Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, dei Regolamenti, gli assegni straordinari sono erogati su richiesta del datore di lavoro, che dovrà presentare alla Sede competente per la liquidazione copia dell’accordo di cui all’articolo 7, comma c) dei Regolamenti.
La liquidazione degli assegni straordinari è di competenza delle Sedi INPS provinciali, competenti in relazione alla residenza del lavoratore, alle quali dovranno pertanto essere inoltrate le relative domande.
Per le aziende di credito, per le quali esiste già convenzione per l’accentramento della liquidazione delle prestazioni, anche la liquidazione degli assegni straordinari è accentrata presso le Sedi convenzionate.
La domanda, redatta secondo il fac-simile allegato 2, dovrà riportare, oltre ai dati identificativi dell’azienda, le seguenti informazioni relative al lavoratore esodato:
Alle domande l’azienda di credito dovrà allegare le dichiarazioni sostitutive (Mod. O1M/sost ovvero CUD) relativi agli anni non ancora inclusi negli estratti contributivi.
Ricevute le richieste di assegno straordinario, le Sedi provvederanno alla verifica dei requisiti. Eventuali discordanze tra quanto accertato dal datore di lavoro e quanto accertato dalla Sede INPS andranno immediatamente segnalate al datore di lavoro.
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Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, dei Regolamenti, gli assegni straordinari sono erogati su richiesta del datore di lavoro, che dovrà presentare alla Sede competente per la liquidazione copia dell’accordo di cui all’articolo 7, comma c) dei Regolamenti.
La liquidazione degli assegni straordinari è di competenza delle Sedi INPS provinciali, competenti in relazione alla residenza del lavoratore, alle quali dovranno pertanto essere inoltrate le relative domande.
Per le aziende di credito, per le quali esiste già convenzione per l’accentramento della liquidazione delle prestazioni, anche la liquidazione degli assegni straordinari è accentrata presso le Sedi convenzionate.
La domanda, redatta secondo il fac-simile allegato 2, dovrà riportare, oltre ai dati identificativi dell’azienda, le seguenti informazioni relative al lavoratore esodato:
Alle domande l’azienda di credito dovrà allegare le dichiarazioni sostitutive (Mod. O1M/sost ovvero CUD) relativi agli anni non ancora inclusi negli estratti contributivi.
Ricevute le richieste di assegno straordinario, le Sedi provvederanno alla verifica dei requisiti. Eventuali discordanze tra quanto accertato dal datore di lavoro e quanto accertato dalla Sede INPS andranno immediatamente segnalate al datore di lavoro.