Circolare 101 del 3 giugno 1983

OGGETTO: Prestazioni economiche di maternita'. Determinazione della
retribuzione media globale giornaliera. Riduzione dell'orario
giornaliero di lavoro per sciopero.
Com'e' noto, l'art. 16, 4 comma, lettera b), della legge 30 dicembre
1971, n. 1204 (1), dispone che "nei casi in cui, o per esigenze
contingenti dell'azienda o per particolari ragioni di carattere personale
della lavoratrice, l'orario medio effettivamente praticato risulti
inferiore a quello previsto dal contratto di lavoro della categoria", ai
fini del calcolo della misura dell'indennita' di maternita' da
corrispondere alle lavoratrici con qualifica di operaia, per retribuzione
media globale giornaliera si intende "l'importo che si ottiene dividendo
l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga
preso in considerazione per il numero delle ore di lavoro effettuato e
moltiplicando il quoziente ottenuto per il numero delle ore giornaliere di
lavoro previste dal contratto" (v. compendio allegato alla circolare n.
134382 A.G.O./17 del 26 gennaio 1982 punto 9.3 - ultimi due cpv. in "Atti
ufficiali" 1982, pag. 240 -).
Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che le ipotesi di
sciopero parziale - e cioe' di astensione dal lavoro per una o alcune ore
durante la giornata o le giornate lavorative incluse nel periodo di paga
quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente quello
nel corso del quale ha avuto inizio l'astensione dal lavoro - non siano da
ricomprendere nella locuzione "particolari ragioni di carattere personale
della lavoratrice".
Pertanto, il predetto Organo ha disposto, con delibera n. 73 del 29
aprile 1983, che nell'ipotesi di riduzione dell'orario giornaliero di
lavoro per sciopero non trova applicazione la previsione normativa di cui
al menzionato art. 16, 4 comma, lettera b), della legge n. 1204/1971.
Nei casi di specie, quindi, la retribuzione media globale giornaliera
si determina, ai fini del calcolo della misura dell'indennita' giornaliera
di maternita', dividendo la retribuzione complessiva effettivamente
percepita dalla lavoratrice nel periodo di paga preso a riferimento per il
numero di giorni lavorati o, comunque, retribuiti (v. criteri di cui al
menzionato compendio - punti 9.3, 1 cpv., e 9.4 -).
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
------------
(1) V. "Atti ufficiali" 1972, pag.73.
ALLEGATO 1
Deliberazione n. 73 del Consiglio di Amministrazione (seduta del 29 aprile
1983)- Prestazioni economiche di maternita'. Determinazione della misura
dell'indennita' giornaliera. Art. 16, 4 comma, lett. B) della legge 30
dicembre 1971: Rivalutazione dell'orario di lavoro ridotto. Ipotesi di
sciopero.
- OMISSIS -

Circolare 101 del 3 giugno 1983

OGGETTO: Prestazioni economiche di maternita'. Determinazione della
retribuzione media globale giornaliera. Riduzione dell'orario
giornaliero di lavoro per sciopero.
Com'e' noto, l'art. 16, 4 comma, lettera b), della legge 30 dicembre
1971, n. 1204 (1), dispone che "nei casi in cui, o per esigenze
contingenti dell'azienda o per particolari ragioni di carattere personale
della lavoratrice, l'orario medio effettivamente praticato risulti
inferiore a quello previsto dal contratto di lavoro della categoria", ai
fini del calcolo della misura dell'indennita' di maternita' da
corrispondere alle lavoratrici con qualifica di operaia, per retribuzione
media globale giornaliera si intende "l'importo che si ottiene dividendo
l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga
preso in considerazione per il numero delle ore di lavoro effettuato e
moltiplicando il quoziente ottenuto per il numero delle ore giornaliere di
lavoro previste dal contratto" (v. compendio allegato alla circolare n.
134382 A.G.O./17 del 26 gennaio 1982 punto 9.3 - ultimi due cpv. in "Atti
ufficiali" 1982, pag. 240 -).
Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che le ipotesi di
sciopero parziale - e cioe' di astensione dal lavoro per una o alcune ore
durante la giornata o le giornate lavorative incluse nel periodo di paga
quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente quello
nel corso del quale ha avuto inizio l'astensione dal lavoro - non siano da
ricomprendere nella locuzione "particolari ragioni di carattere personale
della lavoratrice".
Pertanto, il predetto Organo ha disposto, con delibera n. 73 del 29
aprile 1983, che nell'ipotesi di riduzione dell'orario giornaliero di
lavoro per sciopero non trova applicazione la previsione normativa di cui
al menzionato art. 16, 4 comma, lettera b), della legge n. 1204/1971.
Nei casi di specie, quindi, la retribuzione media globale giornaliera
si determina, ai fini del calcolo della misura dell'indennita' giornaliera
di maternita', dividendo la retribuzione complessiva effettivamente
percepita dalla lavoratrice nel periodo di paga preso a riferimento per il
numero di giorni lavorati o, comunque, retribuiti (v. criteri di cui al
menzionato compendio - punti 9.3, 1 cpv., e 9.4 -).
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
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(1) V. "Atti ufficiali" 1972, pag.73.
ALLEGATO 1
Deliberazione n. 73 del Consiglio di Amministrazione (seduta del 29 aprile
1983)- Prestazioni economiche di maternita'. Determinazione della misura
dell'indennita' giornaliera. Art. 16, 4 comma, lett. B) della legge 30
dicembre 1971: Rivalutazione dell'orario di lavoro ridotto. Ipotesi di
sciopero.
- OMISSIS -