Circolare 134342 del 26 settembre 1975

OGGETTO: Prestazioni antitubercolari - Legge 6 agosto 1975, n. 419. 


E' stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 230 del 29 agosto 1975 la legge 6 agosto 1975, n.
419 che entrata in vigore in data 13 settembre 1975 quindicesimo giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
La legge. di cui si allega copia per l'attuazione da parte delle Sedi (all. n. 1), introduce importanti
innovazioni nell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi , in merito alle quali, in sede di
prima attuazione, si forniscono i chiarimenti e le istruzioni che seguono.
I. - Requisito di contribuzione (art. 3).
Le innovazioni apportate dall'art. 3 della legge riguardano l'eliminazione del requisito del biennio
di assicurazione e la reperibilit dell'anno di contribuzione nell'arco della intera vita lavorativa
dell'assicurato.
La norma in esame. riproponendo la formulazione dell'art. 17 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636
(1), prevede che il requisito dell'anno di contribuzione debba sussistere " all'atto della domanda
"; si deve tuttavia rilevare che, secondo quanto precisato al punto 5 della circolare n. 26603 O. - n. 134338 Pra. - n. 14107 G.G.C. n. 8403 Sn. del 27 dicembre 1974 (2), nell'attuale situazione
normativa conseguente al trasferimento alle Regioni dei compiti in materia di assistenza
ospedaliera, la domanda di indennit antitubercolari pu essere presentata, successivamente
alricovero, nel termine prescrizionale di cinque anni, e che l'esistenza del requisito in parola deve
essere accertata con riferimento alla data iniziale del ricovero, nonch in rapporto ai periodi per i
quali le indiennit stesse devono essere liquidate.
Pertanto, a titolo esemplificativo, nel caso del tubercolotico che, ricoveratosi anteriormente
all'entrata in vigore della legge in esame, non possa far valere, alla data iniziale del ricovero, il
requisito del biennio di assicurazione, le indennit antitubercolari devono essere concesse a
decorrere dal 13 settembre 1975, semprech ovviamente, possa essere fatto valere a tale data il
requisito dell'anno di contribuzione e l'interessato avanzi domanda all'Istituto entro il termine
prescrizionale dei cinque anni.
Si fa infine presente che in materia di prestazioni antitubercolari continua ad avere applicazione
il principio dell'automaticit sancito dall'art. 27 del R.D.L. n. 636/1939.
Nei casi in cui tale principio - che riguarda anche periodi rispetto ai quali sia gi intervenuta la
prescrizione per il versamento dei contributi (3) - debba essere applicato, dovranno, ovviamente,
essere poste in atto le dovute cautele per l'accertamento dell'effettiva esistenza del rapporto di
lavoro soggetto all'obbligo assicurativo.
II. - Prestazioni antitubercolari ai pensionati ed ai titolari di rendita (art. 1).
L'art. 1 stabilisce che alle prestazioni sanitarie ed economiche dell'assicurazione obbligatoria
contro la tubercolosi hanno diritto, per s e per i componentila propria famiglia, i titolari di
pensioni o di rendite di cui ai punti 1 e 3 dell'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692 (4),
semprech l'assistenza stessa non spetti per altro titolo o in virt di assicurazione obbligatoria
propria o di altri membri della famiglia.
I titolari di pensioni o rendite indicati - ai fini del diritto all'assistenza di malattia - ai punti 1 e 3
dell'art. 1 della legge n. 692/1955 sono:
a. i titolari di pensioni derivanti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidit, la
vecchiaia ed i superstiti e dalle altre forme di previdenza obbligatoria riconosciute
sostitutive dell'assicurazione generale predetta o che sono dichiarate tali con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, di concerto con gli altri Ministri interessati;
b. i titolari di pensioni o rendite comunque ed a qualsiasi titolo corrisposte da imprese,
fondi, casse, gestioni, anche se sia stato concesso l'esonero dalla assicurazione generale
obbligatoria e dalle forme sostitutive in base alle norme vigenti ed anche se l'esonero
medesimo non risulti ancora deciso;
c. i titolari di rendite da infortunio sul lavoro o da malattia professionale,nei casi di inabilit
permanente di grado non inferiore all'80%, ovvero di rendite ai superstiti. In via preliminare va rilevato che i suddetti titolari di pensioni o di rendite possono,
normalmente, far valere il requisito dell'anno di contribuzione nell'assicurazione obbligatoria
contro la tubercolosi e per ci stesso hanno diritto alle prestazioni antitubercolari.
La norma, pertanto, trova applicazione nei confronti dei titolari di pensioni o rendite che non
possano far valere tale requisito ai sensi dell'art. 3 della legge ed ai quali viene attribuito dalla
norma stessa un titolo autonomo alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la
tubercolosi.
La tutela introdotta dalla norma in esame non opera, peraltro, qualora gli interessati possano
fruire delle prestazioni antitubercolari in qualit di familiari di assicurato.
Tra i soggetti indicati al precedente punto a) sono compresi i titolari di pensione indiretta o di
riversibilit; sono invece da ritenersi esclusi i titolari delle pensioni a carico delle gestioni
assicurative per i lavoratori autonomi. categorie non ancora ammesse al trattamento pensionistico
all'atto dell'entrata in vigore della legge n. 692/1955.
Per quanto concerne i titolari di pensioni o di rendite menzionati al punto b),si chiarisce che -
secondo quanto gi praticato dall'I.N.A.M., conformemente al criterio espresso dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale - per la loro individuazione va fatto riferimento soltanto a
coloro che godono di un trattamento di pensione o di una rendita a carico di un'impresa o fondo
nei cui confronti sussistano le condizioni previste per l'esonero dall'assicurazione generale
obbligatoria I.V.S. a norma dell'art. 28 e seguenti del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636 e successive
modificazioni.
