo 24, comma 14, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e s.m.i., introducendo un’ulteriore categoria di soggetti salvaguardati cui applicare, a determinate condizioni, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011.
In particolare, con la citata lettera e ter), le disposizioni di salvaguardia si applicano ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e successive modificazioni, a condizione che:
Per espressa previsione normativa, il trattamento pensionistico non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014.
L’art. 11 bis, comma 2, ha previsto che il beneficio alla salvaguardia in argomento è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2014, di 17 milioni di euro per l'anno 2015, di 9 milioni di euro per l'anno 2016, di 6 milioni di euro per l'anno 2017 e di 2 milioni di euro per l'anno 2018.
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Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 2.500 unità.
L’art. 11 bis del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, ha aggiunto la lettera e-ter) all'articolo 24, comma 14, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e s.m.i., introducendo un’ulteriore categoria di soggetti salvaguardati cui applicare, a determinate condizioni, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011.
In particolare, con la citata lettera e ter), le disposizioni di salvaguardia si applicano ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e successive modificazioni, a condizione che:
Per espressa previsione normativa, il trattamento pensionistico non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014.
L’art. 11 bis, comma 2, ha previsto che il beneficio alla salvaguardia in argomento è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2014, di 17 milioni di euro per l'anno 2015, di 9 milioni di euro per l'anno 2016, di 6 milioni di euro per l'anno 2017 e di 2 milioni di euro per l'anno 2018.