Nuove norme in vigore dal 2017 (circ.60/2017)
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016, Supplemento Ordinario n. 57, è stata pubblicata la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, entrata in vigore il 1° gennaio 2017.
L’articolo 1, comma 195, della citata legge, ha modificato l’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, concernente la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti ai fini del conseguimento di un’unica pensione.
In particolare il predetto comma 195 ha previsto che la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti possa essere esercitata anche:
I commi 196, 197 e 198 del medesimo articolo 1 hanno rispettivamente disciplinato:
Con la presente circolare, acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.1706 del 13 marzo 2017, si forniscono le prime istruzioni applicative delle disposizioni in argomento limitatamente ai casi di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti da parte degli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.
Con successiva circolare verranno diramate le istruzioni applicative delle disposizioni in argomento con riferimento ai casi di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti anche presso le Casse professionali.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente circolare, si fa rinvio alle istruzioni fornite con la circolare n. 120 del 2013 ove compatibili.
Norme in vigore fino al 31 dicembre 2016
L’art. 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2013 (data di entrata in vigore della legge) un nuovo istituto di cumulo che consente agli iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, di cumulare i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un’unica pensione; tale facoltà può essere esercitata qualora i richiedenti non siano già titolari di trattamento pensionistico in una delle predette gestioni e non abbiano maturato i requisiti per il diritto al predetto trattamento pensionistico, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29. Il comma 242 del citato articolo 1 ha altresì disposto che il diritto alla pensione di inabilità ed ai superstiti è conseguito in base a quanto statuito dal comma 2, articolo 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 e s.m.i.
Il successivo comma 243 ha altresì stabilito che la facoltà di cumulo deve avere ad oggetto tutti i periodi contributivi accreditati nelle gestioni assicurative come individuate nell'art. 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
Detta facoltà di cumulo può essere esercitata esclusivamente dai soggetti come individuati nell’art. 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
Si precisa che, nel caso in cui un soggetto sia titolare, ad esempio, di periodi di contribuzione nella gestione separata, presso la gestione ex Inpdap, presso la gestione ex Enpals e presso una Cassa libero-professionale, il cumulo a domanda potrà riguardare i periodi di contribuzione con esclusione di quelli presso la Cassa libero-professionale; in tal caso, infatti, il periodo di iscrizione presso la Cassa libero-professionale non è preclusivo della cumulabilità della contribuzione presente presso le gestioni individuate dall’art. 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fermo restando che il periodo presso una Cassa non indicata dalla norma richiamata non potrà essere oggetto della facoltà di cumulo.
Visite: 10446
Nuove norme in vigore dal 2017 (circ.60/2017)
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016, Supplemento Ordinario n. 57, è stata pubblicata la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, entrata in vigore il 1° gennaio 2017.
L’articolo 1, comma 195, della citata legge, ha modificato l’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, concernente la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti ai fini del conseguimento di un’unica pensione.
In particolare il predetto comma 195 ha previsto che la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti possa essere esercitata anche:
I commi 196, 197 e 198 del medesimo articolo 1 hanno rispettivamente disciplinato:
Con la presente circolare, acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.1706 del 13 marzo 2017, si forniscono le prime istruzioni applicative delle disposizioni in argomento limitatamente ai casi di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti da parte degli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.
Con successiva circolare verranno diramate le istruzioni applicative delle disposizioni in argomento con riferimento ai casi di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti anche presso le Casse professionali.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente circolare, si fa rinvio alle istruzioni fornite con la circolare n. 120 del 2013 ove compatibili.
Norme in vigore fino al 31 dicembre 2016
L’art. 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2013 (data di entrata in vigore della legge) un nuovo istituto di cumulo che consente agli iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, di cumulare i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un’unica pensione; tale facoltà può essere esercitata qualora i richiedenti non siano già titolari di trattamento pensionistico in una delle predette gestioni e non abbiano maturato i requisiti per il diritto al predetto trattamento pensionistico, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29. Il comma 242 del citato articolo 1 ha altresì disposto che il diritto alla pensione di inabilità ed ai superstiti è conseguito in base a quanto statuito dal comma 2, articolo 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 e s.m.i.
Il successivo comma 243 ha altresì stabilito che la facoltà di cumulo deve avere ad oggetto tutti i periodi contributivi accreditati nelle gestioni assicurative come individuate nell'art. 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
Detta facoltà di cumulo può essere esercitata esclusivamente dai soggetti come individuati nell’art. 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
Si precisa che, nel caso in cui un soggetto sia titolare, ad esempio, di periodi di contribuzione nella gestione separata, presso la gestione ex Inpdap, presso la gestione ex Enpals e presso una Cassa libero-professionale, il cumulo a domanda potrà riguardare i periodi di contribuzione con esclusione di quelli presso la Cassa libero-professionale; in tal caso, infatti, il periodo di iscrizione presso la Cassa libero-professionale non è preclusivo della cumulabilità della contribuzione presente presso le gestioni individuate dall’art. 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fermo restando che il periodo presso una Cassa non indicata dalla norma richiamata non potrà essere oggetto della facoltà di cumulo.