Al riguardo si rammenta che hanno dato luogo all'esonero dall'assicurazione I.V.S. i seguenti
Fondi o Casse aziendali:
1. Fondo di previdenza per il personale dipendente dalla Direzione generale dell'Istituto
nazionale delle assicurazioni (D.M. 15 ottobre 1946);
2. Fondo per le pensioni ed indennit al personale della Cassa di Risparmio delle province
lombarde (statuto approvato con D.P.R. 16 maggio 1963, n. 817);
3. Cassa di previdenza aziendale per il personale del Monte dei Paschi di Siena (statuto
approvato con D.P.R. 16 maggio 1962, n. 930);
4. Cassa di previdenza per il personale dell'Istituto bancario 5. Paolo di Torino (statuto
approvato con D.P.R. 18 agosto 1962, n. 1434);
5. Fondo pensioni per il personale della Cassa di Risparmio di Torino (statuto approvato
con D.P.R. 2 settembre 1960, n. 1293);
6. Fondo di previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze (D.M. 14
febbraio 1963);
7. Fondo di previdenza per il personale di ruolo dell'Istituto autonomo per le case popolari
della provincia di Genova (statuto approvato con D.P.R. 21 novembre 1963, n. 2210);
8. Cassa di previdenza del personale della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo (statuto
approvato con D.P.R. 14 luglio 1964, n. 939);
9. Fondo di previdenza per il personale di ruolo dell'istituto nazionale per le case degli
impiegati dello Stato (1.N.C.I.S.) - Roma (D.M. 17 dicembre 1968); 10. Fondo di previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Asti (D.M. 19 giugno
1969);
11. Fondo pensioni per il personale della Cassa centrale di risparmio " V. Emanuele " per le
province siciliane - Palermo (D.M. 17 marzo 1970).
Inoltre qualora si presentino casi di titolari di pensioni o di rendite a carico di Fondi o Casse
relativamente ai quali risulti l'esistenza di un procedimento di esonero in corso, le Sedi dovranno
chiedere conferma a questa Direzione generale - Servizio contributi e vigilanza - che fornir
notizie in proposito.
In merito all'accertamento del titolo per il diritto alle prestazioni antitubercolari nei confronti di
tutti i soggetti di cui ai precedenti punti a) e b), si precisa che gli estremi del libretto ovvero del
certificato di pensione o rendita (Ente erogatore, numero, categoria e decorrenza) dovranno
essere annotati sulla relativa pratica di mod. tbc. 211 bis a cura dell'Ufficio prestazioni: tale
annotazione sar firmata dall'impiegato addetto e dal Capo dell'ufficio.
Per quanto concerne, invece, l'accertamento del diritto nei confronti dei soggetti menzionati al
punto c), le Sedi avranno cura di rivolgere premure alla Sede provinciale dell'I.N.A.I.L. che
eroga ai medesimi la rendita, affinch voglia trasmettere il relativo attestato (mod. 69, nel quale
anche indicato il grado di inabilit permanente. che - come sopra detto - non deve essere inferiore
all'80%).
III. - Prestazioni anitubercolari per i familiari (art. 2).
Modificando la precedente normativa, che differenziava le categorie dei familiari a seconda che
si trattasse del diritto del tubercolotico assistibile come persona di famiglia dell'assicurato ovvero
del diritto dell'assistito per assicurazione propria alle maggiorazioni delle indennit per i familiari
a carico, l'art. 2 comprende in un'unica elencazione tutte le categorie dei familiari per i quali pu
essere concesso ogni trattamento, sanitario o economico, a carico dell'assicurazione contro la
tubercolosi.
Le persone di famiglia che qui vengono in considerazione sono i familiari dell'assicurato contro
la tubercolosi ovvero i familiari dei titolari di pensione o rendita di cui ai punti i e 3 dell'art. 1
della legge 4 agosto 1955. n. 692.
Si osserva, inoltre, che la norma legislativa in esame impropriamente si riferisce ai familiari del "
capo famiglia ", mentre avrebbe dovuto far riferimento ai familiari dell'assicurato, del pensionato
e del titolare di rendita: impropriet terminologica che - in conformit al parere espresso dal
Comitato speciale dell'assicurazione per la tubercolosi - necessariamente deve essere superata, in
sede applicativa, tenendo conto della " mens legis " e del complesso della normativa che regola
l'assicurazione contro la tubercolosi.
Tenute anche presenti le specificazioni contenute nell'art. 38 del D.P.R. 26 aprile 1957. n. 818
(5), le categorie di familiari considerate ai fini del trattamento per la tubercolosi sono:
a. il coniuge; b. i figli legittimi, legittimati. naturali, adottivi, gli affiliati, i minori regolarmente affidati, i
figli naturali o nati dal precedente matrimonio del coniuge,fino al 2l anno di et ovvero
permanentemente inabili al lavoro;
c. i fratelli e le sorelle a carico, fino al 21 anno di et ovvero permanentemente inabili al
lavoro;
d. i genitori, gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, le persone alle quali
l'assicurato, il pensionato o il titolare di rendita fu affidato come esposto, purch viventi a
carico (6) e purch abbiano superato i 60 anni di et per l'uomo ed i 55 anni per la donna,
ovvero siano permanentemente inabili al lavoro.
Per i familiari indicati alle lettere b) e c), i quali siano regolarmente iscritti ad universit o istituti
universitari, conservatori di musica ed accademie di belle arti, atenei ecclesiastici per studi
superiori e non abbiano gi conseguito una laurea o diploma equivalente, il limite di et elevato
fino al compimento degli studi superiori e universitari e, comunque, non oltre il 26 anno di et,
sempre che essi risultino a carico dell'assicurato, del pensionato o del titolare di rendita.
In merito al requisito della vicenza n carico per la concessione delle prestazioni antitubercolari ai
familiari affetti da tubercolosi, si fa presente che, secondo il criterio gi indicato nella circolare n.
134327 Prs. - n. 7652 Sn. - n. 9097 G.C.C. del 29 novembre 1972, punto I (7) tale requisito
richiesto soltanto per determinate categorie di familiari.
Al suddetto fine, l'esistenza del requisito in parola richiesta nei confronti dei seguenti familiari:
1. fratelli e sorelle. in ogni caso;
2. figli legittimi ed assimilati, di et tra i 21 ed i 26 anni, iscritti ad universit o ad istituti
assimilati
3. genitori ed equiparati. patrigno e matrigna, persone alle quali l'assicurato, il pensionato o
il titolare di rendita fu affidato come esposto.
Il requisito stesso non invece richiesto per gli infermi appartenenti alle altre categorie di familiari
.(coniuge; figli legittimi ed assimilati fino al 21 anno di et o inabili al lavoro).
Per quanto concerne. invece. la concessione delle maggiorazioni delle indennit antitubercolari
per i familiari dell'assicurato, del pensionato o del titolare di rendita assistito per tubercolosi,
l'ultimo comma dell'articolo in esame richiede,in linea di principio, il requisito della vivenza a
carico per tutti i familiari. Tale principio, del resto, conforme alla normativa finora vigente: le
Sedi continueranno pertanto ad applicare le istruzioni gi emanate in proposito.
In definitiva. l'innovazione di maggior rilievo introdotta dall'art. 2 riguarda l'estensione del diritto
alle prestazioni, in caso di malattia tubercolare, a favore dei familiari indicati alla lettera d)
dell'articolo stesso (genitori ed assimilati).
Ovviamente, tale nuova categoria di assistibili ha titolo alle prestazioni antitubercolari a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge.
IV.- Ammontare delle indennit antitubercolari (art. 4). L'art. 4 dispone l'aumento - a decorrere dal 1 gennaio 1975 e con effetto dal 1 gennaio di ciascun
anno - della indennit giornaliera e dell'indennit post-sanatoriale, nella stessa misura percentuale
di variazione del trattamento minimo di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti.
Al riguardo. si rileva che al suddetto trattamento minimo di pensione - ammontante, al 31
dicembre 1974, a lire 42.950 - stato apportato, a decorrere dal l gennaio 1975. in conseguenza
della perequazione automatica delle pensioni ai sensi dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n.
153 (8) e per effetto del disposto dell'art. 1 della legge 3 giugno 1975, n. 160 (9), un aumento
complessivo di lire 13.000 mensili.
La percentuale di variazione corrispondente al suddetto aumento pari al 30.267%.
Pertanto, per l'anno 1975, gli importi delle indennit giornaliera e post-sanatoriale da
corrispondere in misura fissa, risultanti dall'applicazione della suddetta percentuale di aumento,
sono i seguenti:
a. L. 1.563. per l'indennit giornaliera spettante agli assistiti in qualit di assicurati;
b. L. 782. per l'indennit giornaliera spettante agli assistiti in qualit di familiari di assicurato;
c. L. 2.605 al giorno, per l'indennit posi-sanatoriale spettante agli assistiti in qualit di
assicurati;
d. L. 1.303 al giorno, per l'indennit post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualit di
familiari di assicurato.
Ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari, ammessi a fruire delle prestazioni
antitubercolari ai sensi dell'art. 1 della legge, le indennit giornaliera e post-sanatoriale vanno
corrisposte - ovviamente, con decorrenza non anteriore al 13 settembre 1975, data di entrata in
vigore della legge stessa - nelle seguenti misure fisse:
1. L. 782, per indennit giornaliera;
2. L. 1.303 al giorno. per indennit post-sanatoriale.
Per quanto concerne l'indennit giornaliera in misura pari all'indennit di malattia, di cui all'art. 1,
primo comma, della legge 14 dicembre 1970, n. 1080 (10), la medesima deve essere aumentata, a
favore degli assicurati che ne beneficiavano alla data del 1 gennaio 1975, applicando nei singoli
casi la suddetta percentuale del 30.267%.
Giova precisare che non deve essere apportato alcun aumento percentuale, relativamente
all'indennit giornaliera dovuta in misura pari all'indennit di malattia, nei confronti degli assicurati
ammessi alla indennit a decorrere da data successiva al 1 gennaio 1975, in quanto tale indennit
determinata con riferimento alla retribuzione percepita dagli interessati, il cui importo,
normalmente, stato gi influenzato dalle variazioni in aumento collegate alla dinamica salariale.
Lo stesso criterio dovr essere applicato per l'anno 1976 e successivi.
E' ovvio. peraltro. che anche per gli assicurati di cui trattasi deve essere fatta salva la
corresponsione dell'indennit giornaliera nella misura minima di L. 1.563. Le Sedi provvederanno d'ufficio all'aggiornamento delle indennit antitubercolari alle nuove
misure ed alla determinazione dei conguagli da corrispondere agli assistiti.
Circa gli aumenti delle indennit antitubercolari da erogare con effetto dal 1 gennaio dell'anno
1976 e degli anni successivi, si fa presente che, ai sensi dell'art. 9 della citata legge n. 160/1975,
saranno stabilite con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il
Ministro per il tesoro le variazioni percentuali da applicare per l'aumento dell'importo mensile
dei trattamenti minimi di pensione.
In proposito saranno emanate successive istruzioni, tenendo anche conto della norma, contenuta
nel 3 comma del citato art. 9, secondo cui per il 1976 l'aumento percentuale sar applicato
sull'importo di L. 52.550.
V. Trattamento economico a lavore degli assistiti mediante cura ambulatoriale (art. 5).
Sull'argomento si fa riserva di emanare, appena possibile, successive istruzioni.
VI.- Assegno di cura o di sostentamento (art. 6).
L'art. 6 apporta alla normativa finora vigente in materia di assegno di cura o di sostentamento le
seguenti innovazioni:
a. la misura annua dell'assegno aumentata da L. 240.000 a L. 480.000, pagabili in rate
mensili posticipate di lire 40.000 ciascuna;
b. il requisito medico-legale, determinato in precedenza nella riduzione di almeno due terzi
della capacit di guadagno in occupazioni confacenti alle attitudini degli interessati, ora
stabilito nella riduzione a meno della met della capacit di guadagno medesima;
c. il rinnovo biennale dell'assegno, precedentemente previsto per una sola volta, ora
concedibile di due anni in due anni. Per gli assistiti ultraquindicenni deve, ovviamente,
sussistere l'anzidetta riduzione;
d. il termine per la presentazione della domanda di assegno viene esteso dal 6O al 90 giorno
successivo alla data di cessazione del trattamento post-sanatoriale.
Nei confronti degli assistiti fruenti dell'assegno al 13 settembre 1975, data di entrata in vigore
della legge, le Sedi provvederanno d'ufficio, con le consuete modalit seguite in occasione di
aumenti delle prestazioni economiche antitubercolari, ad aggiornare la misura dell'assegno con
decorrenza dalla suddetta data ed a corrispondere agli interessati i maggiori importi spettanti.
In merito al requisito medico-legale, si osserva che, essendo ora stabilito tale requisito nella
riduzione a meno della met della capacit di guadagno, qualora il richiedente l'assegno di cura o di
sostentamento sia stato riconosciuto invalido ai fini pensionistici, al medesimo dovr essere
concesso l'assegno stesso, alla sola condizione che, allo stato, risultino esiti della malattia
tubercolare influenti sulla riduzione della capacit di guadagno. Il suddetto requisito della riduzione a meno della met della capacit di guadagno deve trovare
applicazione relativamente alle domande di assegno presentate dagli assistiti che abbiano cessato
di fruire dell'indennit post-sanatoriale in data 12 settembre 1975 o successiva.
Riguardo alla nuova disciplina del rinnovo, di due anni in due anni, dell'assegno di cura o di
sostentamento, si fa presente che la medesima trova applicazione, oltrech per le concessioni
dell'assegno successive alla data di entrata in vigore della legge, anche nei confronti degli
assistiti fruenti della prestazione in parola alla data stessa.
Ovviamente, anche per i rinnovi che decorrono dal 13 settembre 1975 o da data successiva, il
requisito medico-legale consiste nella riduzione a meno della met della capacit di guadagno.
Si rileva infine che il nuovo termine di 90 giorni per la presentazione della domanda di assegno
trova applicazione solo relativamente alle domande presentate sotto l'impero della nuova legge,
e, cio, in data 13 settembre 1975 o successiva.
VII.- Accreditamento contributivo per periodi di assistenza antitubercolare (art. 7).
Si fa riserva di impartire istruzioni sull'argomento.
VIII. - Adempimenti contabili.
Per l'applicazione delle nuove disposizioni legislative, l'Ufficio ragioneria provveder ad
aggiornare l'importo delle indennit spettanti ai beneficiari sopra precisati secondo le misure
indicate nel precedente paragr. IV.
In particolare, per quanto riguarda l'assegno di cura o di sostentamento, atteso che la nuova
misura di L. 480.000 annue spetta a decorrere dal 13 settembre 1975, ai beneficiari in godimento
al 10 settembre 1975 dell'anzidetto assegno spetter per lo stesso mese di settembre la somma di
L. 31.560.
Per i beneficiari ammessi a fruire dell'A.C.S. nel periodo 1- 12 settembre 1975 l'importo dovuto
dovr essere determinato in ragione di L. 657,53 giornaliere per il predetto periodo, e di L. 1.315
per i giorni decorrenti dal 13 settembre 1975.
I criteri per la determinazione del conguaglio, per la loro indicazione sui moduli della serie Tbc.
1 e per il pagamento agli interessati sono quelli gi enunciati al punto 4) della circolare n. 134331
Prs. - n. 285 Rg. del 29 marzo 1974 (11).
IX. - Adempimenti statistici.
Si fa riserva di impartire ulteriori istruzioni non appena sar ultimata la revisione dei modelli
attualmente in uso per adeguarli alla nuova normativa delle prestazioni antitubercolari. In sede di prima applicazione, per quel che concerne le prestazioni riepilogate nel mod. Tbc. St.
6, si precisa che i conguagli tra le vecchie e le nuove misure delle indennit dovranno essere
compresi soltanto nell'" Importo " di cui alla lettera B). voce 10 del suddetto modulo.
Le giornate soggette ai conguagli non dovranno invece essere comprese tra quelle da riportare
alla lettera B) voce 6.

In attesa che sia provveduto alla revisione dei modelli in uso per le prestazioni antitubercolari. le
Sedi avranno cura di apportare ai modelli stessi le modifiche ed integrazioni necessarie in
rapporto alla nuova normativa.
Le Sedi provvederanno altres a riprodurre, mediante duplicatore, l'unito modulo di domanda di
indennit antitubercolari (all. n. 2), che sostituisce quello di cui all'allegato n. 1 della citata
circolare n. 26603 O. - n. 134338 Prs. - n. 14107 G.C.C. - n. 8403 Sn. del 27 dicembre 1974.




(*) Si omette la riproduzione del testo dell'allegato 1 - cio della legge 6 agosto 1975, n. 419 in
quanto gi pubblicato nel fascicolo di agosto 1975 degli " Atti ufficiali ", pag. 1692.
(1) V. " Atti ufficiali ", 1939, pag. 249.
(2) V. " Atti ufficiali ", 1974, pag. 2845.
(3) in proposito, il punto 4 della circolare n. 53159 Obg. del 23 settembre 1953, in "Atti
ufficiali", 1953. pag. 474.
(4) V. " Atti ufficiali ", 1955, pag. 389.
(5) V. " Atti ufficiali ", 1957, pag. 649.
(6) In tal senso si espresso, nell'esaminare i criteri applicativi della legge, il Comitato speciale
dell'assicurazione per la tubercolosi, a proposito dell'art. 2, lettera d), della legge stessa.
(7) V. " Atti ufficiali ", 1972, pag. 2566.
(8) V. " Atti ufficiali ", 1969, pag. 446.
(9) V. " Atti ufficiali ", 1975, pag. 1135.
(10) V. " Atti ufficiali ", 1971, pag. 162.
(11)V. " Atti ufficiali ", 1974, pag. 792.

Circolare 134342 del 26 settembre 1975

OGGETTO: Prestazioni antitubercolari - Legge 6 agosto 1975, n. 419. 


E' stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 230 del 29 agosto 1975 la legge 6 agosto 1975, n.
419 che entrata in vigore in data 13 settembre 1975 quindicesimo giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
La legge. di cui si allega copia per l'attuazione da parte delle Sedi (all. n. 1), introduce importanti
innovazioni nell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi , in merito alle quali, in sede di
prima attuazione, si forniscono i chiarimenti e le istruzioni che seguono.
I. - Requisito di contribuzione (art. 3).
Le innovazioni apportate dall'art. 3 della legge riguardano l'eliminazione del requisito del biennio
di assicurazione e la reperibilit dell'anno di contribuzione nell'arco della intera vita lavorativa
dell'assicurato.
La norma in esame. riproponendo la formulazione dell'art. 17 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636
(1), prevede che il requisito dell'anno di contribuzione debba sussistere " all'atto della domanda
"; si deve tuttavia rilevare che, secondo quanto precisato al punto 5 della circolare n. 26603 O. - n. 134338 Pra. - n. 14107 G.G.C. n. 8403 Sn. del 27 dicembre 1974 (2), nell'attuale situazione
normativa conseguente al trasferimento alle Regioni dei compiti in materia di assistenza
ospedaliera, la domanda di indennit antitubercolari pu essere presentata, successivamente
alricovero, nel termine prescrizionale di cinque anni, e che l'esistenza del requisito in parola deve
essere accertata con riferimento alla data iniziale del ricovero, nonch in rapporto ai periodi per i
quali le indiennit stesse devono essere liquidate.
Pertanto, a titolo esemplificativo, nel caso del tubercolotico che, ricoveratosi anteriormente
all'entrata in vigore della legge in esame, non possa far valere, alla data iniziale del ricovero, il
requisito del biennio di assicurazione, le indennit antitubercolari devono essere concesse a
decorrere dal 13 settembre 1975, semprech ovviamente, possa essere fatto valere a tale data il
requisito dell'anno di contribuzione e l'interessato avanzi domanda all'Istituto entro il termine
prescrizionale dei cinque anni.
Si fa infine presente che in materia di prestazioni antitubercolari continua ad avere applicazione
il principio dell'automaticit sancito dall'art. 27 del R.D.L. n. 636/1939.
Nei casi in cui tale principio - che riguarda anche periodi rispetto ai quali sia gi intervenuta la
prescrizione per il versamento dei contributi (3) - debba essere applicato, dovranno, ovviamente,
essere poste in atto le dovute cautele per l'accertamento dell'effettiva esistenza del rapporto di
lavoro soggetto all'obbligo assicurativo.
II. - Prestazioni antitubercolari ai pensionati ed ai titolari di rendita (art. 1).
L'art. 1 stabilisce che alle prestazioni sanitarie ed economiche dell'assicurazione obbligatoria
contro la tubercolosi hanno diritto, per s e per i componentila propria famiglia, i titolari di
pensioni o di rendite di cui ai punti 1 e 3 dell'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692 (4),
semprech l'assistenza stessa non spetti per altro titolo o in virt di assicurazione obbligatoria
propria o di altri membri della famiglia.
I titolari di pensioni o rendite indicati - ai fini del diritto all'assistenza di malattia - ai punti 1 e 3
dell'art. 1 della legge n. 692/1955 sono:
a. i titolari di pensioni derivanti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidit, la
vecchiaia ed i superstiti e dalle altre forme di previdenza obbligatoria riconosciute
sostitutive dell'assicurazione generale predetta o che sono dichiarate tali con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, di concerto con gli altri Ministri interessati;
b. i titolari di pensioni o rendite comunque ed a qualsiasi titolo corrisposte da imprese,
fondi, casse, gestioni, anche se sia stato concesso l'esonero dalla assicurazione generale
obbligatoria e dalle forme sostitutive in base alle norme vigenti ed anche se l'esonero
medesimo non risulti ancora deciso;
c. i titolari di rendite da infortunio sul lavoro o da malattia professionale,nei casi di inabilit
permanente di grado non inferiore all'80%, ovvero di rendite ai superstiti. In via preliminare va rilevato che i suddetti titolari di pensioni o di rendite possono,
normalmente, far valere il requisito dell'anno di contribuzione nell'assicurazione obbligatoria
contro la tubercolosi e per ci stesso hanno diritto alle prestazioni antitubercolari.
La norma, pertanto, trova applicazione nei confronti dei titolari di pensioni o rendite che non
possano far valere tale requisito ai sensi dell'art. 3 della legge ed ai quali viene attribuito dalla
norma stessa un titolo autonomo alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la
tubercolosi.
La tutela introdotta dalla norma in esame non opera, peraltro, qualora gli interessati possano
fruire delle prestazioni antitubercolari in qualit di familiari di assicurato.
Tra i soggetti indicati al precedente punto a) sono compresi i titolari di pensione indiretta o di
riversibilit; sono invece da ritenersi esclusi i titolari delle pensioni a carico delle gestioni
assicurative per i lavoratori autonomi. categorie non ancora ammesse al trattamento pensionistico
all'atto dell'entrata in vigore della legge n. 692/1955.
Per quanto concerne i titolari di pensioni o di rendite menzionati al punto b),si chiarisce che -
secondo quanto gi praticato dall'I.N.A.M., conformemente al criterio espresso dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale - per la loro individuazione va fatto riferimento soltanto a
coloro che godono di un trattamento di pensione o di una rendita a carico di un'impresa o fondo
nei cui confronti sussistano le condizioni previste per l'esonero dall'assicurazione generale
obbligatoria I.V.S. a norma dell'art. 28 e seguenti del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636 e successive
modificazioni.
Al riguardo si rammenta che hanno dato luogo all'esonero dall'assicurazione I.V.S. i seguenti
Fondi o Casse aziendali:
1. Fondo di previdenza per il personale dipendente dalla Direzione generale dell'Istituto
nazionale delle assicurazioni (D.M. 15 ottobre 1946);
2. Fondo per le pensioni ed indennit al personale della Cassa di Risparmio delle province
lombarde (statuto approvato con D.P.R. 16 maggio 1963, n. 817);
3. Cassa di previdenza aziendale per il personale del Monte dei Paschi di Siena (statuto
approvato con D.P.R. 16 maggio 1962, n. 930);
4. Cassa di previdenza per il personale dell'Istituto bancario 5. Paolo di Torino (statuto
approvato con D.P.R. 18 agosto 1962, n. 1434);
5. Fondo pensioni per il personale della Cassa di Risparmio di Torino (statuto approvato
con D.P.R. 2 settembre 1960, n. 1293);
6. Fondo di previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze (D.M. 14
febbraio 1963);
7. Fondo di previdenza per il personale di ruolo dell'Istituto autonomo per le case popolari
della provincia di Genova (statuto approvato con D.P.R. 21 novembre 1963, n. 2210);
8. Cassa di previdenza del personale della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo (statuto
approvato con D.P.R. 14 luglio 1964, n. 939);
9. Fondo di previdenza per il personale di ruolo dell'istituto nazionale per le case degli
impiegati dello Stato (1.N.C.I.S.) - Roma (D.M. 17 dicembre 1968); 10. Fondo di previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Asti (D.M. 19 giugno
1969);
11. Fondo pensioni per il personale della Cassa centrale di risparmio " V. Emanuele " per le
province siciliane - Palermo (D.M. 17 marzo 1970).
Inoltre qualora si presentino casi di titolari di pensioni o di rendite a carico di Fondi o Casse
relativamente ai quali risulti l'esistenza di un procedimento di esonero in corso, le Sedi dovranno
chiedere conferma a questa Direzione generale - Servizio contributi e vigilanza - che fornir
notizie in proposito.
In merito all'accertamento del titolo per il diritto alle prestazioni antitubercolari nei confronti di
tutti i soggetti di cui ai precedenti punti a) e b), si precisa che gli estremi del libretto ovvero del
certificato di pensione o rendita (Ente erogatore, numero, categoria e decorrenza) dovranno
essere annotati sulla relativa pratica di mod. tbc. 211 bis a cura dell'Ufficio prestazioni: tale
annotazione sar firmata dall'impiegato addetto e dal Capo dell'ufficio.
Per quanto concerne, invece, l'accertamento del diritto nei confronti dei soggetti menzionati al
punto c), le Sedi avranno cura di rivolgere premure alla Sede provinciale dell'I.N.A.I.L. che
eroga ai medesimi la rendita, affinch voglia trasmettere il relativo attestato (mod. 69, nel quale
anche indicato il grado di inabilit permanente. che - come sopra detto - non deve essere inferiore
all'80%).
III. - Prestazioni anitubercolari per i familiari (art. 2).
Modificando la precedente normativa, che differenziava le categorie dei familiari a seconda che
si trattasse del diritto del tubercolotico assistibile come persona di famiglia dell'assicurato ovvero
del diritto dell'assistito per assicurazione propria alle maggiorazioni delle indennit per i familiari
a carico, l'art. 2 comprende in un'unica elencazione tutte le categorie dei familiari per i quali pu
essere concesso ogni trattamento, sanitario o economico, a carico dell'assicurazione contro la
tubercolosi.
Le persone di famiglia che qui vengono in considerazione sono i familiari dell'assicurato contro
la tubercolosi ovvero i familiari dei titolari di pensione o rendita di cui ai punti i e 3 dell'art. 1
della legge 4 agosto 1955. n. 692.
Si osserva, inoltre, che la norma legislativa in esame impropriamente si riferisce ai familiari del "
capo famiglia ", mentre avrebbe dovuto far riferimento ai familiari dell'assicurato, del pensionato
e del titolare di rendita: impropriet terminologica che - in conformit al parere espresso dal
Comitato speciale dell'assicurazione per la tubercolosi - necessariamente deve essere superata, in
sede applicativa, tenendo conto della " mens legis " e del complesso della normativa che regola
l'assicurazione contro la tubercolosi.
Tenute anche presenti le specificazioni contenute nell'art. 38 del D.P.R. 26 aprile 1957. n. 818
(5), le categorie di familiari considerate ai fini del trattamento per la tubercolosi sono:
a. il coniuge; b. i figli legittimi, legittimati. naturali, adottivi, gli affiliati, i minori regolarmente affidati, i
figli naturali o nati dal precedente matrimonio del coniuge,fino al 2l anno di et ovvero
permanentemente inabili al lavoro;
c. i fratelli e le sorelle a carico, fino al 21 anno di et ovvero permanentemente inabili al
lavoro;
d. i genitori, gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, le persone alle quali
l'assicurato, il pensionato o il titolare di rendita fu affidato come esposto, purch viventi a
carico (6) e purch abbiano superato i 60 anni di et per l'uomo ed i 55 anni per la donna,
ovvero siano permanentemente inabili al lavoro.
Per i familiari indicati alle lettere b) e c), i quali siano regolarmente iscritti ad universit o istituti
universitari, conservatori di musica ed accademie di belle arti, atenei ecclesiastici per studi
superiori e non abbiano gi conseguito una laurea o diploma equivalente, il limite di et elevato
fino al compimento degli studi superiori e universitari e, comunque, non oltre il 26 anno di et,
sempre che essi risultino a carico dell'assicurato, del pensionato o del titolare di rendita.
In merito al requisito della vicenza n carico per la concessione delle prestazioni antitubercolari ai
familiari affetti da tubercolosi, si fa presente che, secondo il criterio gi indicato nella circolare n.
134327 Prs. - n. 7652 Sn. - n. 9097 G.C.C. del 29 novembre 1972, punto I (7) tale requisito
richiesto soltanto per determinate categorie di familiari.
Al suddetto fine, l'esistenza del requisito in parola richiesta nei confronti dei seguenti familiari:
1. fratelli e sorelle. in ogni caso;
2. figli legittimi ed assimilati, di et tra i 21 ed i 26 anni, iscritti ad universit o ad istituti
assimilati
3. genitori ed equiparati. patrigno e matrigna, persone alle quali l'assicurato, il pensionato o
il titolare di rendita fu affidato come esposto.
Il requisito stesso non invece richiesto per gli infermi appartenenti alle altre categorie di familiari
.(coniuge; figli legittimi ed assimilati fino al 21 anno di et o inabili al lavoro).
Per quanto concerne. invece. la concessione delle maggiorazioni delle indennit antitubercolari
per i familiari dell'assicurato, del pensionato o del titolare di rendita assistito per tubercolosi,
l'ultimo comma dell'articolo in esame richiede,in linea di principio, il requisito della vivenza a
carico per tutti i familiari. Tale principio, del resto, conforme alla normativa finora vigente: le
Sedi continueranno pertanto ad applicare le istruzioni gi emanate in proposito.
In definitiva. l'innovazione di maggior rilievo introdotta dall'art. 2 riguarda l'estensione del diritto
alle prestazioni, in caso di malattia tubercolare, a favore dei familiari indicati alla lettera d)
dell'articolo stesso (genitori ed assimilati).
Ovviamente, tale nuova categoria di assistibili ha titolo alle prestazioni antitubercolari a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge.
IV.- Ammontare delle indennit antitubercolari (art. 4). L'art. 4 dispone l'aumento - a decorrere dal 1 gennaio 1975 e con effetto dal 1 gennaio di ciascun
anno - della indennit giornaliera e dell'indennit post-sanatoriale, nella stessa misura percentuale
di variazione del trattamento minimo di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti.
Al riguardo. si rileva che al suddetto trattamento minimo di pensione - ammontante, al 31
dicembre 1974, a lire 42.950 - stato apportato, a decorrere dal l gennaio 1975. in conseguenza
della perequazione automatica delle pensioni ai sensi dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n.
153 (8) e per effetto del disposto dell'art. 1 della legge 3 giugno 1975, n. 160 (9), un aumento
complessivo di lire 13.000 mensili.
La percentuale di variazione corrispondente al suddetto aumento pari al 30.267%.
Pertanto, per l'anno 1975, gli importi delle indennit giornaliera e post-sanatoriale da
corrispondere in misura fissa, risultanti dall'applicazione della suddetta percentuale di aumento,
sono i seguenti:
a. L. 1.563. per l'indennit giornaliera spettante agli assistiti in qualit di assicurati;
b. L. 782. per l'indennit giornaliera spettante agli assistiti in qualit di familiari di assicurato;
c. L. 2.605 al giorno, per l'indennit posi-sanatoriale spettante agli assistiti in qualit di
assicurati;
d. L. 1.303 al giorno, per l'indennit post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualit di
familiari di assicurato.
Ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari, ammessi a fruire delle prestazioni
antitubercolari ai sensi dell'art. 1 della legge, le indennit giornaliera e post-sanatoriale vanno
corrisposte - ovviamente, con decorrenza non anteriore al 13 settembre 1975, data di entrata in
vigore della legge stessa - nelle seguenti misure fisse:
1. L. 782, per indennit giornaliera;
2. L. 1.303 al giorno. per indennit post-sanatoriale.
Per quanto concerne l'indennit giornaliera in misura pari all'indennit di malattia, di cui all'art. 1,
primo comma, della legge 14 dicembre 1970, n. 1080 (10), la medesima deve essere aumentata, a
favore degli assicurati che ne beneficiavano alla data del 1 gennaio 1975, applicando nei singoli
casi la suddetta percentuale del 30.267%.
Giova precisare che non deve essere apportato alcun aumento percentuale, relativamente
all'indennit giornaliera dovuta in misura pari all'indennit di malattia, nei confronti degli assicurati
ammessi alla indennit a decorrere da data successiva al 1 gennaio 1975, in quanto tale indennit
determinata con riferimento alla retribuzione percepita dagli interessati, il cui importo,
normalmente, stato gi influenzato dalle variazioni in aumento collegate alla dinamica salariale.
Lo stesso criterio dovr essere applicato per l'anno 1976 e successivi.
E' ovvio. peraltro. che anche per gli assicurati di cui trattasi deve essere fatta salva la
corresponsione dell'indennit giornaliera nella misura minima di L. 1.563. Le Sedi provvederanno d'ufficio all'aggiornamento delle indennit antitubercolari alle nuove
misure ed alla determinazione dei conguagli da corrispondere agli assistiti.
Circa gli aumenti delle indennit antitubercolari da erogare con effetto dal 1 gennaio dell'anno
1976 e degli anni successivi, si fa presente che, ai sensi dell'art. 9 della citata legge n. 160/1975,
saranno stabilite con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il
Ministro per il tesoro le variazioni percentuali da applicare per l'aumento dell'importo mensile
dei trattamenti minimi di pensione.
In proposito saranno emanate successive istruzioni, tenendo anche conto della norma, contenuta
nel 3 comma del citato art. 9, secondo cui per il 1976 l'aumento percentuale sar applicato
sull'importo di L. 52.550.
V. Trattamento economico a lavore degli assistiti mediante cura ambulatoriale (art. 5).
Sull'argomento si fa riserva di emanare, appena possibile, successive istruzioni.
VI.- Assegno di cura o di sostentamento (art. 6).
L'art. 6 apporta alla normativa finora vigente in materia di assegno di cura o di sostentamento le
seguenti innovazioni:
a. la misura annua dell'assegno aumentata da L. 240.000 a L. 480.000, pagabili in rate
mensili posticipate di lire 40.000 ciascuna;
b. il requisito medico-legale, determinato in precedenza nella riduzione di almeno due terzi
della capacit di guadagno in occupazioni confacenti alle attitudini degli interessati, ora
stabilito nella riduzione a meno della met della capacit di guadagno medesima;
c. il rinnovo biennale dell'assegno, precedentemente previsto per una sola volta, ora
concedibile di due anni in due anni. Per gli assistiti ultraquindicenni deve, ovviamente,
sussistere l'anzidetta riduzione;
d. il termine per la presentazione della domanda di assegno viene esteso dal 6O al 90 giorno
successivo alla data di cessazione del trattamento post-sanatoriale.
Nei confronti degli assistiti fruenti dell'assegno al 13 settembre 1975, data di entrata in vigore
della legge, le Sedi provvederanno d'ufficio, con le consuete modalit seguite in occasione di
aumenti delle prestazioni economiche antitubercolari, ad aggiornare la misura dell'assegno con
decorrenza dalla suddetta data ed a corrispondere agli interessati i maggiori importi spettanti.
In merito al requisito medico-legale, si osserva che, essendo ora stabilito tale requisito nella
riduzione a meno della met della capacit di guadagno, qualora il richiedente l'assegno di cura o di
sostentamento sia stato riconosciuto invalido ai fini pensionistici, al medesimo dovr essere
concesso l'assegno stesso, alla sola condizione che, allo stato, risultino esiti della malattia
tubercolare influenti sulla riduzione della capacit di guadagno. Il suddetto requisito della riduzione a meno della met della capacit di guadagno deve trovare
applicazione relativamente alle domande di assegno presentate dagli assistiti che abbiano cessato
di fruire dell'indennit post-sanatoriale in data 12 settembre 1975 o successiva.
Riguardo alla nuova disciplina del rinnovo, di due anni in due anni, dell'assegno di cura o di
sostentamento, si fa presente che la medesima trova applicazione, oltrech per le concessioni
dell'assegno successive alla data di entrata in vigore della legge, anche nei confronti degli
assistiti fruenti della prestazione in parola alla data stessa.
Ovviamente, anche per i rinnovi che decorrono dal 13 settembre 1975 o da data successiva, il
requisito medico-legale consiste nella riduzione a meno della met della capacit di guadagno.
Si rileva infine che il nuovo termine di 90 giorni per la presentazione della domanda di assegno
trova applicazione solo relativamente alle domande presentate sotto l'impero della nuova legge,
e, cio, in data 13 settembre 1975 o successiva.
VII.- Accreditamento contributivo per periodi di assistenza antitubercolare (art. 7).
Si fa riserva di impartire istruzioni sull'argomento.
VIII. - Adempimenti contabili.
Per l'applicazione delle nuove disposizioni legislative, l'Ufficio ragioneria provveder ad
aggiornare l'importo delle indennit spettanti ai beneficiari sopra precisati secondo le misure
indicate nel precedente paragr. IV.
In particolare, per quanto riguarda l'assegno di cura o di sostentamento, atteso che la nuova
misura di L. 480.000 annue spetta a decorrere dal 13 settembre 1975, ai beneficiari in godimento
al 10 settembre 1975 dell'anzidetto assegno spetter per lo stesso mese di settembre la somma di
L. 31.560.
Per i beneficiari ammessi a fruire dell'A.C.S. nel periodo 1- 12 settembre 1975 l'importo dovuto
dovr essere determinato in ragione di L. 657,53 giornaliere per il predetto periodo, e di L. 1.315
per i giorni decorrenti dal 13 settembre 1975.
I criteri per la determinazione del conguaglio, per la loro indicazione sui moduli della serie Tbc.
1 e per il pagamento agli interessati sono quelli gi enunciati al punto 4) della circolare n. 134331
Prs. - n. 285 Rg. del 29 marzo 1974 (11).
IX. - Adempimenti statistici.
Si fa riserva di impartire ulteriori istruzioni non appena sar ultimata la revisione dei modelli
attualmente in uso per adeguarli alla nuova normativa delle prestazioni antitubercolari. In sede di prima applicazione, per quel che concerne le prestazioni riepilogate nel mod. Tbc. St.
6, si precisa che i conguagli tra le vecchie e le nuove misure delle indennit dovranno essere
compresi soltanto nell'" Importo " di cui alla lettera B). voce 10 del suddetto modulo.
Le giornate soggette ai conguagli non dovranno invece essere comprese tra quelle da riportare
alla lettera B) voce 6.

In attesa che sia provveduto alla revisione dei modelli in uso per le prestazioni antitubercolari. le
Sedi avranno cura di apportare ai modelli stessi le modifiche ed integrazioni necessarie in
rapporto alla nuova normativa.
Le Sedi provvederanno altres a riprodurre, mediante duplicatore, l'unito modulo di domanda di
indennit antitubercolari (all. n. 2), che sostituisce quello di cui all'allegato n. 1 della citata
circolare n. 26603 O. - n. 134338 Prs. - n. 14107 G.C.C. - n. 8403 Sn. del 27 dicembre 1974.




(*) Si omette la riproduzione del testo dell'allegato 1 - cio della legge 6 agosto 1975, n. 419 in
quanto gi pubblicato nel fascicolo di agosto 1975 degli " Atti ufficiali ", pag. 1692.
(1) V. " Atti ufficiali ", 1939, pag. 249.
(2) V. " Atti ufficiali ", 1974, pag. 2845.
(3) in proposito, il punto 4 della circolare n. 53159 Obg. del 23 settembre 1953, in "Atti
ufficiali", 1953. pag. 474.
(4) V. " Atti ufficiali ", 1955, pag. 389.
(5) V. " Atti ufficiali ", 1957, pag. 649.
(6) In tal senso si espresso, nell'esaminare i criteri applicativi della legge, il Comitato speciale
dell'assicurazione per la tubercolosi, a proposito dell'art. 2, lettera d), della legge stessa.
(7) V. " Atti ufficiali ", 1972, pag. 2566.
(8) V. " Atti ufficiali ", 1969, pag. 446.
(9) V. " Atti ufficiali ", 1975, pag. 1135.
(10) V. " Atti ufficiali ", 1971, pag. 162.
(11)V. " Atti ufficiali ", 1974, pag. 792.